ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 17, settimo
 comma, della legge  3  maggio  1982,  n.  203  "Norme  sui  contratti
 agrari",  promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1986 dalla Corte
 d'Appello di Salerno  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Landi
 Emilio  ed  altra e Aliberti Aniello, iscritta al n. 489 del registro
 ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1986;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un giudizio promosso - in conseguenza della
 pronuncia di cessazione della proroga legale del contratto di affitto
 di  un  fondo rustico - dagli affittuari Landi Emilio e Ardovino Rosa
 contro il proprietario Aliberti Agnello per l'indennizzo di  asseriti
 miglioramenti incrementativi, la Corte di appello di Salerno, Sezione
 agraria,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art. 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 ("Norme
 sui patti agrari"), per contrasto con l'art.  3  Cost.  in  relazione
 agli artt. 41 e 42.
    Nella  specie le opere di miglioramento sono state eseguite, prima
 della data di entrata in vigore della legge n.  203,  senza  che  sia
 stato  dato  preventivo avviso al proprietario-concedente e senza che
 questi vi abbia in alcun modo  consentito.  Tuttavia  gli  affittuari
 hanno diritto ugualmente all'indennizzo a norma dell'art. 17, settimo
 comma cit., il quale dispone che il regime dei miglioramenti e  delle
 addizioni  previsto  nello  stesso  articolo  si applica anche per le
 opere  di  miglioramento  fondiario,   addizioni   e   trasformazioni
 "previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite
 in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".
    Questa disposizione e' ritenuta dal giudice a quo contrastante con
 le  norme  costituzionali  sopra  richiamate,  perche'  introduce  un
 diverso  trattamento  delle  migliorie  a  seconda  che  siano  state
 eseguite posteriormente o anteriormente all'entrata in  vigore  della
 nuova  legge  sui  patti  agrari,  le  prime  indennizzabili  solo se
 eseguite col rispetto  delle  procedure  previste  dall'art.  16,  le
 seconde  indennizzabili  anche  se  eseguite senza l'osservanza delle
 analoghe  procedure  previste  dagli  artt.  11  e  14  della   legge
 precedente  11  febbraio 1971 n. 11, e perfino a insaputa o contro la
 volonta' del concedente.
    A conforto di tale valutazione egli adduce un argomento a fortiori
 desunto dalla sentenza di questa  Corte  n.  153  del  1977,  che  ha
 dichiarato  l'illegittimita' dell'art. 14, secondo comma, della legge
 n. 11 del 1971, per contrarieta' agli artt. 3,  41  e  42  Cost.,  in
 quanto   per   i   miglioramenti   di   modesta  entita',  eseguibili
 dall'affittuario coltivatore  diretto  col  lavoro  proprio  e  della
 propria   famiglia,  esonerava  l'affittuario  dall'osservanza  delle
 procedure previste dall'art. 11 e dal primo  comma  dell'art.  14,  e
 quindi  anche  dall'obbligo  di  comunicazione  preventiva scritta al
 concedente.
    2.  -  Nel  giudizio  davanti alla Corte non si sono costituite le
 parti private, ne' e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 17,
 settimo comma, della legge n. 203 del  1982,  sollevata  dalla  Corte
 d'appello di Salerno, e' fondata.
    Secondo  la  norma  denunziata,  la disciplina dei miglioramenti e
 delle addizioni statuita nell'art. 17 - e in particolare  il  secondo
 comma,  che  riconosce  all'affittuario  il  diritto a una indennita'
 commisurata  all'aumento  di  valore,  risultante  al   tempo   della
 cessazione   del   rapporto,  prodotto  dalle  opere  migliorative  o
 incrementative da lui eseguite -  "si  applica  anche  per  le  opere
 previste  nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite
 in data  anteriore  all'entrata  in  vigore  della  presente  legge".
 L'avverbio  "comunque", inteso nel senso ad esso conferito dal codice
 linguistico  corrente,  attribuisce  al  precetto  finale  di  questa
 disposizione  transitoria  il  significato  di una sanatoria generale
 concessa agli affittuari  che,  prima  del  6  maggio  1982,  abbiano
 eseguito   opere   migliorative  o  incrementative  del  fondo  senza
 l'osservanza delle procedure prescritte dagli artt.  11  e  14  della
 legge  precedente  11 febbraio 1971 n. 11, cioe' senza avere ottenuto
 il  consenso  del   locatore   o,   in   mancanza,   l'autorizzazione
 dell'ispettorato agrario.
    La   ratio   di   un  simile  trattamento  di  favore,  gravemente
 discriminatorio, e' talmente  imperscrutabile  che  una  parte  della
 giurisprudenza  di  merito e anche alcune sentenze della Cassazione a
 sezioni semplici  hanno  tentato  di  correggere  la  norma  leggendo
 l'inciso "comunque eseguite" nel senso di "eseguite in conformita' di
 una qualunque delle norme succedutesi nel tempo". Ma le Sezioni Unite
 (sent.  n.  6518 del 1987) hanno richiamato gli interpreti al vincolo
 dell'art. 12 delle preleggi, il quale non consente di  razionalizzare
 un   testo   legale   travalicandone  o  stravolgendone  la  lettera:
 "l'avverbio comunque riferito al  tempo  di  esecuzione  delle  opere
 assume  un  evidente  significato  di  in  ogni caso e non puo' certo
 riferirsi alle modalita' di esecuzione delle opere stesse".  Il  solo
 significato  complessivamente attribuibile alla disposizione in esame
 e'  quello  di  una  legittimazione  ex  post  delle  opere  compiute
 dall'affittuario   in  epoca  antecedente  al  6  maggio  1982  senza
 l'osservanza delle procedure previste dalla legge  vigente  al  tempo
 dell'esecuzione,    anche   se   l'inosservanza   costituisca   grave
 inadempimento.
    2. - La norma introduce tra i proprietari concedenti, in relazione
 alla tutela della loro liberta' di iniziativa economica  e  del  loro
 diritto  di  proprieta'  sul  fondo,  una  discriminazione ancor meno
 giustificabile di quella prevista dall'art. 14, secondo comma,  della
 legge n. 11 del 1971, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla
 sentenza n. 153 del 1977 "per l'irrazionale disparita' di trattamento
 che,  consentendo  l'esecuzione  di  migliorie  anche inscio o invito
 domino, sacrifica oltre ogni giusta misura i diritti del proprietario
 concedente".
    La  discriminazione  operata  da  quella  norma  si collegava a un
 criterio - l'entita' dell'opera - idoneo bensi'  a  giustificare  una
 semplificazione  degli  adempimenti formali imposti all'affittuario a
 tutela dell'interesse del concedente, ma non al punto  di  esonerarlo
 perfino   dal   dovere   elementare   di  previa  comunicazione  alla
 controparte. Invece la discriminazione operata dalla norma di cui ora
 si  discute  si  collega  a un criterio cronologico di anteriorita' o
 posteriorita' delle opere alla data di entrata in vigore della  legge
 n.  203  del  1982  privo di qualsiasi valore giustificativo, essendo
 assunto come  mero  limite  temporale  di  efficacia  di  un  condono
 arbitrariamente  concesso  agli  affittuari  che,  prima del 6 maggio
 1982,  abbiano  illegittimamente  eseguito   opere   modificative   o
 trasformative del fondo.