ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97, dal titolo "Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri", promosso con ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 17 aprile 1987, depositato in cancelleria il 27 aprile successivo, ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1987; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione Liguria ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del cit. D.L. 21 marzo 1987 n. 97 per l'asserito contrasto con gli artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione; che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorso; Considerato che il D.L. 21 marzo 1987 n. 97 non e' stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione; che, pertanto, in conformita' ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilita' di tutte le questioni. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;