ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 della Regione Toscana 20 dicembre 1979, n. 67 (Sussidi  di  esercizio
 alle  imprese  concessionarie  di  autoservizi  di  linee extraurbani
 viaggiatori per l'anno 1978. Integrazione  alla  legge  regionale  26
 luglio  1978,  n.  51)  e  dell'art. 3 della legge Regione 6 dicembre
 1982,  n.   90,   (Interventi   a   favore   dei   pubblici   servizi
 automobilistici d'interesse regionale), promosso con ordinanza emessa
 il 29 giugno 1984 dal Consiglio di Stato - Sezione IV Giurisdizionale
 -  sui  ricorsi riuniti proposti nel procedimento civile vertente tra
 la S.p.a. SITA ed altri contro la Regione Toscana, iscritta al n. 874
 del  registro  ordinanze  1985  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1986;
    Visti  gli atti di costituzione della S.p.a. SITA ed altre e della
 Regione Toscana;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Consiglio  di  Stato,  con ordinanza in data 29
 giugno 1984, ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  1 della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1979,
 n. 67, e 3 della legge della medesima Regione 6 dicembre 1982, n. 90,
 nella  parte  in  cui, disponendo una riduzione dei contributi dovuti
 alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione  regionale
 (nella  misura  dell'ottanta per cento, rispetto a quello del novanta
 per cento della perdita di esercizio, gia' stabilita nella precedente
 legge regionale 26 luglio 1978 n. 51), anche per gli anni anteriori a
 quelli della loro entrata in vigore, e cosi' disconoscendo situazioni
 scaturenti  da  quest'ultima  legge,  contrasterebbero con l'art. 117
 Cost., in quanto violerebbero il principio di  irretroattivita'  che,
 codificato   dall'art.  11  Disp.  Prel.  Cod.  Civ.,  condiziona  la
 legislazione  regionale,  quale  principio  fondamentale  di   quella
 statale;
    Considerato  che,  il  principio  di irretroattivita' della legge,
 mentre ha una  portata  generale  quale  canone  ermeneutico  imposto
 all'interprete,  non  opera  con altrettanta latitudine nei confronti
 del legislatore, cui non e' inibito, salvo che nella  materia  penale
 (art.   25,  secondo  comma,  Cost.),  dettare  norme  con  efficacia
 retroattiva, come questa Corte ha reiteratamente riconosciuto;
      che, conseguentemente l'art. 11, Disp. Prel. Cod. Civ., non puo'
 assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato  da
 quello  che esso assume per quello statale e cioe' che, ad esclusione
 della suddetta materia (peraltro estranea alla  competenza  normativa
 delle   regioni)   e',   per   l'uno,  come  per  l'altro,  possibile
 l'emanazione di norme  alle  quali  venga  attribuita  la  menzionata
 efficacia retroattiva (v. sentenza 28 febbraio 1967 n. 23);
      che  non  possono fondatamente richiamarsi in senso contrario le
 sentenze 9 marzo 1978 n. 23 e 27 aprile 1982 n. 91, in quanto, con le
 medesime,   questa  Corte,  pur  avendo  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale  di  norme  regionali   con   riconosciuta   efficacia
 retroattiva, ha provveduto a siffatta declaratoria per la ragione che
 tale efficacia incideva su effetti gia' prodotti  dalla  legislazione
 statale,   venendo   cosi'   a  violare  non  un  presunto  principio
 fondamentale  di   irretroattivita',   bensi'   quello   "dell'unita'
 dell'ordinamento giuridico dello Stato";
      che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.