ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e
 terzo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n.  7  (Norme  in  materia  di
 collocamento  e  accertamento dei lavoratori agricoli), convertito in
 legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversione in legge, con  modificazioni,
 del  decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di
 collocamento e accertamento dei lavoratori  agricoli),  in  relazione
 all'art.  4,  primo comma, della stessa legge, promosso con ordinanza
 emessa il 22 febbraio 1983 dal  Pretore  di  Lecce  nel  procedimento
 civile  vertente  tra  Codacci Pisanelli Bruno ed altri e il Servizio
 Contributi Agricoli  Unificati,  iscritta  al  n.  315  del  registro
 ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 177 dell'anno 1983;
    Visti gli atti di costituzione di Codacci Pisanelli Bruno ed altri
 e dello S.C.A.U. nonche' l'atto  di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto che che il Pretore di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe,
 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53  Cost.,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 7, commi secondo e terzo, del
 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in legge  11  marzo  1970,  n.  83,
 anche  in relazione all'art. 4 primo comma, della stessa legge, nella
 parte in cui  dette  norme,  a  fini  contributivi  e  previdenziali,
 consentono  l'accertamento  delle  giornate  lavorative  prestate dai
 piccoli  coloni  da  parte  di  una  Commissione  che,  per  la   sua
 composizione,  non da' garanzie di corretto ed obiettivo assolvimento
 dei compiti di ordine "tecnico" ad essa demandati dal cit. art. 7;
      che,  conseguentemente,  nonostante sia previsto un controllo da
 parte  della  Commissione  Centrale,  si  verificano  disparita'   di
 trattamenti   fra  provincia  e  provincia,  nonche'  violazione  del
 principio di determinazione dei tributi in relazione  alla  capacita'
 contributiva,  anche  per  la  prevista utilizzazione di presunzioni,
 senza che il contribuente possa fornire la prova contraria;
    Considerato  che  nella  specie,  essendo stata esperita un'azione
 qualificabile  come  opposizione   all'esecuzione   esattoriale   con
 correlativa  richiesta  di sospensione ed essendo stata sollevata nel
 relativo  giudizio  una  questione   di   legittimita'   degli   atti
 amministrativi   presupposti  dal  contestato  accertamento  (Tabelle
 ettaro-coltura e  composizione  delle  Commissioni  tecniche  cui  e'
 affidata  la  redazione  delle  tabelle  medesime),  il giudice adito
 difetta di giurisdizione;
      che,  secondo  il principio piu' volte formulato da questa Corte
 (v.  sent.  n.  346/87  e  ord.  n.  100/88),  il  presupposto  della
 sussistenza  della  competenza giurisdizionale del giudice remittente
 condiziona l'ammissibilita' della questione di costituzionalita'  dal
 medesimo sollevata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte Costituzionale.