ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 28 del d.l. 26
 ottobre 1970, n. 745  ("Provvedimenti  straordinari  per  la  ripresa
 economica"), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, dell'art.
 4,  primo  comma,  del  d.l.  8  luglio  1974,  n.  264  ("Norme  per
 l'estinzione  dei  debiti degli enti mutualistici nei confronti degli
 enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e  l'avvio
 della  riforma  sanitaria"),  convertito  in legge 17 agosto 1974, n.
 386, dell'art. 14, sesto comma, della legge 26 aprile  1982,  n.  181
 ("Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale
 dello Stato (legge finanziaria 1982)") e dell'art. 6  della  legge  4
 agosto  1955,  n.  692  ("Estensione  dell'assistenza  di malattia ai
 pensionati di invalidita' e  vecchiaia")  promossi  con  le  seguenti
 ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 26 aprile 1982 dal Pretore di Ventimiglia
 nel procedimento civile vertente tra Viale  Lorenzo  ed  altri  e  il
 Comune  di  Ventimiglia  ed  altra,  iscritta  al n. 383 del registro
 ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 290 dell'anno 1982;
      2)  ordinanza  emessa il 28 aprile 1983 dal T.A.R. della Liguria
 sul ricorso proposto da Federghini Luigi ed altri contro il Comune di
 La  Spezia ed altri, iscritta al n. 889 del registro ordinanze 1983 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67  dell'anno
 1984;
      3)  ordinanza  emessa  il 30 luglio 1983 dal Pretore di Roma nel
 procedimento civile vertente tra Latini  Mario  e  l'E.N.P.D.E.P.  ed
 altro,  iscritta  al  n. 949 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di Viale Lorenzo ed altri e di
 Latini Mario nonche'  gli  atti  di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che il Pretore di Ventimiglia, con ordinanza emessa il 26
 aprile 1982 nel corso del  procedimento  civile  vertente  tra  Viale
 Lorenzo  ed  altri e il Comune di Ventimiglia ed altri, ha sollevato,
 in  riferimento  agli  artt.  3  e  23  Costituzione,  questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970 n.
 745  ("Provvedimenti  straordinari   per   la   ripresa   economica")
 convertito,  senza  modifiche,  in  legge  18 dicembre 1970 n. 1034 e
 dell'art. 4, 1› comma del Decreto legge 8 luglio 1974 n. 264  ("Norme
 per  l'estinzione  dei  debiti  degli enti mutualistici nei confronti
 degli enti ospedalieri, il finanziamento della  spesa  ospedaliera  e
 l'avvio della riforma sanitaria"), convertito, senza modifiche, nella
 legge 17 agosto 1974 n. 386, nelle  parti  in  cui,  rispettivamente,
 prevedono un prelievo contributivo a carico dei dipendenti degli enti
 locali in misura  maggiore  rispetto  a  quanto  previsto  per  altre
 categorie  di  lavoratori  dipendenti,  a  fronte  dell'erogazione di
 prestazioni   sanitarie   necessariamente   identiche   per   effetto
 dell'unificazione  dei livelli di prestazione, disposta dagli artt. 3
 e 57 della legge n. 833 del 1978 istitutiva  del  Servizio  Sanitario
 Nazionale, (R.O. n. 383 del 1982);
      che  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale della Liguria, con
 ordinanza emessa il 28 aprile 1983 nel corso del giudizio su  ricorso
 promosso  da  Federghini Luigi ed altri contro il Comune di La Spezia
 ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e  97  Cost.,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 28 del D.L. 26
 ottobre 1970  n.  745  ("Provvedimenti  straordinari  per  la  ripesa
 economica") convertito, senza modifiche, in legge 18 dicembre 1970 n.
 1034 e dell'art. 4, 1› comma del Decreto legge 8 luglio 1974  n.  264
 ("Norme  per  l'estinzione  dei  debiti  degli  enti mutualistici nei
 confronti  degli  enti  ospedalieri,  il  finanziamento  della  spesa
 ospedaliera  e  l'avvio  della riforma sanitaria"), convertito, senza
 modifiche, nella legge 17 agosto 1974 n. 386, nonche'  dell'art.  14,
 sesto  comma  della legge 26 aprile 1982 n. 181 ("Disposizioni per la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  e  legge
 finanziaria  1982"),  che  disciplinano  l'ammontare  del  contributo
 previdenziale  per  malattia  (e  delle  aliquote   aggiuntive)   dei
 dipendenti  degli enti locali, nella parte in cui operano un prelievo
 contributivo in misura di gran lunga superiore agli altri  dipendenti
 pubblici  e  privati, a fronte di prestazioni assolutamente identiche
 erogate dal Servizio Sanitario nazionale (R.O.n. 889 del 1983);
      che  il  Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 30 luglio 1983
 nel corso  del  procedimento  civile  vertente  tra  Latini  Mario  e
 E.N.P.D.E.P. ed altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  6
 della  legge  4  agosto  1955  n. 692 ("Estensione dell'assistenza di
 malattia ai pensionati di invalidita' e vecchiaia")  e  dell'art.  4,
 comma  primo,  del  D.  Legge  8  luglio  1974  n.  264  ("Norme  per
 l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei  confronti  degli
 enti  ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio
 della riforma sanitaria") convertito, senza modifiche, nella legge 17
 agosto  1974 n. 386, nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono a
 carico dei dipendenti degli enti pubblici  un  prelievo  contributivo
 previdenziale percentualmente maggiore rispetto a quanto previsto per
 altre  categorie  di  lavoratori,   a   fronte   dell'erogazione   di
 prestazioni sanitarie identiche (R.O. n. 949 del 1983);
      che,  ad  avviso  del  Pretore  di  ventimiglia (R.O. n. 383 del
 1982),  le  disposizioni  impugnate,  nel   prevedere   un   prelievo
 contributivo  a  carico  dei  dipendenti  degli enti locali in misura
 maggiore rispetto a quanto previsto per altre categorie di lavoratori
 dipendenti,  integrano  una ingiustificata disparita' di trattamento,
 contrastante con gli artt. 3  e  23  Cost.,  attesa  l'identita'  del
 livello   di  erogazione  delle  prestazioni  sanitarie  erogate  dal
 Servizio Sanitario Nazionale;
      che  analoghe  considerazioni  sono  svolte  dal Pretore di Roma
 (R.O. n. 949 del 1983), relativamente  anche  ad  altre  disposizioni
 impugnate,  per  cio'  che  concerne  il  contributo previdenziale di
 malattia posto a carico dei dipendenti di enti pubblici gia' iscritti
 all'E.N.P.D.E.P.;
      che,  ad  avviso  del  Tribunale  Amministrativo Regionale della
 Liguria (R.O. n. 889 del 1983), le  disposizioni  impugnate,  nonche'
 l'art.  14,  sesto  comma  della  legge  26  aprile  1982 n. 181, nel
 disciplinare l'ammontare del contributo previdenziale per malattia (e
 delle  aliquote aggiuntive) dei dipendenti degli enti locali, operano
 un prelievo contributivo in misura di gran lunga superiore agli altri
 dipendenti  pubblici e privati, a fronte di prestazioni assolutamente
 identiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, dando cosi' luogo
 ad  una  ingiustificata  disparita' di trattamento tra lavoratori che
 lede  il  principio  della  imposizione  fiscale  proporzionata  alla
 capacita'   contributiva  (artt.  3  e  53  Cost.),  nonche'  ad  una
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  dipendenti  statali
 (ritenuta  dell'1,15%)  e  dipendenti degli enti locali (ritenuta del
 2,90%), con  conseguente  lesione  del  principio  dell'imparzialita'
 dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.);
      che nei giudizi si sono costituite le parti private ribadendo le
 argomentazioni  delle  ordinanze  di  rinvio  e  concludendo  per  la
 dichiarazione   di  illegittimita'  costituzionale  delle  denunziate
 disposizioni di legge;
      che  in  tutti  e  tre  i  giudizi  ha  spiegato  intervento  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura  Generale
 dello  Stato,  concludendo  invece per l'infondatezza della questione
 sollevata.
    Considerato  che le ordinanze citate sollevano analoghe o comunque
 connesse questioni, talche' va  disposta  la  riunione  dei  relativi
 giudizi;
      che,  secondo quanto gia' affermato da questa Corte (sentenza n.
 167 del 1986), la complessita', anche  in  termini  temporali,  della
 riorganizzazione  in  senso  solidaristico  ed  uniforme del Servizio
 Sanitario Nazionale, consente al legislatore di  tener  conto,  della
 gradualita'   sinallagmatica   tra   prestazioni   (da  unificare)  e
 contribuzioni  (da  adeguare),  sicche'  tale  processo  di  graduale
 adeguamento   puo'   svolgersi   per   fasi  e,  quindi,  realizzarsi
 compiutamente in tempi ragionevoli, senza con cio' contrastare con  i
 principi posti dagli artt. 3 e 23, Costituzione;
      che, anche sotto il profilo dell'art. 97 della Costituzione, che
 si  assume   all'incontro   violato,   andava   e   va   riconosciuta
 all'organizzazione del Servizio Sanitario, cosi' come egualmente gia'
 precisato nella citata sentenza n. 167 del 1986, prudente gradualita'
 nella riorganizzazione;
      che,   essendo   certa   l'assenza   di  specifica  connotazione
 tributaria  nell'attuale  disciplina  dei  contributi   di   malattia
 derivati  dai vari differenziati sistemi mutualistici (sentenza n. 67
 del 1986), risultano, del  pari,  infondate  le  censure  prospettate
 sotto  il  profilo  della  violazione,  da  parte  delle disposizioni
 impugnate, dei criteri di garanzia sull'imposizione tributaria;
      che,  allo  stato,  deve,  pertanto, escludersi, conformemente a
 quanto messo altresi' in risalto nella sentenza n. 431 del 1987,  che
 la   normativa   impugnata  contrasti  con  le  norme  costituzionali
 invocate, in vista della graduale  omogeneizzazione  del  sistema  di
 contributo per il Servizio Sanitario Nazionale;
      che,   pertanto,  le  questioni  sollevate  sono  manifestamente
 infondate.
    Visti  gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi  la
 Corte costituzionale.