ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 della  Regione  Lazio  6  dicembre  1979,   n.   93   ("Costituzione,
 organizzazione,  gestione  e  funzionamento  delle  unita'  sanitarie
 locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con  quelli
 sanitari,  in  attuazione  della  legge  23  dicembre  1978,  n. 833,
 istitutiva  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  del  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616") come modificato
 dall'art. 1, n. 2, della legge della Regione Lazio 6  dicembre  1979,
 n. 94;
      1)  ordinanza emessa il 28 ottobre 1981 dal T.A.R. del Lazio sul
 ricorso proposto da Cicchetti Antonio ed altri  contro  il  Sindacato
 del  Comune  di  Rieti  ed  altri,  iscritta  al  n. 658 del registro
 ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 53 dell'anno 1983;
      2)  ordinanza emessa l'8 aprile 1983 dal T.A.R. del Lazio - Sede
 staccata di Latina, sul ricorso proposto da  Magliocchetti  Bruno  ed
 altro contro il Comune di Isola del Liri ed altri, iscritta al n. 234
 del registro ordinanze 1984 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 231 dell'anno 1984;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di Cicchetti Antonio ed altri,
 Magliocchetti Bruno ed altro e della Regione Lazio;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Uditi l'avv. Gabriele Moricca per Cicchetti Antonio ed altri e per
 Magliocchetti Bruno ed altro  l'avv.  Vito  Bellini  per  la  Regione
 Lazio;
    Ritenuto  che,  nel  corso  del  giudizio diretto all'annullamento
 della delibera del Consiglio comunale di Rieti n.  37  del  12  marzo
 1981   relativa   alla   elezione   dei   rappresentanti  del  Comune
 nell'Assemblea  della  Unita'  sanitaria   locale   di   Rieti/1   in
 applicazione delle leggi della Regione Lazio 6 dicembre 1979 nn. 93 e
 94, il T.A.R. del Lazio, sez. II, con ordinanza del 28 ottobre  1981,
 ha sollevato le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
 n. 2,  della  legge  regionale  n.  94  del  1979,  modificata  dalla
 precedente   legge   regionale   n.   93  del  1979  (concernente  la
 costituzione, l'organizzazione, la gestione e il funzionamento  delle
 Unita' sanitarie locali) in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost.;
      che  ad  avviso  del  giudice  rimettente  la  norma  impugnata,
 introducendo  il  sistema  del  "voto  limitato",  non  rispetta   il
 principio    fondamentale   della   proporzionalita'   indicato   dal
 legislatore statale nell'art. 15, quinto comma, della l. 23  dicembre
 1978,  n.  833  ("Istituzione  del  servizio sanitario nazionale") in
 quanto,  pur  assicurando  la  elezione   di   rappresentanti   delle
 minoranze, privilegia fra queste il gruppo di maggiore consistenza;
      che  analoga  questione  e'  stata  sollevata dal T.A.R. Lazio -
 Sezione  staccata  di  Latina,  con  ordinanza  dell'8  aprile  1983,
 relativamente  all'art.  2 della legge della Regione Lazio 6 dicembre
 1979, n. 93 e all'art. 1, n. 2,  della  legge  regionale  6  dicembre
 1979, n. 94, in riferimento all'art. 117 Cost.;
      che  in  entrambi i giudizi si sono costituite le parti private,
 originari ricorrenti, concludendo per la fondatezza della  questione,
 cio' ribadendo nelle memorie di udienza;
      che la Regione Lazio e' intervenuta solo nel primo giudizio, con
 memoria presentata fuori termine;
      che  i  giudizi  suindicati  possono  essere  riuniti per essere
 decisi con unica pronuncia, coinvolgendo la medesima questione;
    Considerato  che, nelle more del presente giudizio, e' intervenuta
 la  legge  statale  15  gennaio  1986,  n.  4,   la   quale   prevede
 espressamente  un  sistema elettorale analogo a quello indicato nella
 legge regionale impugnata;
      che  tenuto  conto  che, al momento in cui questa Corte dovrebbe
 pronunciarsi sulla dedotta questione di legittimita'  costituzionale,
 non  esiste  piu' nella legislazione statale la norma che, secondo le
 ordinanze di rimessione, indicherebbe la presenza di  quel  principio
 fondamentale  che,  a  detta  dei giudici a quibus, non sarebbe stato
 rispettato dalla normativa regionale impugnata,  onde  le  questioni,
 che  peraltro  riguardano  probabilmente  l'elezione  di organi ormai
 scaduti   dalla   carica,   potrebbero   essere   risolte   in    via
 interpretativa;
      che  si  rende  percio'  opportuna la restituzione degli atti ai
 giudici a quibus per un riesame sulla rilevanza alla luce  dello  jus
 superveniens;