ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 11, secondo
 comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ("Immissione in  ruolo  di
 personale   assunto  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  o  dalle
 amministrazioni universitarie") promosso con ordinanza emessa  il  20
 maggio  1980  dal  T.A.R.  per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sui
 ricorsi riuniti proposti  da  Bandini  Daniela  contro  l'Universita'
 degli  Studi di Parma, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1980
 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  298
 dell'anno 1980;
    Visti  l'atto di costituzione di Bandini Daniela nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel corso di un giudizio proposto da una dipendente
 contro il provvedimento del Rettore della Universita' di Parma del 31
 ottobre  1978  relativo al suo inquadramento nella carriera esecutiva
 amministrativa del personale non docente dell'Universita',  ai  sensi
 dell'art.  11 della legge 25 ottobre 1977 n. 808, il TAR per l'Emilia
 Romagna - Sez. di Parma, con ordinanza emessa il 20 maggio  1980,  ha
 sollevato  la  questione  di  legittimita' costituzionale del secondo
 comma del predetto art. 11,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,  in
 quanto  la  norma  denunciata  - la quale, relativamente al personale
 precario non docente in servizio alla data del 1› gennaio 1977 presso
 le Universita' "che abbia prestato servizio per un periodo, anche non
 continuativo, non inferiore a 18 mesi nell'ultimo  triennio"  prevede
 che  "l'immissione in ruolo e' disposta nella carriera corrispondente
 alla categoria di impiego non  di  ruolo  nella  quale  il  personale
 predetto  e'  stato  originariamente  assunto"  - non riserverebbe lo
 stesso trattamento ad ipotesi sostanzialmente  identiche  quali,  "da
 una  parte,  l'assunzione in un impiego non di ruolo non preceduta da
 esperienze  lavorative  alle  dipendenze   dello   stesso   ente   e,
 dall'altra,  l'assunzione  di  un  identico  impiego in via del tutto
 svincolata (e,  nella  specie,  mediante  pubblico  concorso)  da  un
 impiego precedente, con conseguente cessazione di quest'ultimo";
      che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con
 il patrocinio dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  rilevando  la
 infondatezza  della  dedotta  questione  perche' il riferimento fatto
 dalla norma denunciata alla categoria  di  originaria  assunzione  va
 collegato  con  il requisito temporale della prestazione di servizio,
 anche  non  continuativo,  per  almeno  diciotto  mesi   "nell'ultimo
 triennio",  onde  e' possibile prescindere dall'originaria assunzione
 soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente  faccia  valere,  ai  fini
 dell'inquadramento,  un servizio continuativo di almeno diciotto mesi
 in categoria superiore  a  quella  nella  quale  abbia,  in  ipotesi,
 prestato precedentemente altro servizio non di ruolo;
      che  si  e' costituita nel presente giudizio la parte ricorrente
 nel procedimento a quo, con memoria tardivamente presentata.
    Considerato  che  la  norma  impugnata non esclude che, in caso di
 piu'   assunzioni   succedutesi   nel   tempo,   possa   considerarsi
 "originaria"  anche  l'assunzione  conseguita successivamente per una
 qualifica superiore a quella della prima assunzione, purche' sussista
 il  presupposto  del servizio svolto nella qualifica superiore per un
 periodo autosufficiente e cioe' per 18 mesi, anche non continuativi;
     che  il  giudice a quo non ha motivato, come prescritto dall'art.
 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, sulla rilevanza  della  questione
 di legittimita' costituzionale in relazione al caso concreto che, ove
 sussista  il  presupposto   su   indicato,   puo'   essere   definito
 indipendentemente  da  detta  questione in base alla previsione della
 norma come in precedenza enunciata;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile.