ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice
 civile (Condizioni dell'adozione), promosso con ordinanza emessa il 4
 aprile 1986 dal Tribunale di Catania, sul ricorso proposto da Bottino
 Carmela, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1986 e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
 del 14 gennaio 1987;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja.
    Ritenuto  che  nel  corso del procedimento di adozione promosso da
 Carmela Bottino, il Tribunale di Catania, con  ordinanza  in  data  4
 aprile  1986,  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale,
 in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.,  dell'art.  291  c.c.,  nella
 parte  in  cui  non consente l'adozione a soggetti aventi discendenti
 legittimi o legittimati ancorche' maggiorenni e consenzienti.
    Considerato che la norma impugnata, per la parte denunciata con la
 predetta  ordinanza,  e'  stata  gia'  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima da questa Corte con sent. n. 557 del 1988.
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.