ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.2 della legge 30
 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247,  250  e  262
 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
 luglio 1934, n.1265: Disciplina igienica  della  produzione  e  della
 vendita  delle  sostanze  alimentari  e  delle bevande), promosso con
 ordinanza emessa il 30 settembre 1985 dal  Pretore  di  Sorrento  nel
 procedimento  penale  a  carico di Leigh Anita, iscritta al n. 37 del
 registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso.
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Sorrento,  con  ordinanza  del  30
 settembre  1985,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' dell'art. 2 della legge 30
 aprile 1962, n. 283, "nella parte in cui prevede la punibilita' della
 mancanza  di autorizzazione sanitaria, nonostante la depenalizzazione
 delle contravvenzioni previste dall'art. 8 e dall'art.14 della stessa
 legge 30 aprile 1962, n. 283";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che,  "secondo  la  giurisprudenza costante di questa
 Corte, rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire quali
 comportamenti  debbano  essere  puniti  e  quali  debbano  essere  la
 qualita' e la misura della pena e che l'esercizio  di  questo  potere
 puo'  essere censurato per violazione dell'art. 3 Cost. solo nei casi
 in cui non sia rispettato  il  limite  della  razionalita'"  (v.,  da
 ultimo, ordinanza n. 439 del 1987);
      e   che,  nella  specie,  le  differenze  intercorrenti  tra  le
 previsioni poste a confronto non fanno ritenere  irrazionale  che  il
 reato   oggetto   del   processo   a  quo  sia  stato  escluso  dalla
 depenalizzazione,  mentre  la  depenalizzazione   delle   fattispecie
 addotte  come  tertia  comparationis  si  giustifica, quanto al fatto
 previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, a causa  del
 carattere   esclusivamente   formale  della  violazione,  agevolmente
 accertabile anche dall'autorita' amministrativa, e, quanto  ai  fatti
 previsti  dall'art.  14  della stessa legge, a causa della piu' lieve
 sanzione penale precedentemente comminata nei loro confronti (ammenda
 fino  a  lire  60.000  per l'ipotesi di cui al primo comma ed ammenda
 fino a lire 150.000 per l'ipotesi di cui al secondo  comma,  rispetto
 all'ammenda  da lire 100.000 a lire 500.000 per l'ipotesi di cui alla
 norma qui censurata).
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.