ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio) come modificato con legge 6 marzo 1987,
n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1987 dal
Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra LANINI
Ginetta e il Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 732 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Lanini Ginetta contro il
Ministero della difesa per ottenere la pensione di riversibilita' in
seguito alla morte del marito divorziato, il Tribunale di Firenze ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre
1970 n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in
cui subordina il diritto del coniuge divorziato superstite alla
titolarita' di assegno ai sensi dell'art. 5.
La norma denunziata e' ritenuta contrastante col principio di
eguaglianza sotto un duplice profilo. In primo luogo, perche',
discostandosi dalla norma precedente, nel testo stabilito dalla legge
1 agosto 1978 n, 436, discrimina il coniuge che abbia chiesto e
ottenuto l'assegno nel processo di dovorzio rispetto al coniuge al
quale la sentenza di divorzio non abbia concesso l'assegno e che
successivamente venga a trovarsi nelle condizioni per ottenerlo. In
secondo luogo, perche' dispone una differenza ingiustificata di
trattamento anche nella seconda ipotesi, a seconda che le condizioni
economiche del coniuge divorziato si siano modificate mentre l'ex
coniuge obbligato a somministrare l'assegno era in vita oppure dopo
la sua morte. Nell'un caso, infatti, a norma del primo comma
dell'art. 9, rimasto immutato, l'ex coniuge puo' ottenere una
sentenza che gli riconosce il diritto all'assegno, al quale si
sostituisce, alla morte dell'obbligato, il diritto alla pensione di
riversibilita', mentre tale possibilita' e' esclusa nell'altro caso.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le
parti private, mentre e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.
L'interveniente eccepisce preliminarmente l'inammissibilita' della
questione per difetto di rilevanza, "dal momento che in nessun caso
il Tribunale potrebbe pronunziarsi sulla spettanza del trattamento
pensionistico, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione
della Corte dei Conti".
Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione
prendendo le mosse dalla sentenza n. 169 del 1986 di questa Corte, la
quale ha posto in luce come la pensione di riversibilita', in quanto
si configura come prosecuzione del trattamento pensionistico diretto
goduto dal dante causa, presuppone che i superstiti aventi diritto
fruissero gia', indirettamente, di tale trattamento quale mezzo di
sopperimento delle loro esigenze di vita. Di tale principio la norma
censurata costituisce puntuale e corretta applicazione, mentre
ispirata a criteri meramente equitativi era l'interpretazione della
norma precedente cui fa riferimento il giudice remittente. Quando,
come nel caso in esame, il coniuge divorziato superstite non era nel
godimento di alcun assegno, non si verifica quell'indiretta fruizione
che giustificherebbe l'attribuzione del trattamento di
riversibilita'.
Considerato in diritto
1. - Secondo l'Avvocatura dello Stato, poiche' nella specie l'ex
coniuge defunto godeva di una pensione a carico dello Stato, la
spettanza al coniuge divorziato superstite del trattamento di
riversibilita' previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge n.
898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del
1987, sarebbe materia di giurisdizione della Corte dei Conti;
pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
Tribunale di Firenze dovrebbe essere dichiarata inammissibile per
l'irrilevanza della stessa, che emergerebbe dal difetto di
giurisdizione del giudice a quo.
L'eccezione va respinta, sia perche' oggetto del giudizio
principale non sono i requisiti del diritto a pensione del dante
causa e/o l'ammontare di essa, bensi' il diritto alla pensione di
riversibilita' del coniuge divorziato che non godeva gia' di assegno
divorzile, onde non pare contestabile l'appartenenza della
controversia alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria;
sia, comunque, perche' il preteso difetto di giurisdizione non ha il
carattere di evidenza, in ragione del quale soltanto, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 346 del 1987, ord. n.
100 del 1988), potrebbe essere esclusa la rilevanza dell'incidente di
costituzionalita'.
2. - Nel merito la questione non e' fondata.
Il giudice a quo ha ravvisato una violazione dell'art. 3 Cost.
assumendo come dato di comparazione il trattamento dell'ex del
coniuge non titolare di assegno divorzile in base al testo precedente
della norma in esame, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza
consolidata della Cassazione, senza valutare adeguatamente la
radicale modificazione della natura e dei presupposti
dell'attribuzione patrimoniale al divorziato portata dalla novella
del 1987.
La norma anteriore (formulata dalla legge n. 436 del 1978)
prevedeva che, "se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno
periodico di cui all'art. 5 muore senza lasciare un coniuge
superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a
questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte,
al coniuge divorziato". Tale attribuzione era intesa dalla Cassazione
"come diritto non gia' alla pensione di riversibilita', ma come
diritto autonomo, di natura non previdenziale, che partecipa della
natura propria dell'assegno di divorzio", come tale non
necessariamente legato ai presupposti tipici del trattamento di
riversibilita'. Percio' questa giurisprudenza riteneva che, ove fosse
sopravvenuto uno stato di bisogno, l'attribuzione potesse essere
chiesta anche dall'ex coniuge che non fosse gia' beneficiario di
assegno di divorzio in forza della sentenza di scioglimento del
matrimonio o di una sentenza successiva pronunziata contro il de
cuius: opinione avallata in linea esegetica, non senza qualche
forzatura, sia interpretando la qualifica di "obbligato alla
somministrazione dell'assegno" nel senso di "soggetto obbligato in
astratto e non necessariamente in concreto e per il passato", sia
argomentando a contrario dall'art. 9-bis, primo comma, che invece
subordina il diritto a un assegno alimentare a carico degli eredi
alla condizione che sia stato riconosciuto all'ex coniuge il diritto
all'assegno di divorzio.
Il nuovo testo dell'art. 9, secondo comma, introdotto dalla legge
n. 74 del 1987, ha trasformato l'assegno di mantenimento all'ex
coniuge superstite in un vero e proprio diritto alla pensione di
riversibilita', dilatando l'ultrattivita', sul piano dei rapporti
patrimoniali, del matrimonio sciolto per divorzio. Ne consegue che
l'attribuzione patrimoniale al divorziato, da un lato, ha acquistato
carattere di automaticita' e non e' piu' subordinata alla condizione
di uno stato di bisogno effettivo, mentre prima era rimessa nell' an
e nel quantum alla discrezionalita' del tribunale, ma, dall'altro
lato, viene assoggettata alla condizione della pregressa fruizione
indiretta, mediante l'assegno di divorzio, della pensione di cui l'ex
coniuge defunto era titolare in base a un rapporto sorto
anteriormente alla sentenza di divorzio.
Da tale condizione non si puo' prescindere, posto che carattere
essenziale del trattamento di riversibilita' e' quello di "realizzare
una garanzia di continuita' del sostentamento al superstite" (cfr.
Corte cost. n. 7 del 1980 e n. 286 del 1987), cosi' che si impone
indefettibilmente il requisito della vivenza a carico.
3. - Non si puo' dire che la nuova disciplina rappresenti un
arretramento rispetto a quella precedente, come sostiene il giudice a
quo, ripetendo una critica minoritaria gia' avanzata al Senato nel
corso del dibattito assembleare sul disegno di legge che ha promosso
la riforma del 1987. Essa costituisce un nuovo istituto,
essenzialmente diverso, che il legislatore ha prescelto allo scopo di
eliminare le occasioni di litigiosita' di cui la norma abrogata si
era dimostrata gravida. Questa norma, pertanto, e l'interpretazione
che la giurisprudenza ne aveva dato non possono essere assunte come
termine di comparazione per valutare la giustificatezza della
diversita' di trattamento dell'ex coniuge superstite a seconda che
sia o no titolare dell'assegno di divorzio.
La valutazione deve procedere con riferimento esclusivo alla
configurazione del trattamento di riversibilita' come prosecuzione
della funzione di sostentamento del superstite in precedenza
indirettamente adempiuta dalla pensione goduta dal dante causa, e
quindi con riguardo ai requisiti che a tale configurazione sono
connaturati. Alla stregua di questo dato di comparazione,
l'esclusione del diritto alla pensione di riversibilita', quando l'ex
coniuge superstite non sia "titolare di assegno ai sensi dell'art.
5", ha un fondamento razionale che la mette al riparo da censure dal
punto di vista del principio di eguaglianza.