ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da De Maio Maria Teresa, iscritta al n. 737 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984; Visti l'atto di costituzione di De Maio Maria Teresa nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Uditi l'Avv. Gabriele Moricca per De Maio Maria Teresa e l'Avv. dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Decidendo sul ricorso proposto da De Maio Maria Teresa avverso il provvedimento di reiezione, da parte dell'Amministrazione previdenziale, della sua istanza di riscatto del biennio del corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di vigilatrice d'infanzia - qualifica da lei ricoperta presso l'Istituto Lorenza Gaslini - la Corte dei Conti, sez. III giurisdizionale, ha sollevato, con ordinanza del 16 luglio 1982, una questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, recante "Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro". Detta disposizione prevede che "Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito di diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli artt. 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 puo' chiedere.....il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto, purche' il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera". Tale disposizione - osserva il giudice a quo - non e' applicabile, stante il suo carattere tassativo, a chi abbia conseguito il diploma di vigilatrice d'infanzia, ancorche' - come nel caso di specie - esso sia richiesto per il posto occupato. La mancata estensione della norma a detta ipotesi da' luogo, a suo avviso, ad ingiustificata disparita' di trattamento tra due categorie professionali infermiere professionali e vigilatrici d'infanzia - considerate in modo sostanzialmente identico dal legislatore. La Corte rimettente evidenzia, al riguardo, i seguenti elementi comuni: a) la formazione professionale, essendo il diploma di vigilatrice d'infanzia conseguito al termine di un corso biennale teorico pratico presso scuole convitto per infermiere professionali (art. 7 l. 19 luglio 1940, n. 1098); b) i requisiti per accedere a dette scuole, giacche' in mancanza di norme espresse sono stati applicati per le vigilatrici d'infanzia quelli prescritti per l'ammissione a scuole convitto per infermiere professionali, e cio' anche dopo la modifica di questi introdotta con l. 25 febbraio 1971, n. 124; c) il livello professionale, in quanto ambedue sono professioni sanitarie ausiliarie; d) le mansioni, essendo alle vigilatrici d'infanzia assegnate quelle "previste per gli infermieri professionali, limitatamente all'infanzia" (artt. 2 e 3 d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225); e) gli enti che possono istituire le scuole professionali per entrambe le categorie, nonche' il valore legale dei rispettivi diplomi. 2. - Nel giudizio cosi' instaurato si e' costituita la parte privata De Maio Maria Teresa, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Moricca e C. Raggi, la quale ha chiesto l'accoglimento della questione in base ad argomentazioni analoghe a quelle svolte nell'ordinanza di rimessione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e' invece intervenuto chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A fondamento della richiesta l'interveniente pone, oltre al diverso contenuto dei programmi d'insegnamento ed al peculiare titolo di studio richiesto per le infermiere professionali (art. 2 l. n. 124 del 1971), i piu' impegnativi compiti ed i maggiori oneri richiesti alle allieve infermiere, le cui scuole convitto sono istituite presso pubblici ospedali con l'obbligo per le allieve di ottemperare a quanto prescritto per il personale sanitario ausiliario (artt. 133 e segg. R.D. n. 1265 del 1934) e quindi con l'osservanza di ben determinati compiti ed orari anche notturni in relazione al funzionamento degli ospedali stessi. Considerato in diritto 1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti dubita che l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (recante "Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro") contrasti con l'art. 3 Cost. in quanto - con riferimento al personale femminile iscritto presso la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali - consente il riscatto del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto occorrente per conseguire il relativo diploma solo a favore delle infermiere professionali e non anche per le vigilatrici di infanzia, pur trattandosi di professioni sanitarie analoghe per requisiti di accesso, formazione, livello professionale e mansioni. 2. - La questione e' fondata. La legge 19 luglio 1940, n. 1098 ha per la prima volta disciplinato in modo autonomo la professione sanitaria di vigilatrice di infanzia. Essa prevede (art. 8), per il conseguimento del diploma necessario per l'esercizio di detta professione, un corso biennale teorico-pratico da svolgersi presso speciali scuole convitto, con la possibilita' della istituzione di un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive. La disciplina cosi' prevista e' identica a quella dettata per esercitare la professione sanitaria ausiliaria di infermiera professionale: anche per quest'ultima il conseguimento del diploma puo' avvenire dopo un corso biennale teorico-pratico (con un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive) da effettuarsi presso scuole convitto istituite dagli stessi enti abilitati all'istituzione di scuole convitto per vigilatrici di infanzia, previa, per entrambe le situazioni, autorizzazione ministeriale (artt. 135 e 136 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098). D'altra parte, quest'ultima legge, anche nel titolo ("Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonche' dell'arte ausiliaria di puericultrice"), evidenzia l'appartenenza delle due professioni ad un medesimo, specifico campo dell'attivita' sanitaria. I corsi per vigilatrice di infanzia, cosi' istituiti, si sono affiancati a quelli per infermiera professionale in relazione alle rilevanti affinita' della materia e dei programmi, oltreche' dei requisiti per poter ad essi accedere: gli uni e gli altri, in mancanza di apposita disciplina, sono stati per le vigilatrici di infanzia mutuati da quella dettata per le infermiere professionali e su questa modellati. Tale situazione si e' protratta anche dopo che, con la legge 25 febbraio 1971, n. 124, sono stati prescritti nuovi e piu' rigorosi requisiti per l'ammissione alle scuole convitto per infermiere professionali. Nel parere reso al riguardo il 30 ottobre 1973 (n. 1587), il Consiglio di Stato si e' invero pronunziato nel senso dell'applicabilita' alle vigilatrici di infanzia anche di questa nuova disciplina, stante "l'identico livello delle due professioni, nell'equivalenza delle rispettive funzioni, nell'esigenza di una preparazione teorica e pratica di uguale intensita' riflettentesi nel contenuto dei rispettivi programmi, cosi' da non poter essere diverso il livello culturale iniziale degli aspiranti all'ammissione all'uno ed all'altro tipo di scuole". Anche le successive disposizioni confermano gli stretti collegamenti tra struttura e funzionamento dei due corsi e contenuti dell'insegnamento. Entrambi i corsi sono stati portati a tre anni, con un quarto per l'abilitazione alle funzioni direttive, tanto per le infermiere professionali (d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867) che per le vigilatrici di infanzia (legge 30 aprile 1976, n. 338): e l'ultimo comma dell'art. 1 di tale ultima legge ha previsto che le infermiere professionali diplomate possono essere ammesse al terzo corso della scuola per vigilatrici, cosi' come queste - pure diplomate - possono accedere al terzo corso per infermiere professionali. Infine i programmi dei corsi, regolati rispettivamente dal d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867 per le infermiere e dal D.M. 20 febbraio 1978 per le vigilatrici di infanzia, pur considerando gli aspetti specifici dei rispettivi insegnamenti, presentano rilevanti affinita' sia per i contenuti che per la stessa durata massima dell'apprendimento teorico e pratico. D'altra parte, l'art. 3 del d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 chiarisce che le mansioni di vigilatrice di infanzia ("limitatamente - come e' ovvio - all'infanzia") sono quelle previste per gli infermieri professionali. 3. - Con la sentenza n. 128 del 1981 questa Corte ha messo in rilievo il fatto che la legislazione in materia di riscatto e' andata via via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza. In questo senso appare ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione della possibilita' di riscattare il periodo dedicato ai corsi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia, possibilita' invece consentita alle infermiere professionali. Invero, l'analogia dell'insegnamento impartito nei corsi di studio, la corrispondenza del livello culturale richiesto, l'identita' dei requisiti di accesso realizzano una sostanziale uguaglianza delle situazioni considerate quanto al periodo di studio per il conseguimento dei diplomi necessari per svolgere tali professioni sanitarie ausiliarie, che per di piu' comportano lo svolgimento di mansioni affini. Il deteriore trattamento riservato dalla disposizione censurata alle vigilatrici di infanzia, rispetto alle infermiere professionali, non e' percio' giustificato; e si appalesano a tal fine irrilevanti marginali diversita' segnalate dall'Avvocatura dello Stato, connesse ad aspetti specifici del programma o dell'attuazione del tirocinio. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., della norma impugnata, nella parte in cui non consente la possibilita' di riscatto del biennio di studi presso le scuole convitto anche alle vigilatrici di infanzia.