ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (Testo unico  delle  disposizioni
 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il  16  ottobre
 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Rotta
 Enrico e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1982
 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  119
 dell'anno 1982;
    Visti gli atti di costituzione di Rotta Enrico e dell'I.N.A.I.L.;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  con ordinanza in data 16 ottobre 1981 il Pretore di
 Milano ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  38  Cost.,
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
 del d.P.R. 30 giugno 1965,  n.  1124,  nella  parte  in  cui  esclude
 dall'obbligo  dell'assicurazione  i  lavoratori  esposti a rischio di
 infortunio a causa della circolazione  di  autoveicoli  non  condotti
 personalmente da essi stessi;
      che,  secondo  il  giudice  remittente, il pericolo di infortuni
 connessi alla viabilita' e' uguale, o comunque simile,  sia  per  gli
 addetti  alla  guida di autoveicoli, sia per i lavoratori che, per le
 mansioni cui sono adibiti,  operano  nel  traffico  e  sono,  dunque,
 esposti  al  rischio  di  essere investiti da autoveicoli condotti da
 altri soggetti;
      che  si  sono  costituiti  nel giudizio sia Rotta Enrico, che ha
 chiesto la declaratoria di incostituzionalita' della norma in  esame,
 e  l'Istituto  Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
 lavoro, il quale ha concluso per la infondatezza della questione;
    Considerato  che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
 sul lavoro e' collegata  ad  un  rischio  specifico,  previsto  dalla
 legge;
      che  pur  avendo la elencazione dei soggetti tutelati, contenuta
 nella norma in questione, carattere esemplificativo e  non  tassativo
 potendosi  ricomprendere  in  essa  tutti  i  lavoratori esposti allo
 stesso tipo di rischio, deve, tuttavia,  ritenersi  necessaria,  come
 gia'  rilevato  da  questa  Corte con la sentenza n. 114 del 1977, ai
 fini del riconoscimento della tutela infortunistica,  la  sussistenza
 dell'elemento  oggettivo  previsto  dalla  legge, e cioe' del rischio
 specifico derivante dalla conduzione di veicoli a motore  in  maniera
 non occasionale;
      che,  invece, il rischio derivante dalla circolazione di veicoli
 e gravante su qualunque utente della strada, e' privo del  menzionato
 carattere  di  specificita', e va, pertanto, valutato nell'ambito del
 sistema generale delle assicurazioni, cui e'  demandata  l'attuazione
 del precetto di cui all'art. 38 Cost.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;