ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto dalla s.p.a. Furlanis Costruzioni Generali contro l'Ufficio del registro di Udine, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, 1a serie speciale dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Saja. Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla Furlanis Costruzioni Generali s.p.a. ed avente per oggetto il rimborso dell'imposta di registro corrisposta, ai sensi dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, per l'emissione di prestiti obbligazionari, la Commissione tributaria di secondo grado di Udine sollevava, con ordinanza emessa il 3 luglio 1987, questione di legittimita' costituzionale del citato art. 4, lett. e), in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.; che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata sembrava violare l'art. 11 Cost. perche' in contrasto con la direttiva C.E.E. n. 335 del 17 luglio 1969 (il cui art. 11 escludeva ogni forma di imposizione tributaria sui prestiti contratti sotto forma di obbligazioni), nonche' l'art. 76 Cost. per eccesso dalla delega contenuta nell'art. 7 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (che stabiliva l'adeguamento dell'imposta di registro alla citata direttiva comunitaria). Considerato che a disciplinare la materia de qua e' intervenuto, in epoca anteriore alla ordinanza di rimessione, il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, di approvazione del testo unico sull'imposta di registro, il quale, proprio in osservanza della citata direttiva comunitaria, ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa allegata); che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione retroattiva di detta norma modificativa, disponendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi e' controversia pendente alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., ossia dal 1 luglio 1986; che, pertanto, il giudice rimettente avrebbe dovuto fare applicazione di tale nuova normativa la quale, del resto, disciplina la materia superando i dubbi di costituzionalita' prospettati nella ordinanza; che in conclusione la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.