ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi terzo
 e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97, dal titolo "Misure  necessarie
 per  il  ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri
 enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e  per
 il  ripianamento  dei debiti degli ex enti ospedalieri", promosso con
 ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 17 aprile
 1987,  depositato in cancelleria il 27 aprile successivo, ed iscritto
 al n. 16 del registro ricorsi 1987;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  la  Regione Liguria ha chiesto che venga dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del
 cit.  D.L. 21 marzo 1987 n. 97 per l'asserito contrasto con gli artt.
 117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione;
      che  si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 concludendo per il rigetto dei ricorso;
    Considerato  che  il  D.L.  21  marzo  1987  n.  97  non  e' stato
 convertito  in  legge  nel  termine  prescritto  dall'art.  77  della
 Costituzione;
      che,  pertanto, in conformita' ad un consolidato orientamento di
 questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del  1988),  va  pronunciata  la
 manifesta inammissibilita' di tutte le questioni.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;