ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 16 gennaio 1988, depositato in Cancelleria il 29 gennaio successivo, ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1988 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione 28 ottobre 1987, n. 39 dell'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti, con la quale e' stato approvato il rendiconto generale della Regione Trentino Alto Adige per l'esercizio finanziario 1986; Udito nella Camera di Consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 16 gennaio 1988 e depositato il successivo 29 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione contro la Regione Trentino Alto Adige a seguito della pubblicazione, avvenuta nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige 17 novembre 1987 n. 51, della deliberazione 28 ottobre 1987 n. 39 dell'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti con la quale e' stato approvato il rendiconto generale della Regione Trentino Alto Adige per l'esercizio finanziario 1986. Lamenta il ricorrente che tale pubblicazione sia avvenuta senza previa comunicazione al Commissario del Governo e senza promulgazione da parte del Presidente della Giunta Regionale. Considerato in diritto Nelle more del giudizio la Regione Trentino Alto Adige ha comunicato al Commissario del Governo la delibera ricordata e il Presidente della Giunta Regionale, a seguito del procedimento di controllo di cui all'art. 55 dello Statuto regionale, ha promulgato la relativa legge (n. 7 del 4 marzo 1988, pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 15 supplemento ordinario n. 2 del 29 marzo 1988). E' quindi cessata la materia del contendere.