ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 della Provincia di Trento 18 novembre 1978,  n.  47  ("Norme  per  la
 tutela  dell'aria  e  delle  acque  dall'inquinamento"), promosso con
 ordinanza emessa il 10 dicembre 1983 dal Pretore di Pergine Valsugana
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  la  s.p.a.  Nord Vetri e la
 Provincia di Trento, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1984  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno
 1984;
    Visto l'atto di intervento della Provincia di Trento;
    Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Udito l'avv. Umberto Pototschnig per la Provincia di Trento;
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso  di  un  giudizio di opposizione ad ingiunzione, emessa
 dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti  della  s.p.a.  Nord
 Vetri  per  avere  quest'ultima  prodotto  emissioni in atmosfera non
 conformi ai limiti di  accettabilita'  richiesti  dall'art.  3  della
 legge  della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978, n. 47, il
 Pretore di Pergine Valsugana, con ordinanza del 10 dicembre 1983,  ha
 sollevato  questione  di legittimita' costituzionale della suindicata
 norma per  carenza  del  potere  legislativo  della  Provincia  nella
 specifica  materia  e  quindi per contrasto con gli artt. 8 e 9 dello
 Statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
    Premesso   che   la   materia  della  tutela  dell'ambiente  dagli
 inquinamenti  (nella  specie,  atmosferici)  non   e'   espressamente
 prevista  tra  le competenze statutarie della Provincia di Trento, il
 giudice a quo dubita che la potesta' legislativa possa  derivare  per
 connessione   da  quella  spettante  alla  Provincia  nelle  materie,
 espressamente attribuite,  dell'urbanistica  e  dei  lavori  pubblici
 (rispettivamente  art.  8  n. 5 e art. 8 n. 17 dello Statuto), ovvero
 dell'igiene e sanita' (art.  9  n.  10  dello  Statuto);  ne'  alcuna
 influenza  possono  avere  sulla  questione  della  competenza sia la
 normativa del titolo V del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,  la  quale,
 "ridefinendo" la materia solo per le Regioni a statuto ordinario, non
 puo' estendersi alla Provincia di Trento, sia la sentenza  di  questa
 Corte,  n.  225  del  1983,  con  la  quale  e'  stata decisa analoga
 questione sollevata con riferimento ad una legge  di  una  regione  a
 statuto ordinario.
    Inoltre  lo  stesso  giudice  rimettente dubita della legittimita'
 costituzionale della legge impugnata,  in  riferimento  all'art.  24,
 secondo  comma,  Cost.,  per  la  omessa previsione dell'avviso delle
 operazioni peritali, con facolta'  di  nomina  del  difensore  e  del
 consulente  tecnico  di  parte,  in sede di accertamento di eventuali
 infrazioni.
    Intervenuta nel presente giudizio, la Provincia autonoma di Trento
 ha contestato  la  dedotta  carenza  di  potesta'  legislativa  nello
 specifico   settore   dell'inquinamento   atmosferico,  rientrando  i
 relativi interventi nella piu' ampia materia della igiene e  sanita',
 cosi'  come  ha gia' riconosciuto questa Corte con la sentenza n. 154
 del 1977 con riguardo alla Provincia autonoma di Bolzano.
    In  tale  ambito di competenza, ai sensi del d.P.R. 28 marzo 1975,
 n. 474, recante le norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  in
 materia  di  igiene  e  sanita',  spettano  alla  Provincia  tutte le
 funzioni amministrative (art. 1), con eccezione di  quelle  riservate
 allo  Stato  (art.  3),  fra  le  quali  non figurano le attribuzioni
 relative all'inquinamento atmosferico.
                         Considerato in diritto
    1. - Sono sollevate, in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto
 speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige ed all'art. 24, secondo
 comma,  Cost.,  questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 3
 della legge della Provincia autonoma di Trento 18  novembre  1978  n.
 47,  il  quale  disciplina i limiti di accettabilita' delle emissioni
 degli impianti nell'atmosfera.
    Si  sostiene  nell'ordinanza  di  rimessione  che la materia della
 tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti  non   e'   specificamente
 compresa  tra quelle previste dallo Statuto di autonomia che delimita
 le materie di competenza delle Province, ed inoltre che  nella  norma
 denunciata  manca  ogni  "previsione  di  un  avviso delle operazioni
 peritali, con facolta' di nomina di difensore e di consulente tecnico
 di parte".
    2. - La questione, sollevata in riferimento agli artt. 8 e 9 dello
 Statuto speciale di autonomia approvato con d.p.r. 31 agosto 1972  n.
 670,  non  e'  fondata,  perche'  questa  Corte ha gia' avuto modo di
 affermare (sent. n. 154  del  1977),  sia  pure  in  occasione  della
 impugnativa  di  provvedimenti  della  Provincia  di  Bolzano, che la
 competenza legislativa ed  amministrativa  in  tema  di  inquinamento
 atmosferico,  attenendo  alla  tutela  della  salute, deve intendersi
 compresa nella materia dell'igiene e sanita' che  l'art.  9,  n.  10,
 dello  Statuto  speciale  di  autonomia prevede fra quelle attribuite
 alla potesta' delle Province di Trento e di Bolzano.
    Parimenti  infondata  e'  la  questione  sollevata  in riferimento
 all'art. 24 Cost., perche' l'art. 36 della stessa  legge  provinciale
 n.  47  del  1978,  -  di  cui  fa parte anche l'art. 3 oggetto della
 questione di legittimita' costituzionale - disciplina le  metodologie
 di  accertamento, prevedendo espressamente che le operazioni relative
 debbano avvenire in contradditorio con gli  interessati  che  possono
 anche  farsi  assistere da un consulente tecnico: previsione, questa,
 che smentisce completamente quanto asserito sul punto  nell'ordinanza
 di rimessione.