ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4 della legge
 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri
 ospedalieri  di  cui  all'art.  82 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e
 della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.l. 18 novembre  1967,
 n.  1044, convertito nella l. 17 gennaio 1968, n. 4), e 31 del d.P.R.
 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle  unita'
 sanitarie  locali), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1985
 dal T.A.R. per il Veneto sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Frugoni
 Pietro  ed altri contro l'Universita' degli Studi di Padova ed altri,
 iscritta al n. 71 del registro  ordinanze  1987  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/I ss. dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto  che  il T.A.R. del Veneto, con ordinanza del 29 novembre
 1985, ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e 36 Cost., degli artt. 4 della legge 25
 marzo 1971, n. 213, e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.  761,  nella
 parte  in  cui  subordinano l'erogazione della prevista indennita' in
 favore dei  docenti  universitari  esplicanti  attivita'  ospedaliera
 (c.d.  indennita'  De  Maria)  alla condizione della esistenza di una
 differenza negativa tra il trattamento economico spettante al  medico
 universitario rispetto a quello goduto dal medico ospedaliero di pari
 anzianita' e qualifica;
      che,   nel  giudizio  innanzi  alla  Corte,  e'  intervenuto  il
 Presidente del Consilgio dei ministri,  il  quale  ha  contestato  la
 fondatezza della impugnativa;
    Considerato che a motivo della prospettata violazione dei precetti
 costituzionali della eguaglianza  e  della  giusta  retribuzione,  il
 giudice  a  quo individua nella normativa denunciata, plurimi aspetti
 discriminatori,   sia   sotto   il   profilo   della    irragionevole
 parificazione  del  trattamento  economico  di  prestazione di lavoro
 diversa  (quelle,  rispettivamente,  dei  medici  ospedalieri  e  dei
 docenti  universitari  che  esplichino anche attivita' assistenziale;
 dei docenti universitari che svolgano e di quelli  che  non  svolgano
 attivita'   ospedaliera),  sia  sotto  il  profilo  della  arbitraria
 diversificazione di prestazioni  di  lavoro  complessivamente  eguali
 (quelle,  cioe',  del  medico  docente  universitario  e  del  medico
 ospedaliero cui sia conferito un qualsiasi incarico di  docenza,  per
 il quale e' separatamente e addizionalmente retribuito);
      che,  peraltro, (e contrariamente a quanto mostra di ritenere lo
 stesso  T.A.R.  remittente)  a  tutti   i   (ripro)   posti   quesiti
 sostanzialmente ha gia' dato risposta (escludendone la fondatezza) la
 precedente sentenza di questa Corte n. 126 del 1981.
    La quale ha, invero, tra l'altro, rilevato che:
       a)  non  puo'  parlarsi  di  disparita'  di trattamento con gli
 ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono  il
 medesimo  stipendio  pure  svolgendo  solo  attivita'  assistenziale,
 poiche' per i  professori,  dei  quali  qui  si  tratta,  l'attivita'
 assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica;
       b)  non  esiste  possibilita'  di  operare  un  confronto tra i
 professori in parola e gli ospedalieri cui sia conferito un qualsiasi
 incarico  di  insegnamento  universitario,  in  quanto  questi ultimi
 svolgono in effetti due lavori separati e distinti e sono titolari di
 due distinti rapporti di impiego;
    E  che il riconoscimento di una speciale indennita' per il maggior
 lavoro svolto dal docente esplicante anche  attivita'  di  assistenza
 soddisfa  di  per  se'  il  precetto  dell'art.  36  Cost., mentre la
 determinazione    dell'entita'    di    tale    emolumento    rientra
 nell'apprezzamento discrezionale del legislatore;
      che,  pertanto,  -  non essendo state addotte, ne' rinvenendosi,
 ragioni per discostarsi  da  tali  conclusioni  -  va  dichiarata  la
 manifesta infondatezza di tutte le sollevate questioni.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.