ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge
 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli  Istituti
 di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), promosso con ordinanza
 emessa il 16  luglio  1982  dalla  Corte  dei  Conti  -  Sezione  III
 giurisdizionale  -  sul  ricorso  proposto  da  De Maio Maria Teresa,
 iscritta al n. 737 del registro ordinanze  1983  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  De  Maio Maria Teresa nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
 Ugo Spagnoli;
    Uditi  l'Avv.  Gabriele  Moricca per De Maio Maria Teresa e l'Avv.
 dello Stato Giuseppe  Stipo  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Decidendo  sul  ricorso  proposto  da  De Maio Maria Teresa
 avverso il provvedimento di reiezione, da parte  dell'Amministrazione
 previdenziale, della sua istanza di riscatto del biennio del corso di
 studi per il  conseguimento  del  diploma  di  Stato  di  vigilatrice
 d'infanzia  -  qualifica  da  lei ricoperta presso l'Istituto Lorenza
 Gaslini - la Corte dei Conti, sez. III giurisdizionale, ha sollevato,
 con  ordinanza  del  16  luglio  1982,  una questione di legittimita'
 costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 24  della
 legge  22 novembre 1962, n. 1646, recante "Modifiche agli ordinamenti
 degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro".
    Detta  disposizione  prevede  che "Il personale femminile iscritto
 alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito  di
 diploma  di  infermiera  professionale rilasciato da scuola convitto,
 istituita ai sensi degli artt. 130 e 131 del testo unico delle  leggi
 sanitarie  27  luglio 1934, n. 1265 puo' chiedere.....il riscatto del
 biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola  convitto,
 purche'  il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad
 uno dei posti occupati durante la carriera".
    Tale disposizione - osserva il giudice a quo - non e' applicabile,
 stante il suo carattere tassativo, a chi abbia conseguito il  diploma
 di vigilatrice d'infanzia, ancorche' - come nel caso di specie - esso
 sia richiesto per il posto  occupato.  La  mancata  estensione  della
 norma  a  detta  ipotesi  da'  luogo, a suo avviso, ad ingiustificata
 disparita' di trattamento tra due categorie professionali  infermiere
 professionali   e   vigilatrici  d'infanzia  -  considerate  in  modo
 sostanzialmente identico dal legislatore.
    La  Corte  rimettente  evidenzia, al riguardo, i seguenti elementi
 comuni:  a)  la  formazione  professionale,  essendo  il  diploma  di
 vigilatrice  d'infanzia  conseguito  al  termine di un corso biennale
 teorico pratico presso scuole convitto per  infermiere  professionali
 (art.  7  l.  19 luglio 1940, n. 1098); b) i requisiti per accedere a
 dette scuole, giacche' in  mancanza  di  norme  espresse  sono  stati
 applicati   per  le  vigilatrici  d'infanzia  quelli  prescritti  per
 l'ammissione a scuole convitto per infermiere professionali,  e  cio'
 anche  dopo la modifica di questi introdotta con l. 25 febbraio 1971,
 n.  124;  c)  il  livello  professionale,  in  quanto  ambedue   sono
 professioni  sanitarie  ausiliarie;  d)  le  mansioni,  essendo  alle
 vigilatrici d'infanzia assegnate quelle "previste per gli  infermieri
 professionali,  limitatamente  all'infanzia"  (artt.  2 e 3 d.P.R. 14
 marzo 1974, n. 225); e) gli enti  che  possono  istituire  le  scuole
 professionali per entrambe le categorie, nonche' il valore legale dei
 rispettivi diplomi.
    2.  -  Nel  giudizio  cosi'  instaurato  si e' costituita la parte
 privata De Maio Maria Teresa, rappresentata e difesa dagli avv.ti  G.
 Moricca  e  C.  Raggi,  la  quale  ha  chiesto  l'accoglimento  della
 questione  in  base  ad  argomentazioni  analoghe  a  quelle   svolte
 nell'ordinanza di rimessione.
    Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura dello Stato, e' invece intervenuto chiedendo  che  la
 questione  sia  dichiarata  non fondata. A fondamento della richiesta
 l'interveniente  pone,  oltre  al  diverso  contenuto  dei  programmi
 d'insegnamento  ed  al  peculiare  titolo  di studio richiesto per le
 infermiere professionali  (art.  2  l.  n.  124  del  1971),  i  piu'
 impegnativi  compiti  ed  i  maggiori  oneri  richiesti  alle allieve
 infermiere, le cui scuole convitto  sono  istituite  presso  pubblici
 ospedali  con  l'obbligo  per  le  allieve  di  ottemperare  a quanto
 prescritto per il personale sanitario ausiliario (artt. 133  e  segg.
 R.D.  n.  1265 del 1934) e quindi con l'osservanza di ben determinati
 compiti ed orari anche notturni in relazione al  funzionamento  degli
 ospedali stessi.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con  l'ordinanza  indicata  in epigrafe, la Corte dei Conti
 dubita che l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n.  1646  (recante
 "Modifiche  agli  ordinamenti  degli Istituti di Previdenza presso il
 Ministero del Tesoro") contrasti con l'art. 3 Cost. in quanto  -  con
 riferimento  al  personale  femminile iscritto presso la Cassa per le
 pensioni dei dipendenti degli enti locali - consente il riscatto  del
 biennio  corrispondente  al  corso di studi presso la scuola convitto
 occorrente per conseguire il relativo diploma  solo  a  favore  delle
 infermiere  professionali e non anche per le vigilatrici di infanzia,
 pur trattandosi di professioni sanitarie analoghe  per  requisiti  di
 accesso, formazione, livello professionale e mansioni.
    2. - La questione e' fondata.
    La   legge  19  luglio  1940,  n.  1098  ha  per  la  prima  volta
 disciplinato in modo autonomo la professione sanitaria di vigilatrice
 di  infanzia. Essa prevede (art. 8), per il conseguimento del diploma
 necessario per l'esercizio di detta professione,  un  corso  biennale
 teorico-pratico  da svolgersi presso speciali scuole convitto, con la
 possibilita' della istituzione di un terzo anno di  insegnamento  per
 l'abilitazione alle funzioni direttive.
    La  disciplina  cosi'  prevista  e'  identica a quella dettata per
 esercitare  la  professione  sanitaria   ausiliaria   di   infermiera
 professionale:  anche  per  quest'ultima il conseguimento del diploma
 puo' avvenire dopo un corso biennale teorico-pratico  (con  un  terzo
 anno  di  insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive) da
 effettuarsi  presso  scuole  convitto  istituite  dagli  stessi  enti
 abilitati  all'istituzione  di  scuole  convitto  per  vigilatrici di
 infanzia,  previa,  per  entrambe   le   situazioni,   autorizzazione
 ministeriale (artt. 135 e 136 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.
 1265 e art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098).
    D'altra  parte,  quest'ultima legge, anche nel titolo ("Disciplina
 delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e  di  igiene
 sociale,  nonche'  dell'arte ausiliaria di puericultrice"), evidenzia
 l'appartenenza delle due professioni ad un medesimo, specifico  campo
 dell'attivita' sanitaria.
    I  corsi  per  vigilatrice  di  infanzia, cosi' istituiti, si sono
 affiancati a quelli per infermiera professionale  in  relazione  alle
 rilevanti  affinita'  della  materia  e  dei programmi, oltreche' dei
 requisiti per poter ad  essi  accedere:  gli  uni  e  gli  altri,  in
 mancanza  di  apposita  disciplina,  sono stati per le vigilatrici di
 infanzia mutuati da quella dettata per le infermiere professionali  e
 su questa modellati.
    Tale  situazione  si  e' protratta anche dopo che, con la legge 25
 febbraio 1971, n. 124, sono stati prescritti nuovi  e  piu'  rigorosi
 requisiti  per  l'ammissione  alle  scuole  convitto  per  infermiere
 professionali. Nel parere reso al riguardo il  30  ottobre  1973  (n.
 1587),  il  Consiglio  di  Stato  si  e' invero pronunziato nel senso
 dell'applicabilita' alle vigilatrici  di  infanzia  anche  di  questa
 nuova  disciplina,  stante "l'identico livello delle due professioni,
 nell'equivalenza delle  rispettive  funzioni,  nell'esigenza  di  una
 preparazione teorica e pratica di uguale intensita' riflettentesi nel
 contenuto dei rispettivi programmi, cosi' da non poter essere diverso
 il  livello culturale iniziale degli aspiranti all'ammissione all'uno
 ed all'altro tipo di scuole".
    Anche   le   successive   disposizioni   confermano   gli  stretti
 collegamenti tra struttura e funzionamento dei due corsi e  contenuti
 dell'insegnamento.  Entrambi  i  corsi sono stati portati a tre anni,
 con un quarto per l'abilitazione alle funzioni direttive,  tanto  per
 le  infermiere professionali (d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867) che per
 le vigilatrici di infanzia (legge 30 aprile 1976, n. 338): e l'ultimo
 comma  dell'art. 1 di tale ultima legge ha previsto che le infermiere
 professionali diplomate possono essere ammesse al terzo  corso  della
 scuola  per vigilatrici, cosi' come queste - pure diplomate - possono
 accedere al terzo corso per infermiere professionali.
    Infine  i programmi dei corsi, regolati rispettivamente dal d.P.R.
 13 ottobre 1975, n. 867 per le infermiere e dal D.M. 20 febbraio 1978
 per   le  vigilatrici  di  infanzia,  pur  considerando  gli  aspetti
 specifici dei rispettivi insegnamenti, presentano rilevanti affinita'
 sia   per   i   contenuti   che   per   la   stessa   durata  massima
 dell'apprendimento teorico e pratico.
    D'altra parte, l'art. 3 del d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 chiarisce
 che le mansioni di vigilatrice di infanzia ("limitatamente - come  e'
 ovvio  -  all'infanzia")  sono  quelle  previste  per  gli infermieri
 professionali.
    3.  -  Con  la  sentenza  n. 128 del 1981 questa Corte ha messo in
 rilievo il fatto che la legislazione in materia di riscatto e' andata
 via   via  evolvendosi  nel  senso  di  concedere  alla  preparazione
 professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza.
    In   questo   senso   appare  ingiustificatamente  discriminatoria
 l'esclusione della possibilita' di riscattare il periodo dedicato  ai
 corsi  per  il  conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia,
 possibilita' invece consentita alle infermiere professionali.
    Invero,   l'analogia  dell'insegnamento  impartito  nei  corsi  di
 studio,  la   corrispondenza   del   livello   culturale   richiesto,
 l'identita'  dei  requisiti  di  accesso  realizzano  una sostanziale
 uguaglianza delle situazioni considerate quanto al periodo di  studio
 per   il  conseguimento  dei  diplomi  necessari  per  svolgere  tali
 professioni sanitarie ausiliarie,  che  per  di  piu'  comportano  lo
 svolgimento di mansioni affini.
    Il  deteriore  trattamento  riservato dalla disposizione censurata
 alle vigilatrici di infanzia, rispetto alle infermiere professionali,
 non  e'  percio' giustificato; e si appalesano a tal fine irrilevanti
 marginali diversita' segnalate dall'Avvocatura dello Stato,  connesse
 ad  aspetti  specifici del programma o dell'attuazione del tirocinio.
 Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per  contrasto
 con  l'art.  3  Cost.,  della norma impugnata, nella parte in cui non
 consente la possibilita' di riscatto del biennio di studi  presso  le
 scuole convitto anche alle vigilatrici di infanzia.