ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, nono comma, del d.l. 30 agosto 1968, n. 910 (recte: n. 918) convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1979 dal Pretore di Campobasso nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. F.I.A.T. e l'I.N.P.S., iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982; Visti gli atti di costituzione della S.p.a. F.I.A.T. e dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Campobasso, con ordinanza del 22 ottobre 1979, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, nono comma, del d.l. 30 agosto 1968, n. 910 (recte n. 918), convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella parte in cui sanziona l'indebito calcolo di sgravi contributivi risolventesi in una parziale omissione contributiva, in modo piu' severo rispetto alla completa omissione dei versamenti; che nel giudizio si e' costituita la F.I.A.T. s.p.a., concludendo per l'accoglimento della questione sollevata, e che hanno spiegato intervento sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sia l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo entrambi la declaratoria di infondatezza; Considerato che identica questione e' gia' stata decisa con ordinanza di manifesta infondatezza n. 95 del 1988, e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.