ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  14, quinto
 comma, lett. b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 ("Norme  per
 l'edilizia  residenziale  e  provvidenze  in  materia  di  sfratti"),
 convertito, con  modificazioni,  in  legge  25  marzo  1982,  n.  94,
 promossi con ordinanze emesse il 3 gennaio 1987, il 17 marzo 1987, il
 14 maggio 1987, il 26 giugno 1987, il 21 luglio 1987 e  il  7  luglio
 1987 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 207, 302,
 606, 804, 805 e 806 del registro ordinanze 1987  e  pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn. 23, 32, 46 e 54, 1a serie
 speciale, dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 giugno 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  sei  procedimenti civili aventi per
 oggetto la fissazione di una nuova data per  l'esecuzione  di  alcuni
 provvedimenti  di  rilascio  di  immobili  urbani  destinati  ad  uso
 abitativo,   il   Pretore   di   Milano   con   ordinanze,    emesse,
 rispettivamente,  il  14 maggio 1987 (R.O. n. 606/1987), il 26 giugno
 1987 (R.O. n. 804/1987), il 7 luglio 1987 (R.O. n. 806/1987),  il  21
 luglio 1987 (R.O. n. 805 /1987), il 3 gennaio 1987 (R.O. n. 207/1987)
 ed il 17  marzo  1987  (R.O.  n.  302/1987)  sollevava  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b), del
 decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9   ("Norme   per   l'edilizia
 residenziale  e  provvidenze in materia di sfratti"), convertito, con
 modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale dispone che
 le   norme   relative  alla  fissazione  di  una  nuova  data  per  i
 provvedimenti di rilascio di  immobili  abitativi  non  si  applicano
 qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del
 conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei  redditi,  superi  i
 diciotto  milioni di lire (salva l'ipotesi in cui il conduttore abbia
 a sua volta in corso un procedimento di graduazione  relativo  ad  un
 immobile di sua proprieta');
      che  il  Pretore  faceva riferimento: a) agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione, in quanto la norma  impugnata  escludeva  dalla  tutela
 giurisdizionale  alcuni  cittadini  a  causa  della  loro  condizione
 economica; b) agli artt. 3 e 36 della Costituzione in relazione  alla
 diversa  disciplina  legislativa  vigente  riscontrabile  nel sistema
 tributario a seconda che i redditi derivino da lavoro dipendente o da
 lavoro  autonomo;  c) agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto
 la norma escludeva il limite  di  reddito  sopraindicato  qualora  il
 conduttore  avesse dimostrato di non poter ottenere la disponibilita'
 di un alloggio di sua proprieta' per effetto di un  provvedimento  di
 graduazione  dello  sfratto  emesso  nei suoi confronti; d) ed infine
 agli artt. 3 e 31 della Costituzione, in ragione  del  fatto  che  lo
 stesso  limite  di reddito operava senza differenziare se la medesima
 cifra fosse destinata alle  necessita'  della  vita  di  una  o  piu'
 persone  o  addirittura  di  una famiglia numerosa, e senza che fosse
 stato  predisposto  alcun  correttivo,  onde  appariva   lesa   anche
 l'esigenza di un'esistenza libera e dignitosa della famiglia stessa;
      che  davanti  a  questa  Corte e' intervenuta, in cinque dei sei
 giudizi, l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza  del  Presidente
 del  Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la declaratoria
 d'infondatezza;
    Considerato  che  i  giudizi  vanno  riuniti in quanto concernenti
 questioni identiche che investono un'unica norma;
      che  con  l'art.  1  del  decreto-legge  7  febbraio 1985, n. 12
 ("Misure  finanziarie  in  favore  delle  aree   ad   alta   tensione
 abitativa"),  convertito,  con modificazioni, in legge 5 aprile 1985,
 n. 118, e'  stata  disposta  la  sospensione  e  la  graduazione  dei
 provvedimenti  di  rilascio degli immobili destinati ad uso abitativo
 non ancora eseguiti (commi  primo  e  secondo)  con  l'eccezione  dei
 provvedimenti   "fondati   sulla   morosita'  del  conduttore  o  del
 subconduttore,  nonche'  per  quelli  emessi  in  una  delle  ipotesi
 previste  dall'art.  59,  primo  comma,  nn. 1, limitatamente all'uso
 abitativo, 2, 3, 6, 7 e 8 della  legge  27  luglio  1978,  n.  392  e
 dell'art.  3,  primo  comma,  nn.  2,  3,  4 e 5 del decreto-legge 15
 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge  15
 febbraio 1980, n. 25";
      che  nelle  ordinanze  di rimessione i provvedimenti di rilascio
 risultano essere stati emessi rispettivamente il 25 gennaio 1986,  il
 24  novembre  1986,  il  25  giugno  1986,  il  30 giugno 1986, il 14
 febbraio 1985 ed il 25 ottobre 1985, ossia dopo l'entrata  in  vigore
 delle  sopracitate leggi senza che il giudice a quo abbia motivato in
 ordine  all'applicabilita'  della  norma  impugnata  e  quindi  sulla
 rilevanza delle questioni da lui sollevate;
      che, inoltre, la materia e' stata ulteriormente disciplinata con
 il decreto-legge  29  ottobre  1986,  n.  708  ("Misure  urgenti  per
 fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di  disponibilita' abitative"),
 convertito, con modificazioni, in legge 23  dicembre  1986,  n.  899,
 nonche'  dal  decreto-legge  8  febbraio 1988, n. 26, convertito, con
 modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108;
      che  identiche  questioni  sono  gia' state dichiarate da questa
 Corte manifestamente inammissibili con l'ordinanza n.  264  del  1987
 per le medesime ragioni;
      che,  pertanto, anche le questioni in argomento vanno dichiarate
 manifestamente  inammissibili  per  difetto  di   motivazione   sulla
 rilevanza.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.