ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e),
 della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre  1972  n.  634  (Disciplina
 dell'imposta  di registro), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio
 1987 dalla Commissione tributaria  di  secondo  grado  di  Udine  sul
 ricorso  proposto  dalla  s.p.a. Furlanis Costruzioni Generali contro
 l'Ufficio del registro di Udine, iscritta  al  n.  828  del  registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 54, 1a serie speciale dell'anno 1987;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 giugno 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja.
    Ritenuto  che nel corso di un procedimento iniziato dalla Furlanis
 Costruzioni  Generali  s.p.a.  ed  avente  per  oggetto  il  rimborso
 dell'imposta di registro corrisposta, ai sensi dell'art. 4, lett. e),
 della  tariffa  all.  A  al  d.P.R.  26  ottobre  1972  n.  634,  per
 l'emissione  di prestiti obbligazionari, la Commissione tributaria di
 secondo grado di Udine sollevava, con ordinanza emessa  il  3  luglio
 1987,  questione  di  legittimita'  costituzionale del citato art. 4,
 lett. e), in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.;
      che,  ad  avviso  del giudice a quo, la norma censurata sembrava
 violare l'art. 11 Cost. perche' in contrasto con la direttiva  C.E.E.
 n.  335  del  17  luglio 1969 (il cui art. 11 escludeva ogni forma di
 imposizione  tributaria  sui  prestiti  contratti  sotto   forma   di
 obbligazioni),  nonche'  l'art.  76  Cost.  per  eccesso dalla delega
 contenuta nell'art. 7  l.  9  ottobre  1971  n.  825  (che  stabiliva
 l'adeguamento   dell'imposta   di   registro  alla  citata  direttiva
 comunitaria).
    Considerato  che  a disciplinare la materia de qua e' intervenuto,
 in epoca anteriore alla ordinanza di rimessione, il d.P.R. 26  aprile
 1986  n.  131,  di  approvazione  del  testo  unico  sull'imposta  di
 registro, il quale, proprio  in  osservanza  della  citata  direttiva
 comunitaria,   ha   eliminato   la   tassazione   dell'emissione   di
 obbligazioni (v. art. 4 della tariffa allegata);
      che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione
 retroattiva di detta  norma  modificativa,  disponendo  che  essa  ha
 effetto  anche  per gli atti anteriori se vi e' controversia pendente
 alla data di entrata in vigore dello  stesso  d.P.R.,  ossia  dal  1›
 luglio 1986;
      che,   pertanto,  il  giudice  rimettente  avrebbe  dovuto  fare
 applicazione di tale nuova normativa la quale, del resto,  disciplina
 la  materia  superando i dubbi di costituzionalita' prospettati nella
 ordinanza;
      che   in   conclusione   la  questione  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.