ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dal Pretore di Finale Ligure nel procedimento civile vertente tra Imassi Sergio e Franco Pier Giuseppe, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1a serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola. Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il 16 novembre 1987, ha denunciato, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile; che il giudice rimettente si limita a trascrivere un precedente provvedimento, emesso in data 21 novembre 1981, dalla stessa Autorita' rimettente in causa Bergallo contro Milano; Considerato che il giudice a quo ha omesso qualsiasi motivazione sia in ordine alla rilevanza sia in ordine alla non manifesta infondatezza, limitandosi a trascrivere altra ordinanza di rimessione e, quindi, a motivare per relationem, con cio' eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione (v., fra le piu' recenti, sent. n. 128 del 1987; ordd. nn. 204, 281 e 306 del 1986 e n. 511 del 1987); che, comunque, la questione sollevata con l'ordinanza alla quale il Pretore fa riferimento nella motivazione relativa al presente giudizio e' stata dichiarata da questa Corte, con ordinanza del 10 dicembre 1987 n. 571, manifestamente inammissibile in quanto il giudice a quo richiedeva una decisione additiva, legata alla scelta discrezionale tra molteplici, possibili interventi a favore del conduttore, attivita' questa riservata al legislatore; che, pertanto, per le ragioni sopraesposte, il giudizio relativo alla proposta questione non puo' essere ammesso; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;