ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo) promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 dal T.A.R. per la Campania - Sede di Salerno - sul ricorso proposto da Viola Adele contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che con ordinanza in data 10 novembre 1983 il T.A.R. della Campania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, nella parte in cui esclude la concessione dell'equo indennizzo per le infermita' contratte a causa di servizio al personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno; che secondo il giudice remittente tale esclusione concreterebbe una disparita' di trattamento tra dipendenti non di ruolo in relazione alla durata del loro incarico, ed inoltre priverebbe il personale con incarico infra-annuale della possibilita' di conseguire adeguati mezzi di sussistenza in caso di infortunio o comunque di eventi che incidono sfavorevolmente sulla propria attivita' lavorativa, in contrasto con il dettato costituzionale; Considerato, quanto al primo rilievo, che la denunciata diversita' di disciplina non costituisce irragionevole disparita' di trattamento, trovando fondamento nella non omogeneita' delle situazioni poste a confronto, e nella esigenza di attribuire tutela, agli effetti che qui rilevano, soltanto alle attivita' destinate a svolgersi per un periodo di tempo di apprezzabile durata, discrezionalmente stabilito dal legislatore; che, con riferimento alla seconda censura, l'art. 38, secondo comma, Cost., nel riconoscere il diritto dei lavoratori alle prestazioni assicurative e previdenziali, non esclude la possibilita' che il legislatore ponga, nel rispetto degli altri principi costituzionali, determinati requisiti e condizioni alla cui sussistenza il diritto stesso sia subordinato; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;