ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 589, quinto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nei confronti di Baccelli Aladino, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che la Corte di cassazione - decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa avverso un provvedimento con il quale il Pretore di San Miniato aveva "differito" l'esecuzione della pena "fino all'esito della domanda di grazia" avanzata dal condannato "nel corso dell'esecuzione stessa" - ha, con ordinanza del 30 ottobre 1986, sollevato "per contrasto con gli articoli 13, comma secondo e 24 della Costituzione, nonche' col sistema costituzionale", questione di legittimita' dell'art. 589, quinto comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui viene conferito al Ministro il potere di sospendere l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione sia gia' stato eseguito, nel caso previsto dall'art. 147, 1 comma n. 1 del Codice Penale"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che, ai sensi dell'art. 147, secondo comma, del codice penale, se e' presentata domanda di grazia "l'esecuzione della pena non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata", periodo, nella specie, gia' largamente trascorso al momento in cui e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale, senza che vi sia, quindi, posto per un'ulteriore sospensione dell'esecuzione della pena; che, per di piu', dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 22 ha novellato l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel senso di stabilire, al primo comma, che la competenza per "il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2 e 3, del codice penale" appartiene al tribunale di sorveglianza; che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perche' riesamini, anche alla stregua della normativa sopravvenuta, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.