ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma,
 della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15  ("Legge
 di  riforma  dell'edilizia  abitativa"),  nel  testo risultante dalle
 modifiche apportate con gli artt. 8 della legge provinciale 6  maggio
 1976,  n. 10 ("Snellimento procedure riforma edilizia abitativa") e 8
 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23 ("Modifiche alla  legge
 provinciale  20  agosto  1972,  n.  15, e successive modifiche, sulla
 riforma  dell'edilizia  abitativa  ed   all'ordinamento   urbanistico
 provinciale"),  promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 gennaio 1985
 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi  proposti  dalla  Provincia  di
 Bolzano  contro  Beneficio  Dartha, dalla Provincia di Bolzano contro
 Alber Josef ed altro e dal Comune di  Silandro  contro  Alber  Josef,
 iscritte  ai  nn.  424 e 425 del registro ordinanze 1985 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202- bis dell'anno 1985;
    Visti  gli  atti  di  costituzione della Provincia di Bolzano e di
 Alber Josef;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
 Gabriele Pescatore;
    Udito l'avv. Mario Barbato per la Provincia di Bolzano.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Corte  di  Cassazione  -  davanti  la quale erano state
 impugnate due sentenze della Corte d'appello  di  Trento,  emesse  in
 giudizi  di  opposizione  avverso  la determinazione di indennita' di
 espropriazione, disposta ai sensi della l. prov.  Bolzano  20  agosto
 1972,  n.  15  - con due ordinanze in data 24 gennaio 1985 (nn. 424 e
 425  r.o.  del  1985),  ha  sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  14, comma primo, della l. prov. Bolzano n.
 15 del 1987 cit. (nel testo modificato dagli artt. 8 della  l.  prov.
 Bolzano 6 maggio 1976, n. 10 e della l. prov. Bolzano 22 maggio 1978,
 n. 23),  nella  parte  in  cui  prevede  la  competenza  della  Corte
 d'appello di Trento a conoscere dei giudizi di opposizione alla stima
 avverso la determinazione dell'indennita' di espropriazione stabilita
 ai  sensi  di detta legge e determina i soggetti ai quali deve essere
 notificato l'atto di citazione.
    Secondo  le  ordinanze  di  rimessione,  con  tale disposizione la
 Provincia ha legiferato "in  materia  di  ordinamento  processuale  e
 giudiziario",   violando   l'art.  108  della  Costituzione,  che  ha
 stabilito  al  riguardo  una  riserva   di   legge   che   la   Corte
 costituzionale  ha  ritenuto  riferibile  alla  sola  legge  statale.
 Inoltre,  la  riserva  allo  Stato   della   disciplina   processuale
 costituirebbe  uno di quei princi'pi dell'ordinamento dello Stato che
 si pongono come limiti alla potesta' legislativa delle regioni, anche
 a statuto speciale e la sua violazione porrebbe la norma impugnata in
 contrasto anche con gli artt. 116 e 117 Cost. e con gli artt. 4, 8  e
 9  del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali
 concernenti lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).
    La  legge  impugnata  avrebbe legiferato in materia riservata allo
 Stato sia nel determinare l'organo giudiziario competente a conoscere
 dell'opposizione alla stima, sia nell'individuare i soggetti ai quali
 spetta la legittimazione passiva nel relativo giudizio.
    Si  sottolinea  al  riguardo  che  la  determinazione  dell'organo
 giudiziario, competente per territorio, e' avvenuta in conformita' di
 quanto   previsto  da  alcune  norme  di  legge  statale  in  materia
 espropriativa, in deroga alla  disciplina  generale  (l.  22  ottobre
 1971, n. 865).
    Per  quanto  concerne,  invece,  la  notificazione del giudizio di
 opposizione, i destinatari di essa sono stati individuati in soggetti
 diversi da quelli determinati dalla legislazione statale.
    La  normativa  concernente  il  giudice  competente  e  i soggetti
 legittimati alla  notificazione  sta  a  fondamento  della  decisione
 sull'ammissibilita'  del  ricorso  in  Cassazione  della provincia di
 Bolzano. Donde la rilevanza delle dedotte questioni  di  legittimita'
 costituzionale.
    2.  -  Davanti questa Corte si e' costituita la Provincia autonoma
 di Bolzano chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
    Secondo  quanto  esposto  nelle  note  depositate, la disposizione
 impuganta, nella parte in cui individua la Corte d'appello competente
 a  conoscere delle cause di opposizione alla stima, sarebbe meramente
 riproduttiva della legislazione statale in materia  di  espopriazioni
 dirette   a  reperire  aree  per  l'edilizia  residenziale  pubblica.
 Pertanto, non avendo essa innovato rispetto a tale  legislazione,  la
 declaratoria  d'illegittimita'  costituzionale  sarebbe  irrilevante,
 risolvendosi in una  mera  affermazione  di  principio.  Quanto  alla
 determinazione,   contenuta   nella  norma  impugnata,  dei  soggetti
 destinatari  della  notifica  nel  giudizio  di  opposizione  -   con
 l'inclusione  della  Provincia  di Bolzano - essa non atterrebbe alla
 materia processuale, poiche' l'individuazione  di  tali  soggetti  si
 riflette   su   posizioni  sostanziali.  Al  riguardo  si  sottolinea
 l'interesse  della  Provincia  ad  essere  parte   nei   giudizi   di
 opposizione alla stima, in quanto (art. 32 l. prov. Bolzano n. 15 del
 1972)  essa  eroga  prestiti  e  contributi  a  fondo   perduto   per
 l'acquisizione  delle  aree  per  l'edilizia  agevolata, per l'intero
 ammontare  delle  indennita',  cosicche'  e'  proprio  essa  (e   non
 l'espropriante) maggiormente interessata all'opposizione.
    In  tale particolare posizione della Provincia di Bolzano - che la
 differenzia  dagli  altri  organi  che  normalmente   dispongono   le
 espropriazioni - risiederebbe la ratio della norma impugnata che, non
 attenendo alla materia processuale, sarebbe legittima.
    Con  ulteriore  memoria,  la  Provincia  ribadisce la quasi totale
 coincidenza della normativa regionale con quella statale, anche nella
 finalita'.  Tale  coincidenza  concerne pure il giudice competente in
 materia  di  opposizione  alla  stima  e  la  notifica  del  relativo
 giudizio.    Donde   l'irrilevanza   delle   dedotte   questioni   di
 costituzionalita'.  Si  sottolinea  che  la   legge   regionale   del
 Trentino-Alto  Adige  n. 7 del 1956, che disciplina le espropriazioni
 in generale, all'articolo 34 prevede la necessita' della notifica  al
 presidente  della Giunta ed all'espropriante. Di qui ulteriore motivo
 di irrilevanza della questione.
    Si e' costituita pure una delle parti private, ma fuori termine.
                         Considerato in diritto
    3.  -  I  giudizi possono riunirsi per l'identita' delle questioni
 che ne sono oggetto e decidersi con unica sentenza.
    4.  -  La  questione  di  costituzionalita'  sottoposta alla Corte
 consiste nello stabilire se l'art. 14, primo comma,  della  l.  prov.
 Bolzano  20  agosto  1972,  n. 15 (nel testo modificato dagli artt. 8
 della l. prov. Bolzano 6 maggio 1976, n. 10 e della l. prov.  Bolzano
 22  maggio 1978, n. 23) - nella parte in cui stabilisce la competenza
 per territorio della Corte  d'appello  a  conoscere  dei  giudizi  di
 opposizione  alla  stima avverso la determinazione dell'indennita' di
 espropriazione, ai sensi di detta legge, e determina  i  soggetti  ai
 quali  deve essere notificato l'atto di citazione - contrasti con gli
 artt. 108, 116 e 117 Cost. e con gli artt. 4, 8 e  9  del  d.P.R.  31
 agosto  1972,  n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo
 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
    L'art.  14,  primo comma, della l. prov. Bolzano n. 15 del 1972 su
 richiamata, dispone che l'opposizione alla stima puo' essere proposta
 davanti  alla  Corte d'appello competente per territorio, con atto di
 citazione notificato all'espropriante; l'art. 8 della  successiva  l.
 prov. del 1976, n. 10, ha modificato tale disposizione, statuendo che
 l'opposizione deve essere proposta davanti alla Corte  d'appello,  ma
 sostituendo  l'espropriante,  che  era il soggetto destinatario della
 notifica della citazione, con la provincia. Di poi, l'art. 8 della l.
 prov.  n.  23  del  1978 ha ulteriormente modificato la disposizione,
 prevedendo  che  l'atto   di   citazione   deve   essere   notificato
 "all'espropriante ed alla provincia".
    5.  -  Il  giudice rimettente considera che la normativa anzidetta
 della provincia di Bolzano si  riferisce  a  materia  riservata  alla
 competenza  degli  organi  legislativi  dello  Stato  e cio' sotto un
 duplice profilo:
       a)  in  quanto identifica l'organo giudiziario competente nella
 Corte d'appello;
       b)   in   quanto   individua   i   soggetti  destinatari  della
 notificazione   dell'opposizione   alla   stima,   cui   spetta    la
 legittimazione passiva nel relativo giudizio.
    6.  -  In ordine al profilo sub a), non appare fondato il rilievo,
 formulato dalle stesse ordinanze, che fanno  leva  sulla  distinzione
 tra  norme a contenuto precettivo e norme a contenuto sostanzialmente
 ricognitivo della disciplina statale circa la competenza  giudiziaria
 in  materia  di  espropriazione.  Le  norme,  che si riferiscono alla
 competenza della Corte di appello, sarebbero da  ricomprendere  nella
 seconda  categoria  e,  come tali, non immutando nella sostanza della
 disciplina statale, si sottrarrebbero alla censura di illegittimita'.
    Osserva  la Corte che la coincidenza del contenuto della normativa
 non puo' valere come elemento di discriminazione ai fini del giudizio
 di   costituzionalita',   dato   che   l'intervento  del  legislatore
 provinciale concreta,  in  ogni  caso,  la  novatio  della  fonte  di
 produzione del precetto, con la forza e i limiti che ne conseguono.
    La giurisprudenza della Corte e' caratterizzata da un orientamento
 consolidato, secondo il quale il riferimento alla "legge",  abilitata
 a   porre   le   norme   sull'"ordinamento   giudiziario  e  su  ogni
 magistratura" (art. 108, primo comma  Cost.),  concerne  soltanto  la
 legge  statale.  Questa  e' la fonte, cui spetta disciplinare in modo
 uniforme, per l'intero territorio nazionale e nei confronti di  tutti
 i  mezzi  e le forme di tutela giurisdizionale (sent. 14 aprile 1976,
 n. 81). Siffatta investitura potrebbe essere modificata  soltanto  da
 norma  di  rango costituzionale (cfr. sent. 30 dicembre 1987, n. 615;
 25 giugno 1956, n. 4).
    Non  puo'  dubitarsi  che la individuazione nella Corte di appello
 del giudice territorialmente competente, nel giudizio di  opposizione
 alla  stima  dell'indennita'  espropriativa,  e'  posta  da  norma di
 carattere processuale, contenuta in una legge provinciale  (art.  14,
 primo  comma,  della  l.  n. 15 del 1972, e successive modificazioni,
 della  provincia  di  Bolzano),  che,  com'e'   noto,   disciplinando
 organicamente  la  materia  dell'edilizia abitativa, ha avuto cura di
 regolare anche la fase  dell'opposizione,  conformandosi,  quanto  al
 giudice  competente  (Corte  d'appello),  al  criterio posto dalla l.
 statale  n.  865  del  1971:  si  determina,  cosi',  una  disciplina
 sostanzialmente  conforme  a  quella  statale,  destinata  ad operare
 nell'ambito provinciale.
    Tale  omogeneita'  di  disciplina  non fa, peraltro, venir meno la
 derivazione della normativa da una fonte diversa dalla legge  statale
 e,   dunque,   non  legittimata  a  provvedere,  con  la  conseguente
 violazione dell'art. 108 Cost., nonche'  delle  norme  dello  Statuto
 speciale   della   Regione  Trentino-Alto  Adige  sulle  attribuzioni
 legislative della Provincia di Bolzano.
    7.  -  Circa  il  profilo  della legittimita' costituzionale della
 disciplina concernente i soggetti destinatari della notificazione del
 giudizio  di  opposizione,  il giudice remittente ha osservato che la
 normativa provinciale diverge da quella statale.
    Alla  norma  originaria (art. 14, primo comma, 1. n. 15 del 1972),
 che   prevedeva   la    notificazione    dell'atto    di    citazione
 all'espropriante  (conformemente  all'art. 19 della 1. statale n. 865
 del 1971), l'art. 8 della 1. prov. Bolzano n. 10 del  1976  sostitui'
 il  precetto,  secondo  il  quale  l'atto  di citazione doveva essere
 notificato (soltanto) alla provincia.Infine, l'art. 8 della 1.  prov.
 n.  23  del  1978  ha  disposto che la citazione debba notificarsi ad
 entrambi i soggetti: l'espropriante e la provincia.
    Tale   finale  formulazione  conserva  alla  norma  diversita'  di
 contenuto rispetto alla disciplina statale, posta dall'art. 19  cit.,
 che   individua   come   destinatario  della  notificazione  soltanto
 l'espropriante.
    Allo  scopo  di  valutare la legittimita' di tale normativa, e' da
 premettere che il giudizio di opposizione alla stima ha  per  oggetto
 la  determinazione  dell'indennita' di espropriazione; i soggetti del
 relativo rapporto processuale  sono  l'espropriato  e  l'espropriante
 (quest'ultimo  e'  colui  che  ha chiesto ed ottenuto l'esproprio). A
 tale rapporto e' estranea l'autorita' amministrativa che  ha  emanato
 l'atto  di espropriazione (il prefetto, secondo l'art. 48 della 1. 25
 giugno 1865, n. 2359 n. 15 del 1972 e successive modificazioni).
    E'  opinione  comune  che  la  notificazione  dell'opposizione  al
 prefetto, prescritta dall'art. 51, secondo comma, 1 n. 2359 del  1865
 cit.  ha  "scopo  amministrativo" e non legittima l'organo statale ad
 esser parte  in  giudizio,  stante  la  sua  posizione  di  terzieta'
 rispetto  ai  soggetti  del  rapporto  esporpriativo  e  del relativo
 giudizio di opposizione alla stima dell'indennita'. La  notificazione
 al  prefetto  ha  finalita' di "semplice intelligenza", diretta a far
 conoscere  all'autorita'   amministrativa   che   la   determinazione
 dell'ammontare dell'indennita' e' oggetto di contestazione.
    L'art.  19,  primo  comma,  della  legge  statalen.  865  del 1971
 prescrive  che  l'opposizione  alla  stima  si  effettua  "con   atto
 citazione  notificato all'espropriante" e non anche al prefetto e, in
 tal guisa, sancisce  l'orientamento  indiscusso  dell'estraneita'  al
 processo di questo ufficio.
    Anche  rispetto  a  questa norma, la giurisprudenza e' univoca nel
 ritenere  che  nel  giudizio  di  opposizione  alla  stima  legittimi
 contraddittori  sono  l'espropriato e l'espropriante, mentre vi resta
 estranea l'autorita' che ha emesso il provvedimento ablativo (cfr. da
 ultimo Cass. 5 novembre 1987, n. 8156).
    La  1.  prov.  di  Bolzano  n.  23  del  1978,  nella formulazione
 risultante dall'art. 8, dispone  che  la  notificazione  venga  fatta
 all'espropriato   ed   alla   provincia,   ripristinando,  cosi',  la
 duplicita' del  destinatario  (anche  pubblico),  prevista  dalla  1.
 statale  n.  2359  del 1865. Tale duplicita' dei soggetti destinatari
 delle notificazioni caratterizza altresi' la  1.  reg.  Trentino-Alto
 Adige  17  maggio 1956, n. 7, richiamata, da ultimo, dalla provincia,
 che regola in via generale la materia dell'espropriazione  per  causa
 di pubblica utilita' riguardanti le opere non a carico dello Stato da
 eseguirsi nella regione. Questa legge segue, nelle linee fondamentali
 e  nelle  norme tuttora operanti, la disciplina dell'opposizione alla
 stima posta dalla 1. statale n. 2359 del 1865.
    L'art.  34, terzo comma, dispone infatti che l'atto di opposizione
 deve  essere  intimato  al  Presidente  della  Giunta  regionale   (o
 provinciale) e all'espropriante.
    La   Provincia   di   Bolzano  si  fonda  sulla  disciplina  posta
 dall'articolo ora ricordato della  legge  regionale,  per  rafforzare
 l'affermazione     della     irrilevanza     della    questione    di
 costituzionalita',  essendo  la  Provincia,  nella  persona  del  suo
 presidente,   soggetto  della  notifica  anche  in  base  alla  legge
 regionale.
    Osserva  la  Corte  che  il  complesso  normativo ora delineato (a
 livello   nazionale   e   locale)   non   modifica    la    posizione
 dell'espropriato e dell'autorita' pubblica (nella specie, provincia),
 qual'e' configurata nel giudizio di  opposizione,  secondo  la  legge
 fondamentale n. 2359 del 1865.
    I  soggetti  di  questo  sono  sempre  e  soltanto l'espropriato e
 l'espropriante; l'autorita' amministrativa  vi  rimane  estranea.  La
 notifica   nei   confronti   di   questa  adempie  ad  una  finalita'
 informativa, diretta  com'e'  dare  notizia  dell'opposizione  ad  un
 soggetto  che non partecipa al processo. Questo, anche quando non sia
 del tutto insensibile alla sorte della procedura  espropriativa,  per
 avere,  ad  esmpio,  emanato  l'atto ablatorio o per un suo eventuale
 intervento finanziario o contributivo  (cfr.  art.  32  1.  prov.  di
 Bolzano  n.  15  del  1972, situazione che peraltro non ricorre nelle
 fattispecie,  che  concernono  costruzione  di  asilo  e  di   scuola
 elementare,  in  un  caso;  di  campo  sportivo,  nell'altro), non e'
 portatore di alcun interesse nel giudizio concernente  la  stima.  Al
 giudizio  rimane,  quindi,  estranea la provincia, anche nella veste,
 eventuale, di ente erogatore di finanziamenti o di contributi: questa
 attivita'  si  esplica  in  una  fase  distinta e separata e, quindi,
 estranea al procedimento espropriativo e  alla  determinazione  della
 relativa indennita'.
    8. - Per la sua finalita' non processuale, l'art. 14, primo comma,
 l. prov. n. 15 del 1972, come modificata dalle ll. provv. n.  10  del
 1976  e n. 23 del 1978, non appare pertanto affetta da illegittimita'
 costituzionale, nella parte relativa alla notificazione dell'atto  di
 opposizione  al  presidente della Giunta provinciale. Il comma stesso
 e', invece, sicuramente viziato e  va  dichiarato  illegittimo  nella
 parte  in  cui  dispone  la notificazione all'espropriante, in quanto
 regola il contraddittorio nei confronti di un soggetto necessario del
 rapporto  processuale,  in  materia  estranea,  quindi, alla potesta'
 normativa della provincia  di  Bolzano,  devoluta  alla  legislazione
 statale e da questa disciplinata, per quanto concerne le fattispecie,
 di cui alle ordinanze di rimessione, dell'art. 19 della l. statale n.
 865 del 1971 e successive modificazioni.
    Sussiste   quindi   la  violazione,  dedotta  nelle  ordinanze  di
 remissione, degli artt. 108, 116 e 117 Cost. e degli artt.  4,  8,  9
 del  d.P.R.  31  agosto  1972 n. 670, che approva il t.u. delle leggi
 costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
 Adige.
    La  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 14,
 primo comma, della l. prov. n. 15 del 1972 nel testo modificato dagli
 artt.  8 l. prov. n. 10 del 1976 e n. 23 del 1978, nella parte in cui
 dispone che si  provveda  alla  notificazione  dell'opposizione  alla
 stima  dell'esproriante  comporta,  ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo
 1953, n. 87, la illegittimita' derivata del terzo comma dell'art. 34,
 della  l.  reg. Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, che prevede
 del pari  l'obbligo  della  notificazione  dell'atto  di  opposizione
 all'espropriante   e   all'espropriato,   qualora  l'opposizione  sia
 proposta dall'espropriante.