ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 253 del d.l.
 del  Presidente  della  Regione  Sicilia  29  ottobre  1955,   n.   6
 ("Ordinamento   amministrativo   degli   Enti  locali  nella  Regione
 Siciliana") e trasfuso nella legge della  Regione  Sicilia  15  marzo
 1963,  n.  16  ("Ordinamento  amministrativo  degli Enti locali nella
 Regione siciliana"), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio  1987
 dalla  Corte  dei  conti  - Sezioni Riunite, sul ricorso proposto dal
 Procuratore Generale nei confronti di Miceli Vito, iscritta al n.  23
 del  registro  ordinanze  1988  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 7, 1a serie speciale dell'anno 1988;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  9 giugno 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  le  Sezioni  Riunite  della  Corte  dei conti hanno
 sollevato  questione  incidentale  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.   253   dell'ordinamento  degli  enti  locali  in  Sicilia,
 approvato  con  d.l.  P.Reg.  Sic.  29  ottobre  1955,   n.   6,   (e
 successivamente  trasfuso  nella legge reg. 15 marzo 1963, n. 16) con
 riferimento  al  disposto  degli  artt.  3,  24,  97  e  103   Cost.,
 considerati anche in coordinamento tra loro;
      che,  nella  specie,  si dubita della conformita' a Costituzione
 della norma in questione nella  parte  in  cui  non  consente  che  i
 dipendenti  degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della
 Corte dei conti, ove risultino corresponsabili degli  eventi  dannosi
 che   il   precedente   art.   244   configura   come   tipici  degli
 amministratori;
      che  tale  impedimento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la
 ingiustificata disparita' di trattamento  che,  in  relazione  ad  un
 medesimo  fatto  illecito,  si verrebbe a creare tra amministratori e
 dipendenti di uno  stesso  ente  locale,  attesa  la  diversita'  non
 puramente  procedurale,  dei  regimi  di  accertamento delle relative
 responsabilita';
      che  la norma impugnata verrebbe altresi' a ledere il diritto di
 difesa (art. 24, comma secondo, Cost.) degli amministratori  che  non
 potrebbero  utilmente  invocare  l'applicazione  della  regola  della
 ripartizione dell'addebito, prevista dall'art. 82  r.d.  18  novembre
 1923, n. 2440;
      che  un  ulteriore  contrasto con la Costituzione viene, infine,
 ravvisato nella ingiustificata sottrazione della responsabilita'  dei
 dipendenti  degli  enti  locali,  ancorche'  connessa  a quella degli
 amministratori, alla tendenziale giurisdizione della Corte dei  conti
 (art.  103) con conseguente violazione del principio di imparzialita'
 (art. 97);
    Considerato che questa Corte, con pronuncie nn. 411 e 549 del 1988
 ha dichiarato l'inammissibilita' di questioni in parte identiche e in
 parte   analoghe   a   quella  ora  sollevata,  con  motivazioni  che
 coinvolgono tutte le argomentazioni svolte a sostegno della  presente
 ordinanza di rimessione;
      che  il giudice a quo non deduce profili di illegittimita' nuovi
 o  diversi,  tali  da  indurre  ad  una  modifica   della   ricordata
 giurisprudenza;
      che  la  proposta  questione  deve  essere  pertanto  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.