ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, nono comma,
 del d.l. 30 agosto 1968, n. 910 (recte: n. 918) convertito  in  legge
 25  ottobre  1968,  n.  1089,  (Provvidenze  creditizie, agevolazioni
 fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti
 nei  settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove
 norme  sui  territori  depressi  del   centro-nord,   sulla   ricerca
 scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato), promosso con
 ordinanza emessa il 22 ottobre 1979 dal  Pretore  di  Campobasso  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  la S.p.a. F.I.A.T. e l'I.N.P.S.,
 iscritta al n. 390 del registro ordinanze  1982  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982;
    Visti   gli   atti   di   costituzione  della  S.p.a.  F.I.A.T.  e
 dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente   del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Campobasso,  con  ordinanza del 22
 ottobre  1979,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18,
 nono comma,  del  d.l.  30  agosto  1968,  n.  910  (recte  n.  918),
 convertito,  con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
 nella parte in cui sanziona l'indebito calcolo di sgravi contributivi
 risolventesi  in  una  parziale  omissione contributiva, in modo piu'
 severo rispetto alla completa omissione dei versamenti;
      che   nel   giudizio   si  e'  costituita  la  F.I.A.T.  s.p.a.,
 concludendo per l'accoglimento della questione sollevata, e che hanno
 spiegato  intervento  sia  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  sia
 l'Istituto  Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo entrambi la
 declaratoria di infondatezza;
    Considerato  che  identica  questione  e'  gia'  stata  decisa con
 ordinanza  di  manifesta  infondatezza  n.  95  del   1988,   e   che
 nell'ordinanza  di  rimessione  non  vengono  addotti argomenti nuovi
 rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.