ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile (Condizioni dell'adozione), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Tribunale di Catania, sul ricorso proposto da Bottino Carmela, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, del 14 gennaio 1987; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja. Ritenuto che nel corso del procedimento di adozione promosso da Carmela Bottino, il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 4 aprile 1986, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati ancorche' maggiorenni e consenzienti. Considerato che la norma impugnata, per la parte denunciata con la predetta ordinanza, e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sent. n. 557 del 1988. Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.