ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ("Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle amministrazioni universitarie") promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1980 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sui ricorsi riuniti proposti da Bandini Daniela contro l'Universita' degli Studi di Parma, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno 1980; Visti l'atto di costituzione di Bandini Daniela nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto da una dipendente contro il provvedimento del Rettore della Universita' di Parma del 31 ottobre 1978 relativo al suo inquadramento nella carriera esecutiva amministrativa del personale non docente dell'Universita', ai sensi dell'art. 11 della legge 25 ottobre 1977 n. 808, il TAR per l'Emilia Romagna - Sez. di Parma, con ordinanza emessa il 20 maggio 1980, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma del predetto art. 11, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la norma denunciata - la quale, relativamente al personale precario non docente in servizio alla data del 1 gennaio 1977 presso le Universita' "che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a 18 mesi nell'ultimo triennio" prevede che "l'immissione in ruolo e' disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto e' stato originariamente assunto" - non riserverebbe lo stesso trattamento ad ipotesi sostanzialmente identiche quali, "da una parte, l'assunzione in un impiego non di ruolo non preceduta da esperienze lavorative alle dipendenze dello stesso ente e, dall'altra, l'assunzione di un identico impiego in via del tutto svincolata (e, nella specie, mediante pubblico concorso) da un impiego precedente, con conseguente cessazione di quest'ultimo"; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando la infondatezza della dedotta questione perche' il riferimento fatto dalla norma denunciata alla categoria di originaria assunzione va collegato con il requisito temporale della prestazione di servizio, anche non continuativo, per almeno diciotto mesi "nell'ultimo triennio", onde e' possibile prescindere dall'originaria assunzione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente faccia valere, ai fini dell'inquadramento, un servizio continuativo di almeno diciotto mesi in categoria superiore a quella nella quale abbia, in ipotesi, prestato precedentemente altro servizio non di ruolo; che si e' costituita nel presente giudizio la parte ricorrente nel procedimento a quo, con memoria tardivamente presentata. Considerato che la norma impugnata non esclude che, in caso di piu' assunzioni succedutesi nel tempo, possa considerarsi "originaria" anche l'assunzione conseguita successivamente per una qualifica superiore a quella della prima assunzione, purche' sussista il presupposto del servizio svolto nella qualifica superiore per un periodo autosufficiente e cioe' per 18 mesi, anche non continuativi; che il giudice a quo non ha motivato, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale in relazione al caso concreto che, ove sussista il presupposto su indicato, puo' essere definito indipendentemente da detta questione in base alla previsione della norma come in precedenza enunciata; che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile.