ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   promosso  con  ricorso  della  Provincia  di  Trento
 notificato  il  18  marzo  1986,  depositato  in  Cancelleria  il  27
 successivo  ed  iscritto  al  n.  17  del  registro ricorsi 1986, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota dell'I.N.P.S.  -
 Sede  provinciale  di Trento - n. 569 in data 21 gennaio 1986, avente
 ad oggetto: "Legge 8 agosto 1985, n. 443. Regioni a statuto  speciale
 e  Province  autonome"  e della nota della sede centrale dello stesso
 Istituto n. 27/7/88/706 del 30  dicembre  1985,  avente  il  medesimo
 oggetto;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto
 di attribuzione nei confronti dello Stato avverso la nota della  sede
 provinciale  dell'I.N.P.S.  di Trento n. 569 del 21 gennaio 1986 e la
 nota della sede centrale dello stesso Istituto n. 27/7/88/706 del  30
 dicembre 1985, per violazione degli artt. 8, n. 9, e 16 del d.P.R. 31
 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per  la  Regione  Trentino-Alto
 Adige),  in  relazione  al  d.P.R.  31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di
 attuazione dello statuto in materia di  artigianato)  e  all'art.  13
 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato);
      che,   a   giudizio   della   ricorrente,   le   predette  note,
 nell'affermare che la individuazione delle  norme  disciplinanti,  ai
 fini  previdenziali  ed  assistenziali, i rapporti giuridici relativi
 alle imprese artigiane operanti nel territorio  della  provincia,  va
 fatta,   per   evidenti   esigenze   di  uniformita',  con  esclusivo
 riferimento alle disposizioni della legge-quadro, sarebbero  invasive
 della  propria  competenza  in materia di inquadramento delle imprese
 artigiane ai fini contributivi e delle assicurazioni sociali  gestite
 dall'I.N.P.S.;
      che  il  Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi nel
 presente giudizio  a  mezzo  dell'Avvocatura  Generale  dello  Stato,
 chiede  che il ricorso sia dichiarato inammissibile per l'inidoneita'
 degli atti impugnati - in quanto provenienti non dallo  Stato  ma  da
 organi  di  un  ente  pubblico  ed  in  quanto aventi ad oggetto solo
 l'interpretazione delle leggi che individuano i soggetti ai quali  e'
 applicabile   la   normativa  previdenziale  ed  assistenziale  degli
 artigiani - e comunque non fondato;
    Considerato  che  il ricorso per conflitto di attribuzione e', per
 espresso dettato legislativo,  esperibile  solo  avverso  atti  dello
 Stato o delle Regioni (art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87);
      che, viceversa, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato una
 nota della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Trento ed un'altra della
 sede centrale dello stesso Istituto;
      che,  pertanto,  poiche'  gli  atti impugnati, in considerazione
 della natura giuridica dell'I.N.P.S., non sono imputabili allo  Stato
 e  non  possono  costituire  oggetto  di un giudizio per conflitto di
 attribuzione (v. sent. n. 206 del 1985, punto 6  del  considerato  in
 diritto),  va  dichiarata  la  manifesta inammissibilita' del ricorso
 introduttivo del presente giudizio;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi  dinanzi
 alla Corte costituzionale;