ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.3 lett. a), e
 4, secondo comma, della legge della regione Puglia riapprovata il  23
 settembre   1982,   avente   per   oggetto:  "Ulteriori  agevolazioni
 contributive e creditizie a favore dei produttori agricoli colpiti da
 avversita' atmosferiche e/o calamita' naturali", promosso con ricorso
 del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il  14  ottobre
 1982,  depositato in cancelleria il 23 ottobre successivo ed iscritto
 al n. 44 del registro ricorsi 1982.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Udito  l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso depositato il 14 ottobre 1982 il Presidente del
 Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimita'
 costituzionale   -   per   violazione  degli  artt.  117  e  3  della
 Costituzione, in relazione agli artt. 70 del d.P.R. 24 luglio 1977 n.
 616  ed 1 della legge 15 ottobre 1981 n. 590 - degli artt. 3 lett. a)
 e  4,  secondo  comma,  della  legge  regionale  recante   "Ulteriori
 agevolazioni  contributive  e  creditizie  a  favore  dei  produttori
 agricoli colpiti da avversita' atmosferiche e/o calamita'  naturali",
 riapprovata,  dopo  rinvio  governativo,  il  23  settembre  1982 dal
 Consiglio regionale della Puglia.
    Espone  il  Presidente  del  Consiglio che l'art. 3 lett. a) della
 delibera legislativa impugnata dispone la dilazione fino a sette anni
 del  periodo  di  ammortamento  dei  prestiti concessi - ai sensi del
 punto 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979 n. 19  -  ai
 conduttori  di aziende agricole e/o zootecniche, singoli o associati,
 e finalizzati alla ricostituzione dei capitali di conduzione  o  alla
 provvista  dei capitali di esercizio, mentre l'art. 4, secondo comma,
 della stessa delibera  dispone  che  le  agevolazioni  creditizie  in
 favore  delle  associazioni  di  produttori,  da  valere sul Fondo di
 solidarieta' nazionale, possono essere concesse  ad  associazioni  di
 produttori agricoli che, per effetto di calamita' naturali, subiscano
 una riduzione dei conferimenti da parte degli associati non inferiore
 al  30% rispetto alla media dei conferimenti nel triennio precedente.
    Secondo  la  Presidenza  del  Consiglio  le disposizioni impugnate
 avrebbero l'effetto di modificare "la portata delle  misure  previste
 dalla  normativa  statale  in  favore dell'agricoltura, conseguenti a
 calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche"   nonche'   "la
 destinazione  attribuita  a somme prelevate dal Fondo di solidarieta'
 nazionale con le leggi statali 15 ottobre 1981 n.  590  e  25  maggio
 1970  n.  364".  Tali  modificazioni violerebbero, pertanto, i limiti
 della competenza amministrativa trasferita alla Regione dall'art.  70
 del  d.P.R.  n. 616 del 1977 nonche' il limite generale dei princi'pi
 stabiliti dalle leggi dello  Stato,  posto  alla  potesta'  normativa
 regionale   dall'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  determinando  una
 utilizzazione non uniforme sul  territorio  nazionale  del  Fondo  di
 solidarieta'  nazionale  predisposto  a favore delle aziende agricole
 danneggiate da calamita' naturali.
    In  particolare  la Presidenza del Consiglio sostiene che l'art. 3
 lett. a) della legge regionale impugnata -  fissando  un  periodo  di
 dilazione   settennale  dei  mutui  per  i  quali  la  legge  statale
 stabilisce un periodo di  dilazione  quinquennale  -  violerebbe  "il
 principio fondamentale stabilito dalle leggi dello Stato per il quale
 l'utilizzazione del Fondo di solidarieta' nazionale a sollievo  delle
 aziende  agricole  danneggiate  da  calamita'  naturali deve avvenire
 uniformemente in tutto il territorio della Repubblica, con l'adozione
 di  misure  che, quanto meno nelle loro fondamentali caratteristiche,
 sono precisate dalle leggi dello Stato".
    Per  analoghe  ragioni  sarebbe  da considerare costituzionalmente
 illegittimo l'art. 4, secondo comma, della legge impugnata, il  quale
 stabilisce  che le agevolazioni per la ricostituzione dei capitali di
 conduzione possono essere concesse alle associazioni  dei  produttori
 agricoli  che  abbiano  subi'to,  per effetto dei danni arrecati alle
 aziende  agricole  dei  soci,  una  riduzione  dei  conferimenti  non
 inferiore   al  30%  anziche'  al  35%,  come  previsto  dalla  legge
 nazionale, ponendosi  cosi'  in  contrasto  con  il  principio  della
 uniformita'  della utilizzazione in tutto il territorio nazionale del
 Fondo di solidarieta'.
    2.  -  Nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte la Regione Puglia si e'
 costituita fuori termine, depositando memoria.
    3.  - Nell'imminenza dell'udienza di discussione la Presidenza del
 Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria nella  quale  si  fa
 presente  che,  nelle  more  del  giudizio, e' stata emanata la legge
 della  Regione  Puglia  10  dicembre  1982  n.38  avente  ad  oggetto
 "Agevolazioni  a  favore delle aziende agricole colpite da avversita'
 atmosferiche o calamita' naturali" che ha riprodotto le  disposizioni
 del  disegno  di  legge  impugnato  ma  ha eliminato o rettificato le
 disposizioni che erano state oggetto di  specifica  impugnazione  del
 Governo.
    Si chiede pertanto alla Corte di dichiarare cessata la materia del
 contendere.
                         Considerato in diritto
    Successivamente  alla  proposizione del ricorso del Presidente del
 Consiglio dei ministri avverso la delibera legislativa della  Regione
 Puglia   del   23  settembre  1982  recante  "Ulteriori  agevolazioni
 contributive e creditizie a favore dei produttori agricoli colpiti da
 avversita' atmosferiche e/o calamita' naturali", la stessa Regione ha
 emanato  la  legge  10  dicembre  1982  n.  38,  avente  ad   oggetto
 "Agevolazioni  a  favore delle aziende agricole colpite da avversita'
 atmosferiche o calamita' naturali".
    Tale  legge regionale ha riprodotto le disposizioni della delibera
 legislativa impugnata, ma ha modificato le due norme che erano  state
 oggetto   di   specifica   impugnativa   da  parte  del  Governo.  In
 particolare, dalla legge regionale n. 38 del 1982 e' stata espunta la
 statuizione contenuta nell'art. 3 lett. a) della delibera legislativa
 del 23 settembre 1982 che  prevedeva,  a  favore  dei  conduttori  di
 aziende  agricole e/o zootecniche, singoli o associati, "la dilazione
 fino  a  sette  anni  del  periodo  di  ammortamento   dei   prestiti
 finalizzati  alla  ricostituzione dei capitali di conduzione e/o alla
 provvista dei capitali di esercizio, concessi ai sensi del  punto  2)
 dell'art.  4  della legge regionale 11 aprile 1979, n.19 e ammessi al
 concorso regionale". Inoltre, l'art. 4, secondo comma,  della  stessa
 legge  n.38  del  1982  ha  stabilito  che  possono  essere  concessi
 contributi  in  conto  capitale  ed  agevolazioni   creditizie   alle
 associazioni   di   produttori  agricoli  che  abbiano  subi'to  "una
 riduzione dei conferimenti non inferiore al 35%" rispetto alla  media
 del  triennio  precedente,  disponendo  pertanto un adeguamento della
 norma regionale alla misura fissata dalla legislazione statale.
    Nell'emanare  la legge 10 dicembre 1982 n.38, la Regione Puglia si
 e' dunque pienamente conformata ai rilievi mossi dalla Presidenza del
 Consiglio,  come  viene  del  resto riconosciuto nella stessa memoria
 dell'Avvocatura generale dello Stato.
    Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere