ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1984 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Teglia Claudio e l'I.N.A.D.E.L. ed altri, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visti l'atto di costituzione della U.S.L. 10-H nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa l'11 ottobre 1984 nel corso del procedimento civile vertente tra Teglia Claudio e INADEL ed altri, ha sollevato - in riferimento agli artt. 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma e 104, primo comma, della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui (primo comma) prevede che "l'inclusione della indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria disposta dal terzo comma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 e' da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la indennita' integrativa speciale suddetta"; che, ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, per il suo carattere di interpretazione autentica, assume efficacia retroattiva ponendosi cosi' in contrasto con gli invocati parametri costituzionali e violando altresi' il principio generale della divisione dei poteri; che si e' costituita nel giudizio davanti a questa Corte l'Unita' sanitaria locale 10H di Firenze, eccependo l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale e concludendo, comunque, per la loro infondatezza; che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha prospettato dubbi sull'ammissibilita' delle questioni dedotte ed ha, comunque, chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate; Considerato che devono essere disattese le eccezioni di inammissibilita' prospettate sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni prospettate, motivazione che e' invece desumibile dal contesto della ordinanza di rimessione; che, quanto al merito delle questioni, l'interpretazione autentica offerta dalla disposizione impugnata non costituisce ne' violazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, ne' lesione del diritto di non essere distolti dal giudice naturale, ne' interferenza nella sfera del potere giudiziario, e cio' in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. n. 118 del 1957, n. 175 del 1974, n. 68 del 1984, n. 36 del 1985, n. 167 del 1986 e n. 236 del 1986), la quale ha sempre affermato che il principio della irretroattivita' della legge non assurge in assoluto a precetto costituzionale, salva la materia penale, e che pertanto l'adozione di norme interpretative e' rimessa alla prudente valutazione del legislatore; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;