ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 253 del d.l. del Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6 ("Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana") e trasfuso nella legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 ("Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana"), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dalla Corte dei conti - Sezioni Riunite, sul ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti di Miceli Vito, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1a serie speciale dell'anno 1988; Udito nella Camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 253 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia, approvato con d.l. P.Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, (e successivamente trasfuso nella legge reg. 15 marzo 1963, n. 16) con riferimento al disposto degli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost., considerati anche in coordinamento tra loro; che, nella specie, si dubita della conformita' a Costituzione della norma in questione nella parte in cui non consente che i dipendenti degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino corresponsabili degli eventi dannosi che il precedente art. 244 configura come tipici degli amministratori; che tale impedimento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la ingiustificata disparita' di trattamento che, in relazione ad un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversita' non puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative responsabilita'; che la norma impugnata verrebbe altresi' a ledere il diritto di difesa (art. 24, comma secondo, Cost.) degli amministratori che non potrebbero utilmente invocare l'applicazione della regola della ripartizione dell'addebito, prevista dall'art. 82 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; che un ulteriore contrasto con la Costituzione viene, infine, ravvisato nella ingiustificata sottrazione della responsabilita' dei dipendenti degli enti locali, ancorche' connessa a quella degli amministratori, alla tendenziale giurisdizione della Corte dei conti (art. 103) con conseguente violazione del principio di imparzialita' (art. 97); Considerato che questa Corte, con pronuncie nn. 411 e 549 del 1988 ha dichiarato l'inammissibilita' di questioni in parte identiche e in parte analoghe a quella ora sollevata, con motivazioni che coinvolgono tutte le argomentazioni svolte a sostegno della presente ordinanza di rimessione; che il giudice a quo non deduce profili di illegittimita' nuovi o diversi, tali da indurre ad una modifica della ricordata giurisprudenza; che la proposta questione deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.