ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.3 lett. a), e 4, secondo comma, della legge della regione Puglia riapprovata il 23 settembre 1982, avente per oggetto: "Ulteriori agevolazioni contributive e creditizie a favore dei produttori agricoli colpiti da avversita' atmosferiche e/o calamita' naturali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 14 ottobre 1982, depositato in cancelleria il 23 ottobre successivo ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 1982. Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato il 14 ottobre 1982 il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 117 e 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 70 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed 1 della legge 15 ottobre 1981 n. 590 - degli artt. 3 lett. a) e 4, secondo comma, della legge regionale recante "Ulteriori agevolazioni contributive e creditizie a favore dei produttori agricoli colpiti da avversita' atmosferiche e/o calamita' naturali", riapprovata, dopo rinvio governativo, il 23 settembre 1982 dal Consiglio regionale della Puglia. Espone il Presidente del Consiglio che l'art. 3 lett. a) della delibera legislativa impugnata dispone la dilazione fino a sette anni del periodo di ammortamento dei prestiti concessi - ai sensi del punto 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979 n. 19 - ai conduttori di aziende agricole e/o zootecniche, singoli o associati, e finalizzati alla ricostituzione dei capitali di conduzione o alla provvista dei capitali di esercizio, mentre l'art. 4, secondo comma, della stessa delibera dispone che le agevolazioni creditizie in favore delle associazioni di produttori, da valere sul Fondo di solidarieta' nazionale, possono essere concesse ad associazioni di produttori agricoli che, per effetto di calamita' naturali, subiscano una riduzione dei conferimenti da parte degli associati non inferiore al 30% rispetto alla media dei conferimenti nel triennio precedente. Secondo la Presidenza del Consiglio le disposizioni impugnate avrebbero l'effetto di modificare "la portata delle misure previste dalla normativa statale in favore dell'agricoltura, conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche" nonche' "la destinazione attribuita a somme prelevate dal Fondo di solidarieta' nazionale con le leggi statali 15 ottobre 1981 n. 590 e 25 maggio 1970 n. 364". Tali modificazioni violerebbero, pertanto, i limiti della competenza amministrativa trasferita alla Regione dall'art. 70 del d.P.R. n. 616 del 1977 nonche' il limite generale dei princi'pi stabiliti dalle leggi dello Stato, posto alla potesta' normativa regionale dall'art. 117, primo comma, Cost., determinando una utilizzazione non uniforme sul territorio nazionale del Fondo di solidarieta' nazionale predisposto a favore delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali. In particolare la Presidenza del Consiglio sostiene che l'art. 3 lett. a) della legge regionale impugnata - fissando un periodo di dilazione settennale dei mutui per i quali la legge statale stabilisce un periodo di dilazione quinquennale - violerebbe "il principio fondamentale stabilito dalle leggi dello Stato per il quale l'utilizzazione del Fondo di solidarieta' nazionale a sollievo delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali deve avvenire uniformemente in tutto il territorio della Repubblica, con l'adozione di misure che, quanto meno nelle loro fondamentali caratteristiche, sono precisate dalle leggi dello Stato". Per analoghe ragioni sarebbe da considerare costituzionalmente illegittimo l'art. 4, secondo comma, della legge impugnata, il quale stabilisce che le agevolazioni per la ricostituzione dei capitali di conduzione possono essere concesse alle associazioni dei produttori agricoli che abbiano subi'to, per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole dei soci, una riduzione dei conferimenti non inferiore al 30% anziche' al 35%, come previsto dalla legge nazionale, ponendosi cosi' in contrasto con il principio della uniformita' della utilizzazione in tutto il territorio nazionale del Fondo di solidarieta'. 2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte la Regione Puglia si e' costituita fuori termine, depositando memoria. 3. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria nella quale si fa presente che, nelle more del giudizio, e' stata emanata la legge della Regione Puglia 10 dicembre 1982 n.38 avente ad oggetto "Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversita' atmosferiche o calamita' naturali" che ha riprodotto le disposizioni del disegno di legge impugnato ma ha eliminato o rettificato le disposizioni che erano state oggetto di specifica impugnazione del Governo. Si chiede pertanto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere. Considerato in diritto Successivamente alla proposizione del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la delibera legislativa della Regione Puglia del 23 settembre 1982 recante "Ulteriori agevolazioni contributive e creditizie a favore dei produttori agricoli colpiti da avversita' atmosferiche e/o calamita' naturali", la stessa Regione ha emanato la legge 10 dicembre 1982 n. 38, avente ad oggetto "Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversita' atmosferiche o calamita' naturali". Tale legge regionale ha riprodotto le disposizioni della delibera legislativa impugnata, ma ha modificato le due norme che erano state oggetto di specifica impugnativa da parte del Governo. In particolare, dalla legge regionale n. 38 del 1982 e' stata espunta la statuizione contenuta nell'art. 3 lett. a) della delibera legislativa del 23 settembre 1982 che prevedeva, a favore dei conduttori di aziende agricole e/o zootecniche, singoli o associati, "la dilazione fino a sette anni del periodo di ammortamento dei prestiti finalizzati alla ricostituzione dei capitali di conduzione e/o alla provvista dei capitali di esercizio, concessi ai sensi del punto 2) dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979, n.19 e ammessi al concorso regionale". Inoltre, l'art. 4, secondo comma, della stessa legge n.38 del 1982 ha stabilito che possono essere concessi contributi in conto capitale ed agevolazioni creditizie alle associazioni di produttori agricoli che abbiano subi'to "una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35%" rispetto alla media del triennio precedente, disponendo pertanto un adeguamento della norma regionale alla misura fissata dalla legislazione statale. Nell'emanare la legge 10 dicembre 1982 n.38, la Regione Puglia si e' dunque pienamente conformata ai rilievi mossi dalla Presidenza del Consiglio, come viene del resto riconosciuto nella stessa memoria dell'Avvocatura generale dello Stato. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere