ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 395, primo
 comma, del codice di  procedura  penale  e  degli  artt.115,  secondo
 comma,  e  229,  secondo  comma,  del  codice  penale,  promosso  con
 ordinanza emessa il  21  gennaio  1986  dal  Giudice  Istruttore  del
 Tribunale  di  Napoli  nel  procedimento  penale a carico di Visciano
 Carlo ed altri, iscritta al  n.254  del  registro  ordinanze  1986  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 37, prima
 serie speciale, dell'anno 1986.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso.
    Ritenuto  che  il  Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, con
 "sentenza di proscioglimento e ordinanza di  invio  degli  atti  alla
 Corte   costituzionale"   del  21  gennaio  1986,  ha  sollevato,  in
 riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3,  primo
 comma,   e  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' degli artt. 395, primo comma, del  codice  di  procedura
 penale,  115,  secondo  comma, e 229, n. 2, del codice penale, "nella
 parte in cui consentono al G.I.  di  applicare  discrezionalmente  la
 misura  di  sicurezza  della  liberta'  vigilata ad imputati contro i
 quali si sia proceduto con istruzione sommaria  -  e  peraltro  senza
 interrogatorio   da  parte  del  G.I.  -  e  per  i  quali  egli,  in
 accoglimento  delle   richieste   del   P.M.,   abbia   disposto   il
 proscioglimento;  e cio' senza che allo stesso G.I. sia consentito di
 disporre la trasformazione del  rito,  da  sommario  in  formale,  al
 precipuo  ed  unico  scopo  di  valutare  la eventuale sussistenza di
 pericolosita' sociale nei giudicabili";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    considerato   che,   risultando   la   questione  di  legittimita'
 costituzionale  proposta  congiuntamente  alla  declaratoria  di  non
 doversi   procedere   contro  gli  imputati  "perche'  il  fatto  non
 sussiste", resta preclusa al giudice  a  quo  l'applicabilita'  delle
 norme denunciate, in quanto, ai sensi dell'art. 205, primo comma, del
 codice penale, "le misure di  sicurezza  sono  ordinate  dal  giudice
 nella   stessa  sentenza  di  condanna  o  di  proscioglimento",  con
 l'ulteriore conseguenza che, nel caso  di  specie,  provvedimenti  in
 materia  potranno essere adottati soltanto dal giudice dell'eventuale
 impugnazione  oppure  in  sede  di  esecuzione  dal   magistrato   di
 sorveglianza,  ai  sensi  rispettivamente  degli  artt.  205, secondo
 comma, del codice penale e 387 del codice di procedura penale e degli
 artt. 205 del codice penale, 636 del codice di procedura penale e 69,
 quarto comma, della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  come  modificato
 dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.