ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 6
 dicembre 1966, n. 1077, (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo
 delle  Amministrazioni  dello  Stato  delle  norme sul trattamento di
 quiescenza e  di  previdenza  vigenti  per  i  dipendenti  di  ruolo)
 promosso  con  ordinanza emessa il 10 novembre 1983 dal T.A.R. per la
 Campania - Sede di Salerno - sul  ricorso  proposto  da  Viola  Adele
 contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 374 del
 registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 259 dell'anno 1984;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  in  data 10 novembre 1983 il T.A.R.
 della Campania ha sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  38,
 secondo   comma,  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, nella parte in  cui
 esclude   la  concessione  dell'equo  indennizzo  per  le  infermita'
 contratte a causa di servizio  al  personale  non  di  ruolo  assunto
 temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno;
      che  secondo il giudice remittente tale esclusione concreterebbe
 una  disparita'  di  trattamento  tra  dipendenti  non  di  ruolo  in
 relazione  alla  durata  del  loro incarico, ed inoltre priverebbe il
 personale con incarico infra-annuale della possibilita' di conseguire
 adeguati  mezzi  di  sussistenza  in caso di infortunio o comunque di
 eventi  che  incidono   sfavorevolmente   sulla   propria   attivita'
 lavorativa, in contrasto con il dettato costituzionale;
    Considerato, quanto al primo rilievo, che la denunciata diversita'
 di   disciplina   non   costituisce   irragionevole   disparita'   di
 trattamento,   trovando   fondamento   nella  non  omogeneita'  delle
 situazioni poste a confronto, e nella esigenza di attribuire  tutela,
 agli  effetti  che  qui rilevano, soltanto alle attivita' destinate a
 svolgersi  per  un  periodo  di   tempo   di   apprezzabile   durata,
 discrezionalmente stabilito dal legislatore;
      che,  con  riferimento  alla seconda censura, l'art. 38, secondo
 comma,  Cost.,  nel  riconoscere  il  diritto  dei  lavoratori   alle
 prestazioni assicurative e previdenziali, non esclude la possibilita'
 che  il  legislatore  ponga,  nel  rispetto  degli   altri   principi
 costituzionali,   determinati   requisiti   e   condizioni  alla  cui
 sussistenza il diritto stesso sia subordinato;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;