ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1975, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16 gennaio 1986 dal Tribunale di Lucera nei procedimenti penali a carico di Polisena Maria ed altri e Grasso Vincenzo ed altri, iscritte ai nn. 176 e 265 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 30 e 32, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Tribunale di Lucera, con due ordinanze del 16 gennaio 1986 (R.O. n. 176/86 e 265/86) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina ivi contenuta per il reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale, sotto il profilo che la mancata previsione dell'estinzione per un reato che costituisce in ogni caso un quid minus rispetto alla piu' grave ipotesi di lottizzazione abusiva con opere, determina un'irrazionale disparita' di trattamento per condotte ugualmente lesive dello stesso bene; che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate; Considerato che, per l'identita' delle questioni, i giudizi possono essere riuniti; che identica questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale di Lucera con ordinanza 2 luglio 1985 (R.O. n. 694/85) e dal Pretore di Trentola con ordinanza 30 ottobre 1986 (R.O. n. 843/86) - e' stata da questa Corte dichiarata inammissibile con la sent. n. 369 del 1988 per difetto di idonea motivazione sulla rilevanza in quanto, mancando nelle ordinanze di rimessione una sia pur sommaria indicazione degli elementi delle fattispecie concrete, non era possibile stabilire se alle fattispecie stesse fosse oppur no applicabile la nuova disciplina normativa "piu' favorevole al reo" di cui all'art. 18, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la cui sola impossibilita' d'applicazione avrebbe invero reso rilevante la sollevata questione; che anche le ordinanze del Tribunale di Lucera del 16 gennaio 1986 (R.O. n. 176/86 e 265/86) ora in esame, contengono identico difetto di idonea motivazione sulla rilevanza e, pertanto, la questione con le stesse sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;