ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1979, n. 67 (Sussidi di esercizio alle imprese concessionarie di autoservizi di linee extraurbani viaggiatori per l'anno 1978. Integrazione alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 51) e dell'art. 3 della legge Regione 6 dicembre 1982, n. 90, (Interventi a favore dei pubblici servizi automobilistici d'interesse regionale), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1984 dal Consiglio di Stato - Sezione IV Giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. SITA ed altri contro la Regione Toscana, iscritta al n. 874 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione della S.p.a. SITA ed altre e della Regione Toscana; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza in data 29 giugno 1984, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1979, n. 67, e 3 della legge della medesima Regione 6 dicembre 1982, n. 90, nella parte in cui, disponendo una riduzione dei contributi dovuti alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione regionale (nella misura dell'ottanta per cento, rispetto a quello del novanta per cento della perdita di esercizio, gia' stabilita nella precedente legge regionale 26 luglio 1978 n. 51), anche per gli anni anteriori a quelli della loro entrata in vigore, e cosi' disconoscendo situazioni scaturenti da quest'ultima legge, contrasterebbero con l'art. 117 Cost., in quanto violerebbero il principio di irretroattivita' che, codificato dall'art. 11 Disp. Prel. Cod. Civ., condiziona la legislazione regionale, quale principio fondamentale di quella statale; Considerato che, il principio di irretroattivita' della legge, mentre ha una portata generale quale canone ermeneutico imposto all'interprete, non opera con altrettanta latitudine nei confronti del legislatore, cui non e' inibito, salvo che nella materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), dettare norme con efficacia retroattiva, come questa Corte ha reiteratamente riconosciuto; che, conseguentemente l'art. 11, Disp. Prel. Cod. Civ., non puo' assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello che esso assume per quello statale e cioe' che, ad esclusione della suddetta materia (peraltro estranea alla competenza normativa delle regioni) e', per l'uno, come per l'altro, possibile l'emanazione di norme alle quali venga attribuita la menzionata efficacia retroattiva (v. sentenza 28 febbraio 1967 n. 23); che non possono fondatamente richiamarsi in senso contrario le sentenze 9 marzo 1978 n. 23 e 27 aprile 1982 n. 91, in quanto, con le medesime, questa Corte, pur avendo dichiarato l'illegittimita' costituzionale di norme regionali con riconosciuta efficacia retroattiva, ha provveduto a siffatta declaratoria per la ragione che tale efficacia incideva su effetti gia' prodotti dalla legislazione statale, venendo cosi' a violare non un presunto principio fondamentale di irretroattivita', bensi' quello "dell'unita' dell'ordinamento giuridico dello Stato"; che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.