ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 ("Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica"), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Ambrosi De Magistris Renato ed altro contro la Commissione Elettorale Scolastica Provinciale ed altri, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dell'anno 1982; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 aprile 1980, il TAR Lazio ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, che ha istituito e riordinato gli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, in riferimento agli artt. 76 e 97 Cost.; che il giudice rimettente dubita della legittimita' della norma denunciata perche' essa, nella parte in cui conferisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di stabilire con propria ordinanza "le modalita' per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi", si porrebbe in contrasto (in violazione dell'art. 76 Cost.) con la legge 30 luglio 1973 n. 477 (art. 8, ottavo comma) che ha delegato il Governo a fissare le "modalita' di elezione" del consiglio scolastico provinciale (oltreche' degli altri organi collegiali disciplinati dalla stessa legge di delega), cosi' disponendo che tutta la disciplina della elezione degli organi in parola fosse dettata dal legislatore delegato direttamente, e non per il tramite di una successiva ordinanza ministeriale; che, inoltre, il giudice rimettente, nel constatare che la norma delegata attribuisce all'autorita' amministrativa la facolta' di scegliere "tra i vari sistemi che, pur restando nell'ambito della proporzionalita', possono essere adottati in materia elettorale", sostiene che cio' consentirebbe all'autorita' amministrativa di mutare di volta in volta il sistema adottato, cosi' ravvisando un contrasto con il principio del buon funzionamento e dell'imparzialita' dell'Amministrazione (art. 97 Cost.); che ad avviso del giudice a quo la questione sarebbe anche rilevante perche', se si ravvisasse la illegittimita' della norma denunciata, l'art. 37 della ordinanza ministeriale 25 novembre 1976, che in concreto ha determinato il sistema elettorale per la elezione del consiglio scolastico provinciale (sistema proporzionale c.d. delle divisioni successive o di Hondt), verrebbe privato della fonte attributiva del potere, con evidenti conseguenze nel giudizio principale in senso favorevole ai ricorrenti; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il pastrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sotto l'assorbente profilo che - una volta che con legge o con atto avente forza di legge sia regolata la composizione dell'organo collegiale - la disciplina del procedimento elettorale per la scelta dei componenti puo' essere data con atto di natura regolamentare, costituendo la disciplina della organizzazione dei pubblici uffici, in cui e' compresa quella per la elezione dei componenti degli organi, materia di riserva "relativa" di legge. Considerato che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ha omesso di chiarire, ai fini del giudizio sulla rilevanza della questione, che deve essere formulato in concreto, se, mutandosi il sistema elettorale prescelto, diversa sarebbe stata la assegnazione dei seggi alle liste concorrenti e la proclamazione degli eletti, e cio' in relazione all'interesse sostanziale dei ricorrenti; che occorre, pertanto, restituire gli atti al giudice a quo ai fini della formulazione del giudizio sulla rilevanza della questione nei sensi anzidetti.