ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982, n. 8 (Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27) promossi con n. 13 ordinanze emesse il 14 febbraio 1985 dal T.A.R. della Liguria sui ricorsi proposti da Luccardini Rinaldo, Maggi Carlo, Massone Stefano, Venturini Lucesio, Barbieri Piero, Cavanna Lorenzo, Murgia Roberto, Canale Laura, Basso Giuseppe, Merli Luisito, Sensi Speranza, Puppo Silvana e Lorenzoni Franco contro la Regione Liguria, rispettivamente iscritte ai nn. da 821 a 833 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria; Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli; Udito l'avv. Enrico Romanelli per la Regione Liguria. Ritenuto in fatto 1. - Con tredici ordinanze di identico contenuto adottate in data 14 febbraio 1985 nei ricorsi promossi contro la Regione Liguria da Luccardini Rinaldo, Maggi Carlo, Massone Stefano, Venturini Lucesio, Barbieri Piero, Cavanna Lorenzo, Murgia Roberto, Canale Laura, Basso Giuseppe, Merli Lusito, Sensi Speranza, Puppo Silvana e Lorenzoni Franco, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 4 della legge regionale ligure 17 febbraio 1982 n. 8, recante "Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27", con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e per eccesso di potere legislativo. La norma impugnata ha riconosciuto alla Giunta regionale il potere di attribuire d'ufficio il livello funzionale corrispondente ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa (11 marzo 1982), avessero prestato, per almeno trenta mesi, servizio "nel livello funzionale di fatto posseduto". Tale norma e' stata adottata al fine di sanare gli effetti dell'annullamento operato dallo stesso Tribunale amministrativo della Liguria dei concorsi interni a suo tempo espletati dalla Regione ligure ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27, contenente disposizioni transitorie in tema di inquadramento nelle qualifiche regionali: di talche', la norma stessa - secondo l'applicazione fattane dalla Giunta regionale e condivisa dal giudice remittente - non e' stata estesa a tutti i dipendenti regionali, ma bensi' limitata ai soli dipendenti che si siano trovati a svolgere, per almeno trenta mesi, mansioni di fatto superiori a quelle formalmente spettanti in conseguenza dell'esito positivo del concorso interno sostenuto ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978 e successivamente annullato. Interpretata in questi termini, la norma in questione - ad avviso del Tribunale amministrativo della Liguria - e' tale da violare sia il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 Cost. sia il principio di imparzialita' e buon andamento sancito dall'art. 97 Cost., venendo altresi' ad incorrere in un eccesso di potere legislativo. In proposito, le ordinanze di rimessione rilevano come la posizione dei dipendenti dichiarati vincitori nei concorsi interni poi annullati non si diversifichi da quella degli altri dipendenti che, pur senza aver partecipato ai concorsi, abbiano di fatto svolto mansioni di livello superiore rispetto alla qualifica rivestita, dal momento che "ambedue i gruppi di dipendenti hanno esercitato mansioni superiori al livello formale di appartenenza". La discriminazione tra posizioni eguali operata dalla legge regionale, in relazione ad una vicenda (annullamento della procedura concorsuale) integralmente rimossa dalle decisioni del giudice amministrativo, non sarebbe, dunque, ragionevolmente giustificata e si porrebbe in contrasto con i princi'pi costituzionali "che impongono una disciplina uguale per situazioni omogenee nonche' l'osservanza da parte della P.A. dei doveri di imparzialita' e di buon andamento della azione amministrativa". Nella norma impugnata - aggiungono le ordinanze di rimessione - va altresi' individuato un solo scopo, qual e' quello di "vanificare gli effetti sfavorevoli delle sentenze del giudice amministrativo nei confronti di una categoria di dipendenti dichiarati (illegittimamente) vincitori dei concorsi interni": tale scopo verrebbe, pertanto, a determinare un vizio di eccesso di potere legislativo "per sviamento conseguente ad inottemperanza al giudicato". Dal che le dedotte questioni di illegittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982 " nella parte in cui esclude l'inquadramento nel livello superiore dei dipendenti diversi dai vincitori dei concorsi interni ex art. 32 legge regionale n. 27 del 1978, successivamente annullati dal giudice amministrativo". 2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Liguria, al fine di chiedere l'inammissibilita' per difetto di rilevanza e l'infondatezza delle questioni di illegittimita' prospettate nelle ordinanze di cui e' causa. Dopo aver richiamato lo svolgimento dei fatti ed aver illustrato i criteri ispiratori della legge regionale n. 8 del 1982, la Regione contesta l'ammissibilita' della questione sotto due profili diversi e cioe': a) per il fatto che i ricorrenti sarebbero in ogni caso sprovvisti dei requisiti sostanziali richiesti dall'art. 32, quarto e quinto comma, della legge regionale n. 27 del 1978, requisiti il cui possesso si presenterebbe necessario anche ai fini dell'inquadramento diretto previsto dall'art. 4 della legge n.8 del 1982; b) per il fatto che la cancellazione, anche parziale, della norma impugnata comporterebbe l'eliminazione della norma procedimentale di favore per i dipendenti che della stessa hanno fruito, ma non potrebbe comunque consentire la sua estensione ai ricorrenti. Nel merito, la Regione rileva come la legge regionale n. 8 del 1982 - entrata in vigore prima della formazione dei giudicati amministrativi relativi ai concorsi interni - si sia ispirata al fine di evitare una paralisi organizzativa e di consentire il regolare svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, cioe' ad un fine perfettamente compatibile con il potere legislativo regionale. Ne' la legge sarebbe tale da comportare discriminazioni all'interno del personale regionale, dal momento che la posizione di coloro che, disponendo dei requisiti richiesti dall'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978, chiesero di partecipare al concorso e ottennero la nomina poi annullata sarebbe sostanzialmente diversa dalla posizione di coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, non disponevano dei requisiti per parteciparvi e comunque non chiesero di parteciparvi. Al contrario, la lesione del principio di eguaglianza potrebbe, invece, derivare dalla indebita estensione di una stessa disciplina di carattere eccezionale a situazioni oggettivamente differenziate. Infine, la Regione contesta il profilo relativo all'asserita violazione dell'art. 97 Cost., rilevando come "la ridefinizione delle funzioni di alcuni dipendenti, motivata da circostanze di eccezionalita' del tutto limitate nel tempo e volta a sanare una situazione di paralisi organizzativa ed istituzionale" abbia proprio mirato al soddisfacimento del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sanzionato dalla norma costituzionale. 3. - In prossimita' dell'udienza di discussione la difesa della Regione Liguria ha presentato memoria, dove si ribadiscono e si sviluppano le tesi enunciate nell'atto di costituzione. Considerato in diritto 1. - Le tredici ordinanze di cui e' causa presentano lo stesso contenuto: esse pertanto possono essere decise con un'unica pronuncia. 2. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria contesta la legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regionale ligure 17 febbraio 1982 n. 8, dove si prevede - secondo l'interpretazione adottata dalla Giunta regionale e condivisa dallo stesso Tribunale - l'inquadramento automatico nel livello corrispondente al livello di fatto esercitato a favore di quei dipendenti che - dopo aver presentato domanda nei concorsi interni di cui all'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978, ottenendo la nomina - abbiano prestato servizio, alla data dell'entrata in vigore della stessa legge n. 8 del 1982, per almeno trenta mesi. Tale norma, ad avviso del giudice remittente, verrebbe a incorrere, in conseguenza della sua irragionevole limitazione ad una circoscritta categoria di dipendenti regionali, in una violazione degli artt. 3 e 97 Cost., oltre che in un vizio di eccesso di potere legislativo. 3. - La Regione Liguria ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza. L'eccezione non merita accoglimento. Dal contenuto delle ordinanze e' possibile desumere che la questione di costituzionalita' di cui e' causa e' stata sollevata nei confronti dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982 "nella parte in cui esclude l'inquadramento nel livello superiore dei dipendenti diversi dai vincitori dei concorsi interni ex art. 32 legge regionale n. 27 del 1978". Quello che, di conseguenza, viene richiesto al giudice di costituzionalita' non e' la semplice eliminazione di una norma di favore, bensi' l'estensione della stessa a tutti i dipendenti regionali e, tra questi, anche ai ricorrenti nei giudizi a quibus. Ne', d'altro canto, risulta concludente contestare, ai fini dell'eccepito difetto di rilevanza, il possesso da parte dei ricorrenti dei requisiti richiesti dall'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978, requisiti ritenuti implicitamente necessari anche ai fini dell'inquadramento diretto di cui all'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982. La pronuncia di incostituzionalita', ove venisse accolta nei termini in cui viene proposta, consentirebbe, infatti, di spostare l'accertamento del possesso di tali requisiti dalla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1978 a quella della legge n. 8 del 1982, offrendo cosi' anche ai ricorrenti - che sono venuti a maturare i requisiti stessi dopo la prima data - la possibilita' di ottenere i benefici offerti dalla norma impugnata. La questione si presenta, pertanto, rilevante per la definizione dei giudizi a quibus. 4. - La questione risulta, peraltro, infondata, sotto entrambi i profili dedotti. La norma impugnata ha posto una disciplina transitoria ed eccezionale riferita ad una situazione del tutto peculiare, situazione determinatasi a seguito degli annullamenti disposti per violazioni procedimentali dal giudice amministrativo nei confronti dei concorsi interni espletati ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978. La situazione determinatasi, in conseguenza di tali annullamenti, nei confronti dei dipendenti risultati vincitori in questi concorsi - e che, di fatto, per un lungo arco di tempo erano venuti a esercitare le mansioni corrispondenti ai livelli funzionali assegnati sulla base dei concorsi stessi - ha imposto alla Regione l'adozione di una misura di sanatoria quale quella contenuta nell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982. Questa misura - per quanto espressa con formulazione inadeguata - non merita, nella sostanza, proprio in relazione alla particolarita' delle circostanze in cui e' stata adottata, le censure formulate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. In primo luogo, la norma impugnata non viola il principio generale di eguaglianza, dal momento che la categoria di dipendenti presi in considerazione ai fini della convalida delle mansioni di fatto espletate non poteva essere altro che quella di coloro che avevano partecipato ai concorsi interni successivamente annullati, presentando in termini la domanda e risultando vincitori. Tale categoria di dipendenti, per il fatto di aver esercitato funzioni connesse ad un titolo derivante dall'esito favorevole di una prova concorsuale (anche se successivamente annullata), disponeva dunque, di una posizione ben distinta da quella della generalita' degli altri dipendenti regionali: tanto piu' ove si pensi che nei confronti dei primi e non dei secondi era gia' stato accertato il possesso dei requisiti indicati nell'art. 32 della legge n. 27 del 1978 (livello funzionale immediatamente inferiore a quello della domanda; anzianita' di servizio di almeno 3 anni e sei mesi; svolgimento, per almeno un biennio, di mansioni superiori; titolo di studio proprio del livello superiore). In secondo luogo, non puo' neppure valere la censura relativa all'art. 97 Cost., dal momento che la norma in contestazione risulta essere stata adottata dalla Regione proprio al fine di sanare la situazione d'illegittimita' determinatasi in seguito alle pronunce del giudice amministrativo e di consentire, in attesa della definitiva attivazione del nuovo ordinamento degli uffici, il normale svolgimento delle attivita' regionali.