ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge
 della  Regione  Molise  9  novembre   1977,   n.   40   ("Norme   per
 l'organizzazione  dell'ente  regionale  di  sviluppo  agricolo per il
 Molise"), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1981 dal  T.A.R.
 per  il  Molise,  iscritta  al  n.  531 del registro ordinanze 1981 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno
 1981;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che il TAR per il Molise, nel corso del giudizio promosso
 da Angelo  Caccavaio,  dipendente  dell'Ente  regionale  di  sviluppo
 agricolo  per  il  Molise, per l'annullamento della deliberazione del
 Commissario straordinario di questo Ente,  con  la  quale  era  stato
 inquadrato  nel  livello  funzionale  di concetto con la qualifica di
 istruttore a decorrere dal 1› settembre 1976, ha sollevato  questione
 di  legittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 3, primo
 comma, e 97, primo comma, Cost., dell'art. 21 della  legge  regionale
 del  Molise  9  novembre  1977,  n.  40, nella parte in cui fissa per
 l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico  dei
 dipendenti   dell'Ente   regionale  di  sviluppo  una  decorrenza  (1
 settembre 1976) posteriore a quella (1 aprile 1972)  fissata  per  la
 generalita' dei dipendenti della Regione;
     che,  in  particolare,  la  disposizione impugnata, ad avviso del
 giudice a quo, violerebbe  il  canone  di  ragionevolezza  desumibile
 dall'art.  3  Cost.,  in  quanto  opera,  ai  fini  della  decorrenza
 dell'inquadramento,  una   ingiustificata   discriminazione   tra   i
 dipendenti dell'Ente di sviluppo ed i dipendenti della Regione;
      che  la medesima disposizione violerebbe l'art. 97, primo comma,
 Cost. perche', nel valutare in  modo  differenziato  il  servizio  di
 ruolo  e  quello  non  di  ruolo in un sistema in cui la progressione
 economica dipende esclusivamente dall'anzianita' e nel  discriminare,
 cosi', due categorie di impiegati addetti ugualmente a compiti propri
 della  Regione  benche'  in  diverse  strutture  organizzative,   non
 garantisce  il  buon andamento dell'amministrazione; che nel presente
 giudizio non vi e' stata costituzione delle  parti  ne'  ha  spiegato
 intervento la Regione Molise.
    Considerato  che  la legge regionale 31 agosto 1974, n. 11 ("Norme
 provvisorie sullo stato giuridico ed economico  e  sull'inquadramento
 del  personale  regionale"),  all'art.  87,  comma  sesto,  fissa  la
 decorrenza agli effetti giuridici  dell'inquadramento  del  personale
 regionale  "al  1›  aprile  1972  o  alla  data  posteriore in cui il
 personale ha iniziato il servizio presso la Regione";
      che  tale  disposizione  riguarda  sia  il personale dello Stato
 trasferito alla Regione  in  base  ai  decreti  delegati  emanati  in
 attuazione  dell'art.  17  della legge 16 maggio 1970, n. 281, sia il
 personale comandato dallo Stato, dagli enti locali e  da  altri  enti
 pubblici  a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, o
 comunque in servizio presso la Regione, sia  quello  gia'  dipendente
 dall'I.N.A.P.L.I.  trasferito  alla  Regione ai sensi dell'art. 2 del
 d.P.R. 15  gennaio  1972,  n.  10,  in  servizio  presso  gli  uffici
 regionali alla data di entrata in vigore della legge;
      che  le funzioni esercitate dagli Enti di sviluppo agricolo sono
 state trasferite alle Regioni con la legge 30  aprile  1976,  n.  386
 ("Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli
 enti di sviluppo"), mentre l'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11
 ha trasferito alle regioni le sole funzioni amministrative, "comprese
 quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi  centrali  e
 periferici  dello  Stato"  sugli  enti di sviluppo operanti in ambito
 regionale;
      che   pertanto,  essendosi  realizzato  il  trasferimento  delle
 funzioni dell'Ente alle Regioni soltanto con la legge n. 386 del 1976
 -  che  all'art.  5,  lett.  e),  riserva al legislatore regionale la
 disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale degli
 Enti  di  sviluppo  agricolo,  "in  modo da assicurare uniformita' di
 trattamento tra gli  enti  stessi"  -  l'attribuzione  ai  dipendenti
 dell'E.R.S.A.M. dello stato giuridico e del trattamento economico dei
 dipendenti  della  regione  -  disposto  dalla  norma  censurata  con
 decorrenza   1›  settembre  1976  -  non  avrebbe  potuto  avere  una
 decorrenza anteriore;
      che   pertanto  la  questione  sollevata  appare  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  dinanzi  alla
 Corte costituzionale;