ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del d.l. 12
 settembre 1983, n. 463, ("Misure urgenti in materia  previdenziale  e
 sanitaria  e  per  il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
 per vari settori della pubblica amministrazione e proroga  di  taluni
 termini"), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con
 ordinanza emessa  l'11  ottobre  1984  dal  Pretore  di  Firenze  nel
 procedimento  civile  vertente tra Teglia Claudio e l'I.N.A.D.E.L. ed
 altri, iscritta al n. 158 del registro ordinanze  1986  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  28,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1986;
    Visti  l'atto  di costituzione della U.S.L. 10-H nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Firenze, con ordinanza emessa l'11
 ottobre 1984 nel corso del procedimento civile  vertente  tra  Teglia
 Claudio  e  INADEL ed altri, ha sollevato - in riferimento agli artt.
 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo  comma  e  104,  primo  comma,
 della   Costituzione   -  questioni  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 24 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ("Misure  urgenti  in
 materia  previdenziale  e sanitaria e per il contenimento della spesa
 pubblica,   disposizioni   per   vari    settori    della    pubblica
 amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito in legge 11
 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui (primo comma)  prevede  che
 "l'inclusione della indennita' integrativa speciale di cui alla legge
 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai  fini  della
 contribuzione  per  l'assistenza  sanitaria  disposta dal terzo comma
 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n.  1053  e'  da  intendersi
 riferita  a  tutti  i  pubblici  dipendenti  cui venga corrisposta la
 indennita' integrativa speciale suddetta";
      che,  ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, per
 il suo  carattere  di  interpretazione  autentica,  assume  efficacia
 retroattiva  ponendosi  cosi' in contrasto con gli invocati parametri
 costituzionali  e  violando  altresi'  il  principio  generale  della
 divisione dei poteri;
      che  si  e'  costituita  nel  giudizio  davanti  a  questa Corte
 l'Unita'    sanitaria    locale    10H    di    Firenze,    eccependo
 l'inammissibilita'  delle  questioni di legittimita' costituzionale e
 concludendo, comunque, per la loro infondatezza;
      che  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, intervenuto in
 giudizio per il tramite  dell'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha
 prospettato  dubbi sull'ammissibilita' delle questioni dedotte ed ha,
 comunque, chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate;
    Considerato   che   devono   essere   disattese  le  eccezioni  di
 inammissibilita' prospettate  sotto  il  profilo  della  mancanza  di
 motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni
 prospettate, motivazione che e' invece desumibile dal contesto  della
 ordinanza di rimessione;
      che,   quanto   al  merito  delle  questioni,  l'interpretazione
 autentica offerta dalla disposizione impugnata  non  costituisce  ne'
 violazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, ne' lesione
 del  diritto  di  non  essere  distolti  dal  giudice  naturale,  ne'
 interferenza  nella sfera del potere giudiziario, e cio' in relazione
 alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. sentt.  n.  118  del
 1957,  n.  175  del 1974, n. 68 del 1984, n. 36 del 1985, n.  167 del
 1986 e n. 236  del  1986),  la  quale  ha  sempre  affermato  che  il
 principio  della irretroattivita' della legge non assurge in assoluto
 a precetto costituzionale, salva la materia penale,  e  che  pertanto
 l'adozione   di   norme   interpretative  e'  rimessa  alla  prudente
 valutazione del legislatore;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;