ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo,
 secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807,  convertito
 in  legge 4 febbraio 1985, n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di
 trasmissioni radiotelevisive) promosso con  ordinanza  emessa  il  18
 giugno  1985 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Radio A-107
 contro  il  Ministero  delle  Poste  e  Telecomunicazioni  ed  altri,
 iscritta  al  n.  250  del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  27,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di Radio A-107 e del Ministero
 delle Poste e Telecomunicazioni  nonche'  l'atto  di  intervento  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto  che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con
 ordinanza in data 18 giugno 1985, ha sollevato, in  riferimento  agli
 artt. 3 e 21 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.-l. 6
 dicembre  1984  n. 807, convertito nella legge 4 febbraio 1985 n. 10,
 nella   parte   in   cui   esclude   l'attivita'   delle    emittenti
 radiotelevisive  private  che  non fossero gia' in funzione alla data
 del 1› ottobre 1984;
    Considerato  che  la questione e' manifestamente inammissibile per
 omesso accertamento della rilevanza, non  avendo  il  giudice  a  quo
 accertato  preliminarmente  se, nel caso di specie, l'emittenza fosse
 comunque inibita dal divieto di utilizzare  le  frequenze  usate  per
 motivi  di interferenza con la radionavigazione aerea (secondo quanto
 disposto dall'impugnato  provvedimento  di  disattivazione):  divieto
 violato anche per le emittenze radiotelevisive entrate in funzione in
 epoca successiva al 1› ottobre 1984.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.