ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  promosso  con  ricorso  del  Presidente  della regione
 Toscana notificato il 2 settembre 1986, depositato in cancelleria  il
 9  settembre  successivo  ed  iscritto  al n. 39 del registro ricorsi
 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del  decreto  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27 giugno 1986, pubblicato
 sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 1986,  contenente  "Atto
 di  indirizzo  e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle
 regioni in materia di requisiti delle case di cura private".
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'avvocato  Giuseppe  Stancanelli  per la Regione Toscana e
 l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio
 dei Ministri;
    Ritenuto   che  la  regione  Toscana  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione   contro   l'atto   amministrativo   di   indirizzo    e
 coordinamento  in  materia  di  requisiti  delle case di cura private
 indicato  in  epigrafe,  adducendo  un'invasione   delle   competenze
 costituzionalmente  garantite alle Regioni dagli artt. 117, 118 e 119
 della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e  43  della  legge  23
 dicembre  1978,  n. 833 (riforma sanitaria) ed agli artt. 27, 30 e 31
 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
      che   il   Presidente  del  Consiglio,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per il rigetto  del
 ricorso;
      che peraltro, con atto notificato il 22 gennaio 1988, la regione
 Toscana ha rinunziato  al  ricorso  e  che  tale  rinunzia  e'  stata
 accettata, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro
 per gli affari regionali.
    Considerato   che,   pertanto,  va  pronunciata  l'estinzione  del
 processo, in applicazione dell'art. 27 delle Norme integrative per  i
 giudizi davanti a questa Corte.