ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse il 31 agosto 1985 (n. 4 ordinanze) e il 29 giugno 1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Pietrasanta, iscritte rispettivamente ai nn. 799, 800, 801 e 802 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 412 e 551 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 39 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta con sei ordinanze emesse il 31 agosto 1985 (Reg. Ord. nn. 799/85, 800/85, 801/85 e 802/85) e il 29 giugno 1987 (Reg. Ord. nn. 412/87 e 551/87) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77 (recte:79) Cost., nella parte in cui, senza ricorrere alle formalita' costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia, assicurano un trattamento privilegiato, analogo a quello di un'amnistia condizionata, a chi abbia commesso reati urbanistici di tipo contravvenzionale anteriormente al 1 ottobre 1983; b) delle medesime disposizioni, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128 Cost., nella parte in cui direttamente impongono la sanatoria amministrativa di abusi edilizi commessi anteriormente al 1 ottobre 1983, anche quando questi siano in contrasto con la normativa urbanistica di fonte comunale; Considerato che, per l'identita' delle questioni, i giudizi possono essere riuniti; che, con la questione sub a), il giudice a quo sostanzialmente lamenta che a chi abbia commesso contravvenzioni urbanistiche anteriormente al 1 ottobre 1983 e' concesso un trattamento favorevole analogo a quello di un'amnistia condizionata senza ricorrere alle formalita' costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia dall'art. 79 Cost.; che analoga questione e' gia' stata dichiarata infondata con la sent. n. 369 del 1988 e che non sono stati addotti profili od argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la citata decisione; che se il giudice a quo avesse inteso denunciare un'irragionevole disparita' di trattamento fra chi ha commesso l'abuso edilizio anteriormente al 1 ottobre 1983 e chi lo ha commesso tra tale data ed il 19 marzo 1985, perche' soltanto al primo soggetto e non anche al secondo sarebbe stato usato un trattamento privilegiato, la questione sarebbe palesemente irrilevante, dal momento che dalle ordinanze di rimessione risulta che, nelle fattispecie all'esame del giudice a quo, i reati sono stati commessi certamente in epoca anteriore al 1 ottobre 1983; che con la questione sub b) il giudice a quo ritiene che le disposizioni impugnate - nella parte in cui ammettono la sanatoria amministrativa di abusi edilizi pregressi anche quando si tratti di violazione della normativa urbanistica di fonte comunale - ledano l'autonomia riconosciuta con legge generale ai Comuni in materia urbanistica; che, tuttavia, non e' stato offerto dal giudice a quo alcun elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in particolare, il riferimento alla specie di disposizioni comunali impeditive o, comunque, limitative del condono previsto dalle disposizioni impugnate; che, conseguentemente, la predetta questione va dichiarata manifestamente inammissibile per assenza di motivazione in ordine alla rilevanza della stessa; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;