ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri notificato il 16 gennaio 1988, depositato in Cancelleria  il
 29  gennaio successivo, ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1988
 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione  28
 ottobre  1987,  n.  39 dell'organo regionale di riesame dei bilanci e
 dei rendiconti,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  rendiconto
 generale   della   Regione   Trentino   Alto  Adige  per  l'esercizio
 finanziario 1986;
    Udito  nella  Camera  di  Consiglio  del 22 giugno 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  16  gennaio  1988  e  depositato  il
 successivo 29 gennaio, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha
 promosso  conflitto  di  attribuzione contro la Regione Trentino Alto
 Adige  a  seguito  della  pubblicazione,  avvenuta  nel   supplemento
 ordinario  al  Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige
 17 novembre 1987 n. 51, della deliberazione 28  ottobre  1987  n.  39
 dell'organo  regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti con la
 quale  e'  stato  approvato  il  rendiconto  generale  della  Regione
 Trentino Alto Adige per l'esercizio finanziario 1986.
    Lamenta  il  ricorrente  che tale pubblicazione sia avvenuta senza
 previa comunicazione al Commissario del Governo e senza promulgazione
 da parte del Presidente della Giunta Regionale.
                         Considerato in diritto
    Nelle  more  del  giudizio  la  Regione  Trentino  Alto  Adige  ha
 comunicato al Commissario del Governo  la  delibera  ricordata  e  il
 Presidente  della  Giunta  Regionale,  a  seguito del procedimento di
 controllo di cui all'art. 55 dello Statuto regionale,  ha  promulgato
 la  relativa  legge (n. 7 del 4 marzo 1988, pubblicata nel Bollettino
 Ufficiale regionale n. 15 supplemento ordinario n.  2  del  29  marzo
 1988).
    E' quindi cessata la materia del contendere.