ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), in relazione all'art. 4, primo comma, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Codacci Pisanelli Bruno ed altri e il Servizio Contributi Agricoli Unificati, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983; Visti gli atti di costituzione di Codacci Pisanelli Bruno ed altri e dello S.C.A.U. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco. Ritenuto che che il Pretore di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi secondo e terzo, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in legge 11 marzo 1970, n. 83, anche in relazione all'art. 4 primo comma, della stessa legge, nella parte in cui dette norme, a fini contributivi e previdenziali, consentono l'accertamento delle giornate lavorative prestate dai piccoli coloni da parte di una Commissione che, per la sua composizione, non da' garanzie di corretto ed obiettivo assolvimento dei compiti di ordine "tecnico" ad essa demandati dal cit. art. 7; che, conseguentemente, nonostante sia previsto un controllo da parte della Commissione Centrale, si verificano disparita' di trattamenti fra provincia e provincia, nonche' violazione del principio di determinazione dei tributi in relazione alla capacita' contributiva, anche per la prevista utilizzazione di presunzioni, senza che il contribuente possa fornire la prova contraria; Considerato che nella specie, essendo stata esperita un'azione qualificabile come opposizione all'esecuzione esattoriale con correlativa richiesta di sospensione ed essendo stata sollevata nel relativo giudizio una questione di legittimita' degli atti amministrativi presupposti dal contestato accertamento (Tabelle ettaro-coltura e composizione delle Commissioni tecniche cui e' affidata la redazione delle tabelle medesime), il giudice adito difetta di giurisdizione; che, secondo il principio piu' volte formulato da questa Corte (v. sent. n. 346/87 e ord. n. 100/88), il presupposto della sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice remittente condiziona l'ammissibilita' della questione di costituzionalita' dal medesimo sollevata. Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.