ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei   giudizi   promossi  con  ricorsi  della  Provincia  di  Bolzano
 notificati il 4 agosto 1978  e  il  31  luglio  1980,  depositati  in
 Cancelleria  il  7 agosto 1978 e l'8 agosto 1980 ed iscritti al n. 21
 del registro ricorsi 1978 e al n. 23 del registro ricorsi  1980,  per
 conflitti  di  attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministero
 della Pubblica Istruzione del 29 aprile 1978 e del  24  maggio  1980,
 con  cui  sono  stati  banditi  concorsi per posti gratuiti di studio
 presso gli Istituti di educazione della Regione Trentino-Alto  Adige.
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Uditi  l'avv.  Sergio  Panunzio  per  la  Provincia  di  Bolzano e
 l'Avvocato  dello  Stato  Giorgio  Azzariti  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Con ricorso notificato il 4 agosto 1978 la Provincia autonoma
 di Bolzano ha impugnato per conflitto di attribuzioni il decreto  del
 Ministro  della  Pubblica  Istruzione  emanato  il  29  aprile 1978 e
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1978, per la  parte
 relativa al bando di concorso per posti gratuiti di studio da godere,
 in qualita'  di  convittore  e  semiconvittore,  presso  il  Convitto
 nazionale  di  Bolzano.  La  Provincia  lamenta,  a questo proposito,
 l'invasione  da  parte   dello   Stato   della   propria   competenza
 amministrativa  in  materia  di  assistenza  scolastica per i settori
 dell'istruzione elementare  e  secondaria,  competenza  definita  dal
 combinato  disposto  degli  artt.  8  n.  27  e  9 n. 2 dello Statuto
 speciale e ulteriormente precisata, nel suo  ambito,  dal  d.P.R.  1›
 novembre  1973  n.  687, contenente norme di attuazione dello Statuto
 speciale per le materie dell'assistenza e  dell'edilizia  scolastica.
 Ad  avviso  della  ricorrente  tali  norme,  per  il  fatto  di  aver
 trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano "un settore organico di
 materia",  verrebbero  a  ricomprendere  anche  le  funzioni  statali
 relative al Convitto nazionale  di  Bolzano,  sia  che  questo  debba
 qualificarsi come ente locale (ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 687
 del  1973)   sia   che   debba   risultare   inquadrato   nell'ambito
 dell'amministrazione  dello  Stato (ai sensi dell'art. 1 dello stesso
 d.P.R.).
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  per
 chiedere  il  rigetto  del  ricorso.  Secondo la difesa statale tra i
 compiti di "assistenza  scolastica"  considerati  dalle  disposizioni
 richiamate  nel  ricorso  e  le  attivita' esercitate dallo Stato nei
 confronti  dei  Convitti  nazionali  sussisterebbe  una   "differenza
 ontologica",  conseguente  alla  particolare  disciplina dei Convitti
 espressa nella legislazione statale ed  in  particolare  nel  R.D.  6
 maggio   1923  n.  1054.  Tale  disciplina  attribuisce  ai  Convitti
 nazionali la natura di "enti pubblici, il  cui  personale  direttivo,
 educativo e contabile di ruolo e' posto alle dirette dipendenze dello
 Stato"; allo Stato dovrebbe, quindi, anche  spettare  il  compito  di
 bandire   i   concorsi   per  l'assegnazione  dei  posti  gratuiti  e
 semigratuiti, cosi' come risulta previsto dal d.P.R. 20 novembre 1972
 n. 1119.
   3.  -  Con  successivo  ricorso,  notificato  il 31 luglio 1980, la
 Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, per identici  motivi,  il
 decreto  del  Ministro  della  Pubblica  Istruzione  24  maggio 1980,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1980, per  la  parte
 relativa  al bando di concorso per posti gratuiti di studio da godere
 nel Convitto nazionale di Bolzano e nel Convitto comunale di Ala.
    4.  -  Anche  in  questa  seconda controversia si e' costituita la
 Presidenza del  Consiglio,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura
 dello  Stato,  al  fine  di  chiedere  il  rigetto del ricorso. Nella
 memoria di costituzione la  difesa  dell'amministrazione  resistente,
 oltre  a  richiamare  gli argomenti gia' enunciati nel primo ricorso,
 accenna anche alla tesi della non estensibilita' alle Regioni ed alle
 Province  di  diritto  speciale  del  d.P.R.  24  luglio 1977 n. 616,
 mediante il quale e' stato introdotto  "un  nuovo  e  piu'  estensivo
 concetto  di  assistenza  scolastica,  includendovi interventi che ne
 erano esclusi sulla base della preesistente legislazione".
    5.  -  In  prossimita'  dell'udienza  di  discussione la Provincia
 autonoma ha prodotto  una  memoria  unica,  dove  si  ribadiscono  le
 argomentazioni  enunciate  nei  ricorsi  e  dove si aggiunge anche un
 richiamo al d.P.R. 19 novembre 1987 n.526, che ha esteso alle Regioni
 Trentino-Alto  Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano le
 disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  ricorsi  in  esame investono la stessa materia e possono
 essere decisi con un'unica pronuncia.
    2.  -  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  rivendica  la propria
 competenza a bandire i concorsi di convittore e semiconvittore presso
 il  Convitto  nazionale  di  Bolzano e presso il Convitto comunale di
 Ala, chiedendo di conseguenza l'annullamento dei decreti del Ministro
 della  Pubblica  Istruzione  25  aprile 1978 e 24 maggio 1980, per la
 parte  in  cui  hanno  attivato  la  procedura  concorsuale  per   il
 conferimento  di posti gratuiti di studio presso i suddetti istituti.
    I ricorsi sono fondati.
    Lo  Statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
 1972 n.670) conferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano  la
 competenza     legislativa    e    amministrativa    nella    materia
 dell'"assistenza scolastica per i settori di  istruzione  in  cui  le
 Province  hanno  competenza  legislativa"  (art.  8 n. 27 e art. 16),
 cioe' per i settori dell'"istruzione elementare e secondaria  (media,
 classica,   scientifica,   magistrale,   tecnica,   professionale   e
 artistica) richiamati nell'art. 9 n. 2 dello stesso Statuto.
    A  sua  volta  il  d.P.R.  1› novembre 1973 n. 687, nel dettare le
 norme di attuazione dello Statuto  speciale  in  tema  di  assistenza
 scolastica,  ha disposto, per tale materia, il trasferimento a favore
 della Provincia di Bolzano delle attribuzioni amministrative  statali
 "esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello
 Stato sia per il tramite di enti ed  istituti  pubblici  a  carattere
 nazionale o sovraprovinciale" (art.1), nonche' il trasferimento delle
 attribuzioni statali concernenti  gli  "altri  enti,  istituzioni  ed
 organizzazioni locali" operanti nella stessa materia.
 L'ampiezza  della dizione contenuta in dette norme non puo' dar luogo
 a  dubbi  in  ordine  all'appartenenza  alla  sfera  della  Provincia
 autonoma  di  Bolzano  delle  competenze  in  materia  di  assistenza
 scolastica in precedenza spettanti agli organi centrali e  periferici
 dello  Stato,  indipendentemente  dal  fatto  che  le  stesse fossero
 esercitate in via diretta dall'amministrazione statale ovvero tramite
 istituzioni  pubbliche a carattere nazionale ovvero con riferimento a
 istituzioni  locali.  Tale  riconoscimento  di   competenza   risulta
 altresi'  rafforzato  dalla  stessa  definizione della materia che e'
 stata operata in termini organici dall'art. 42 del d.P.R.  24  luglio
 1977  n. 616, norma successivamente estesa, dall'art. 9 del d.P.R. 19
 novembre 1987 n. 526, anche alla Regione Trentino-Alto Adige ed  alle
 Province di Trento e Bolzano.
    Ne' contro l'affermazione di competenza della Provincia di Bolzano
 potrebbe valere il richiamo alla specialita' della disciplina  posta,
 in tema di convitti nazionali, dal R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 ed alla
 conseguente "differenza ontologica" che  -  ad  avviso  della  difesa
 statale  -  andrebbe  riconosciuta  tra  la  materia  dell'assistenza
 scolastica e l'attivita' che lo Stato esercita attraverso i  Convitti
 nazionali.
    A  parte  la  considerazione  che questo argomento potrebbe valere
 soltanto nei confronti del Convitto nazionale di Bolzano  e  non  del
 Convitto  comunale di Ala, e' certo che la particolare configurazione
 conferita ai Convitti nazionali - come istituti  pubblici  dotati  di
 propria  personalita'  giuridica  -  non  e' tale da giustificare una
 deroga all'ampia definizione delle categorie  di  soggetti  (enti  ed
 istituti  pubblici  a  carattere  nazionale o sovraprovinciale; enti,
 istituzioni  ed  organizzazioni  locali)  inclusi   nell'area   delle
 competenze  statali  trasferite alle Province autonome ai sensi degli
 artt. 1 e 2 del d.P.R. n.  687  del  1973;  e  cio'  tanto  piu'  ove
 s'intenda  dare  giusto rilievo anche alla richiamata organicita' del
 settore oggetto del trasferimento operato con il suddetto decreto.
    3.  -  In  questo  quadro  va  riconosciuta  la  competenza  della
 Provincia  autonoma  di  Bolzano  a  bandire  i   concorsi   per   il
 conferimento   di   posti  gratuiti  di  studio  presso  istituti  di
 educazione pubblici operanti  nel  territorio  provinciale  quali  il
 Convitto nazionale di Bolzano ed il Convitto comunale di Ala.