ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 608 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza  emessa  il  16  novembre
 1987  dal  Pretore  di Finale Ligure nel procedimento civile vertente
 tra Imassi Sergio e Franco Pier  Giuseppe,  iscritta  al  n.  53  del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 9, 1a serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 giugno 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola.
    Ritenuto  che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il
 16 novembre 1987, ha denunciato, in riferimento all'art. 42,  secondo
 comma, della Costituzione, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2,
 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione,
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura
 civile;
      che  il giudice rimettente si limita a trascrivere un precedente
 provvedimento,  emesso  in  data  21  novembre  1981,  dalla   stessa
 Autorita' rimettente in causa Bergallo contro Milano;
    Considerato  che  il giudice a quo ha omesso qualsiasi motivazione
 sia in ordine  alla  rilevanza  sia  in  ordine  alla  non  manifesta
 infondatezza, limitandosi a trascrivere altra ordinanza di rimessione
 e, quindi, a motivare per relationem,  con cio' eludendo il  precetto
 dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa
 obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza  di  rimessione  i
 termini  ed  i motivi della questione (v., fra le piu' recenti, sent.
 n. 128 del 1987; ordd. nn.  204, 281 e 306 del  1986  e  n.  511  del
 1987);
      che, comunque, la questione sollevata con l'ordinanza alla quale
 il Pretore fa riferimento  nella  motivazione  relativa  al  presente
 giudizio  e'  stata  dichiarata da questa Corte, con ordinanza del 10
 dicembre 1987 n.  571,  manifestamente  inammissibile  in  quanto  il
 giudice  a  quo richiedeva una decisione additiva, legata alla scelta
 discrezionale tra  molteplici,  possibili  interventi  a  favore  del
 conduttore, attivita' questa riservata al legislatore;
      che, pertanto, per le ragioni sopraesposte, il giudizio relativo
 alla proposta questione non puo' essere ammesso;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;