ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 4, quinto
 comma, e 14 della legge  della  Regione  Liguria  riapprovata  il  16
 settembre   1981   avente  per  oggetto:  "Disposizioni  sullo  stato
 giuridico dei dipendenti della Regione Liguria", promosso con ricorso
 del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, notificato il 2 ottobre
 1981, depositato in cancelleria il 9 ottobre successivo  ed  iscritto
 al n. 56 del registro ricorsi 1981;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato, per il ricorrente, e
 l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso notificato in data 2 ottobre 1981 il Presidente
 del Consiglio dei ministri ha promosso la questione  di  legittimita'
 costituzionale,  per  contrasto  con gli artt. 117, 97, 3 e 36 Cost.,
 degli artt. 4, quinto comma, e 14 della legge della  Regione  Liguria
 recante  "Disposizioni  sullo  stato  giuridico  dei dipendenti della
 Regione  Liguria",  approvata  in  seconda  lettura   dal   Consiglio
 regionale nella seduta del 16 settembre 1981.
    Con  la legge 16 ottobre 1979 n. 34 la Regione Liguria, nel quadro
 delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento  economico
 del proprio personale, ha stabilito l'inquadramento di tale personale
 in otto livelli funzionali, sostituiti alle qualifiche gia'  previste
 dalle leggi 9 aprile 1973 n.  11 e 12 e dalla legge 30 maggio 1978 n.
 27.
    Con  l'art. 4 della legge di cui e' causa la Regione ha posto, tra
 l'altro, alcune norme in tema di contrattazione  decentrata  connessa
 all'inquadramento    del    personale   caratterizzato   da   profili
 professionali diversi da quelli espressamente  previsti  dalle  norme
 regionali  in  vigore,  stabilendo  altresi'  il  ricorso  alla legge
 regionale nell'ipotesi in cui detto  inquadramento  venga  a  rendere
 indispensabile una modifica delle dotazioni organiche: come eccezione
 a tale regola, il quinto comma dello stesso articolo  ha  attribuito,
 peraltro,  al  Consiglio  regionale il potere di provvedere, anziche'
 con   legge,   con   semplice   delibera   amministrativa   "qualora,
 limitatamente  ai  livelli  secondo,  terzo  e  quarto,  le eventuali
 modifiche  di  organico  si  riferiscano  solo  a  variazioni   delle
 dotazioni  organiche  dei singoli predetti livelli, restando immutata
 quella complessiva dei tre livelli risultante dalla legge regionale".
 Ad  avviso  della Presidenza del Consiglio quest'ultima norma e' tale
 da violare gli artt. 117 e 97  Cost.,  avendo  sottratto  un  aspetto
 della organizzazione degli uffici regionali alla sfera della potesta'
 legislativa.
    Una  seconda  censura  e'  stata  poi  prospettata dal Governo nei
 confronti della norma espressa dall'art. 14 della stessa legge, posta
 in  tema  di riconoscimento dell'anzianita' pregressa. Con tale norma
 si  e'  inteso  attribuire  al  personale   regionale   un'anzianita'
 corrispondente  alla  posizione  giuridica acquisita alla data del 1›
 febbraio 1981, data da cui decorre il trattamento economico  previsto
 dalla  legge  regionale  3  febbraio  1981  n.  6. Secondo la censura
 formulata nel ricorso, tale norma verrebbe a violare l'art. 117 Cost.
 in relazione all'art. 67 della L. 10 febbraio 1953 n. 62, nonche' gli
 artt. 3 e 36 Cost.  per  il  fatto  di  aver  concesso,  in  tema  di
 riconoscimento  dell'anzianita'  pregressa,  benefici  di  gran lunga
 superiori a quelli che il sistema di inquadramento previsto dall'art.
 2 del D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 ha assicurato agli impiegati civili
 dello Stato.
    2.  - Si e' costituita in giudizio la Regione Liguria per chiedere
 il  rigetto  del  ricorso,  previa,  occorrendo,   dichiarazione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 67 L. 10 febbraio 1953 n. 62.
    In    proposito    la    Regione,   dopo   aver   eccepito   anche
 l'inammissibilita' del ricorso, contesta la fondatezza delle  censure
 rivolte  all'art. 4, quinto comma, della legge impugnata, dal momento
 che  le  variazioni  della  dotazione  organica  di  cui  si  prevede
 l'attuazione con delibera amministrativa del Consiglio non riguardano
 i funzionari regionali (e, di conseguenza, neppure gli uffici  dotati
 di  rilievo  esterno),  bensi'  soltanto  il  personale  esecutivo  e
 ausiliario, non compreso nella riserva di legge.
    Del  pari  infondate  - ad avviso della Regione - sarebbero poi le
 censure rivolte all'art. 14, dal momento che l'art. 67 della L. n. 62
 del  1953  non  rappresenterebbe un "principio fondamentale" ai sensi
 dell'art. 117 Cost. e, ove dovesse determinare un rigido parallelismo
 retributivo tra personale statale e personale regionale, sarebbe tale
 da incorrere in un vizio di incostituzionalita' per violazione  degli
 artt.  3  e  36  Cost.  Per  giunta, in tema di valutazione economica
 dell'anzianita' pregressa, la normativa  statale  non  manifesterebbe
 caratteristiche   di   univocita'  e  chiarezza  tali  da  consentire
 l'identificazione di un "principio generale" vincolante  la  potesta'
 legislativa  regionale:  e invero, accanto al D.P.R. 9 giugno 1981 n.
 310, invocato dal Governo, andrebbe considerata anche la presenza del
 D.P.R.  2  giugno  1981  n.  271 che, per il personale scolastico, ha
 consentito la piena valutazione economica dell'anzianita'  nei  ruoli
 inferiori.
    3.  -  In  previsione  dell'udienza  la  difesa  della  Regione ha
 prodotto una memoria, dove, con riferimento alle  censure  mosse  nei
 confronti  dell'art. 4, quinto comma, si sviluppano le argomentazioni
 gia' espresse nell'atto  di  costituzione  e  si  aggiunge  anche  un
 richiamo   alla   norma  contenuta  nell'art.  2  della  sopravvenuta
 legge-quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983 n. 93), che -  ad
 avviso  della  Regione - nel definire l'ambito della riserva di legge
 in materia di disciplina  del  pubblico  impiego,  sarebbe  venuta  a
 confermare la legittimita' della norma impugnata.
    Con  riferimento  all'art.  14  la  Regione  chiede,  infine,  una
 dichiarazione  di   sopravvenuta   cessazione   della   materia   del
 contendere,  dal  momento che la stessa Regione, mediante la legge n.
 33 del 23 giugno 1982 si  e'  puntualmente  adeguata,  in  ordine  al
 riconoscimento  degli  effetti economici dell'anzianita' di servizio,
 alla stessa disciplina prevista per i dipendenti statali dal D.P.R. 9
 giugno 1981 n. 310.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il ricorso di cui in epigrafe investe due norme della legge
 della Regione Liguria in  tema  di  stato  giuridico  dei  dipendenti
 regionali, approvata, in seconda lettura, il 16 settembre 1981 e piu'
 precisamente: a) l'art. 4, quinto comma, che si assume  in  contrasto
 con  gli  artt.  117  e  97 Cost. per avere affidato ad uno strumento
 amministrativo   (deliberazione   del   Consiglio)   una   disciplina
 (variazione delle dotazioni organiche dei livelli funzionali secondo,
 terzo e quarto) ritenuta riservata alla legge  regionale;  b)  l'art.
 14,  che  si  assume  in contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione
 all'art. 67 L. 10 febbraio 1953 n. 62, nonche' con gli artt. 3  e  36
 Cost.,  per  aver  statuito  a  favore  del  personale  regionale  un
 meccanismo  di  riconoscimento  della   anzianita'   pregressa   piu'
 favorevole di quello previsto per i dipendenti statali.
    2.   -  Come  fatto  presente  dalla  difesa  regionale,  dopo  la
 proposizione del ricorso la Regione Liguria ha approvato la legge  23
 giugno  1982  n. 33 che, in tema di riconoscimento dell'anzianita' di
 servizio a fini economici, ha adottato per il personale regionale gli
 stessi  criteri  posti, per i dipendenti statali, dal D.P.R. 9 giugno
 1981 n.  310.  Con  tale  disciplina  la  Regione  si  e',  pertanto,
 puntualmente  adeguata  al  rilievo  a suo tempo mosso dal Governo in
 sede di rinvio della legge nonche' alla conseguente censura  espressa
 nel  ricorso.  Sul  punto e', dunque, venuta a cessare la materia del
 contendere.
    3.  -  L'esame  va,  quindi,  circoscritto alla censura mossa, con
 riferimento agli artt. 117 e 97 Cost.,  nei  confronti  dell'art.  4,
 quinto comma, della stessa legge.
    Tale censura risulta fondata.
    Con  la  legge 16 ottobre 1979 n. 34 la Regione Liguria, nel porre
 la disciplina dello stato giuridico e del trattamento  economico  dei
 propri  dipendenti,  ha  istituito  otto livelli funzionali, che sono
 venuti a sostituire le qualifiche gia' previste con le leggi 9 aprile
 1973  n.  11  e  12 e con la legge 30 maggio 1978 n. 27. Con l'art. 4
 della  legge  di  cui  e'  causa,  la  Regione,   nel   regolare   la
 contrattazione  decentrata,  dopo  aver previsto (al comma quarto) la
 possibilita' di variare, con legge regionale, le dotazioni  organiche
 dei  diversi livelli - quando tale variazione si renda indispensabile
 per  l'inquadramento  del   personale   caratterizzato   da   profili
 professionali  diversi  da quelli previsti nelle norme regionali - ha
 anche sanzionato (al comma quinto) la possibilita' per  il  Consiglio
 regionale  di  provvedere con propria deliberazione alle modifiche di
 organico  dei  livelli  secondo   (ausiliario   qualificato),   terzo
 (operatore)  e quarto (coadiutore), a condizione di lasciare immutata
 la dotazione complessiva dei tre livelli.
    Cosi'  operando  la  legge  regionale  ha  sicuramente  violato la
 riserva di  legge  posta  anche  nei  confronti  dell'amministrazione
 regionale dall'art. 97 Cost., secondo cui la disciplina degli aspetti
 fondamentali dell'organizzazione dei pubblici uffici va affidata alla
 legge, in modo da garantire il buon andamento e l'imparzialita' della
 pubblica  amministrazione.  In  questa  prospettiva,   la   dotazione
 complessiva   di   un  livello  funzionale  del  personale  regionale
 rappresenta, infatti,  un  aspetto  fondamentale  dell'organizzazione
 amministrativa  la cui valutazione - in vista del perseguimento di un
 rapporto equilibrato tra dotazione organica e servizi  indispensabile
 per  il  "buon  andamento"  dell'amministrazione  -  va  riservata al
 legislatore regionale: e questo quand'anche il livello da considerare
 attenga  a  uffici  ausiliari  o,  comunque,  non dotati di rilevanza
 esterna.
    Questa  linea  interpretativa  e'  stata,  del  resto,  recepita e
 affermata dalla legge-quadro sul pubblico impiego (L. 29  marzo  1983
 n.  93) che, pur essendo intervenuta successivamente all'approvazione
 della legge regionale di cui e' causa, non puo' non esprimere criteri
 di orientamento rilevanti e vincolanti per l'intera area del pubblico
 impiego regionale,  indipendentemente  dalla  data  della  disciplina
 intervenuta nei vari settori.
    L'art.  2  di tale legge-quadro, nel definire l'area della riserva
 legislativa, statale e regionale, in materia di pubblico impiego,  ha
 infatti,  incluso  in  tale  area  anche  "i  ruoli organici, la loro
 consistenza  e  la  dotazione  complessiva  delle  qualifiche",:   in
 contrasto  con tale disposizione, l'art. 4, quinto comma, della legge
 di cui e' causa, nel regolare le possibili variazioni nella dotazione
 di tre livelli funzionali dell'impiego regionale (corrispondenti alle
 qualifiche in precedenza previste)  ha  ritenuto,  invece,  di  poter
 affidare   al   potere  amministrativo  del  Consiglio  regionale  la
 possibilita' di variare la dotazione organica di ciascuno  di  questi
 tre  diversi  livelli  alla  sola  condizione  di  far  salva la loro
 consistenza complessiva.
    Cosi'  disponendo, la norma impugnata e' venuta, dunque, a forzare
 il confine della riserva legislativa concernente  la  quantificazione
 complessiva  di  ciascuno  dei tre livelli richiamati, incorrendo nel
 vizio contestato.