ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 589, quinto
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il 30 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal
 Procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Pisa   nei
 confronti  di  Baccelli  Aladino,  iscritta  al  n.  524 del registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  la  Corte  di  cassazione  -  decidendo sul ricorso
 proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa
 avverso un provvedimento con il quale il Pretore di San Miniato aveva
 "differito" l'esecuzione della pena "fino all'esito della domanda  di
 grazia"  avanzata dal condannato "nel corso dell'esecuzione stessa" -
 ha, con ordinanza del 30 ottobre 1986, sollevato "per  contrasto  con
 gli  articoli  13, comma secondo e 24 della Costituzione, nonche' col
 sistema costituzionale", questione  di  legittimita'  dell'art.  589,
 quinto  comma,  del  codice  di  procedura penale "nella parte in cui
 viene conferito al Ministro  il  potere  di  sospendere  l'esecuzione
 della  pena, quando l'ordine di carcerazione sia gia' stato eseguito,
 nel caso previsto dall'art. 147, 1› comma n. 1 del Codice Penale";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che, ai sensi dell'art. 147, secondo comma, del codice
 penale, se e' presentata domanda di grazia "l'esecuzione  della  pena
 non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a
 sei mesi, a decorrere dal giorno  in  cui  la  sentenza  e'  divenuta
 irrevocabile,  anche  se  la  domanda  di  grazia  e' successivamente
 rinnovata", periodo,  nella  specie,  gia'  largamente  trascorso  al
 momento  in  cui  e'  stata  sollevata  la  questione di legittimita'
 costituzionale, senza che vi  sia,  quindi,  posto  per  un'ulteriore
 sospensione dell'esecuzione della pena;
      che,   per   di   piu',  dopo  la  pronuncia  dell'ordinanza  di
 rimessione, e' entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il
 cui  art.  22  ha  novellato l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n.
 354, nel senso di stabilire, al primo comma, che  la  competenza  per
 "il  rinvio  obbligatorio  o  facoltativo  dell'esecuzione delle pene
 detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2 e 3, del codice
 penale" appartiene al tribunale di sorveglianza;
      che,  pertanto,  gli  atti  vanno  restituiti  al  giudice a quo
 perche' riesamini, anche alla stregua della  normativa  sopravvenuta,
 se la questione sollevata sia tuttora rilevante.