ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 8 della legge della Regione Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1983 dal Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di Barbagallo Salvatore, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento della Regione Toscana; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, il Tribunale di Siena, nel corso del procedimento penale pendente in grado di appello a carico di Barbagallo Salvatore, imputato di avere operato la trasformazione di un annesso agricolo per necessita' inerenti alla coltivazione e custodia del fondo dopo il rifiuto espresso dall'Amministrazione Comunale a rilasciare la relativa concessione edilizia, ai sensi della legge regionale della Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, ha sollevato, con ordinanza del 16 dicembre 1983, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 8 della stessa legge: A) in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonche' le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato, travalicando i limiti assegnati dai principi fondamentali della normativa statale alla potesta' legislativa regionale; B) in riferimento agli artt. 3, 16 e 41 Cost. in quanto, in violazione del principio di uguaglianza, il vincolo di non edificabilita' sarebbe escluso solo nei confronti della categoria degli agricoltori, mentre tutti gli altri soggetti sarebbero limitati dalla normativa in questione sia nella liberta' di circolazione e di soggiorno, sia in quella di iniziativa economica; C) in riferimento agli artt. 31, 32 e 35 Cost. Tale censura e' rivolta essenzialmente all'art. 3 della legge regionale della Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, il quale, disponendo limitazioni alle edificazioni e ristrutturazioni - in particolare, stabilendo che gli edifici rurali di nuova costruzione destinati ad abitazione dei coltivatori non possono eccedere i mq. 110, oltre a mq. 70 per tutti i conviventi entro il terzo grado di parentela ed affinita' lederebbe gli interessi, costituzionalmente tutelati, alla formazione della famiglia, alla salute e al lavoro; che nel giudizio e' intervenuta la Regione Toscana, che ha concluso per la infondatezza della questione sollevata; Considerato che, quanto alla censura sub A), il "vincolo generalizzato inedificativo" disposto, secondo il giudice a quo, dalla legge in esame, in realta' non e' che una disciplina del territorio in conformita' agli strumenti urbanistici - suscettibili di varianti, come previsto dall'art. 1, u.c., della legge regionale n. 10 del 1979 - in piena armonia con i principi della legislazione statale che prevedono una normativa differenziata, per le zone agricole, rispetto a quella relativa ad altre zone; che, con riferimento ai rilievi sub B), le norme in questione non determinano alcuna disparita' di trattamento, in quanto la valutazione sulla edificabilita' delle zone agricole non si ricollega ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla particolare destinazione dei beni; che nemmeno e' ravvisabile alcuna violazione dei principi di cui agli artt. 16 e 41 Cost., in quanto, come questa Corte ha gia' avuto modo di affermare, (v. sent. 64 del 1963) i vincoli posti dalle leggi in materia urbanistica non incidono nella liberta' di circolazione e di soggiorno e, d'altra parte, non e' fondatamente sostenibile la esistenza di un nesso tra i vincoli di edificabilita' stabiliti in zona agricola e la compressione illegittima dell'iniziativa economica; che, quanto alla questione sub C), e' palesemente da escludere la abilitazione delle esigenze aziendali e familiari degli agricoltori, dedotta nell'ordinanza di rimessione, avuto riguardo alla circostanza che, nel quadro della pianificazione territoriale e nel rispetto della destinazione agricola, la legge regionale n. 10 del 1979 ha comunque previsto, come risulta dal terzo comma dell'art. 3, la possibilita' di ampliamenti degli edifici, nei limiti delle dimensioni prefissate, in correlazione alla concreta necessita' delle famiglie dei coltivatori; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;