ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14
 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile
 1952,   n.  218,  (Riordinamento  delle  pensioni  dell'assicurazione
 obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) promosso
 con  ordinanza  emessa  il 14 luglio 1986 dal Pretore dell'Aquila nel
 procedimanto  civile  vertente  tra  Carducci  Fausto  e  l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  642  del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1a s.s. dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  in  data  14 luglio 1986 il Pretore
 dell'Aquila ha sollevato la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9,  del  r.d.l.  14  aprile  1939, n. 636, come modificato
 dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui, in
 asserita  violazione  dell'art.  3  Cost., fissa, con discriminazione
 fondata esclusivamente sul sesso, un limite di eta' pensionabile  per
 gli  uomini  diverso  e  superiore rispetto a quello stabilito per le
 donne;
    Considerato  che,  ferma  restando la parita' uomo-donna in ordine
 alla eta' lavorativa gia' affermata da questa Corte (sent. n. 137 del
 1986),  la  esistente  disparita'  uomo-donna  in  relazione all'eta'
 pensionabile trova adeguata giustificazione  nella  necessita'  della
 donna  di  soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa, che
 non hanno riscontro nella condizione dell'uomo;
     che  non  sussiste contrasto con il principio di parita' il quale
 non  esclude  speciali  profili,  fondati  sulla   condizione   della
 lavoratrice,  che  meritano  una  particolare  regolamentazione e che
 eventualmente  il  legislatore  nella   sua   discrezionalita'   puo'
 modificare (v. sent. 498 del 1988);
     che  alla  stregua  dei  richiamati  principi le censure proposte
 risultano essere manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.