ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38
 e 44 della legge 28  febbraio  1975,  n.  47  (Norme  in  materia  di
 controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
 sanatoria delle opere edilizie) promossi con n. 2 ordinanze emesse il
 16  gennaio  1986  dal  Tribunale di Lucera nei procedimenti penali a
 carico di Polisena  Maria  ed  altri  e  Grasso  Vincenzo  ed  altri,
 iscritte  ai  nn.  176 e 265 del registro ordinanze 1986 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 30 e  32,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Lucera, con due ordinanze del 16
 gennaio 1986 (R.O. n. 176/86 e 265/86) ha sollevato,  in  riferimento
 all'art.  3  Cost.,  questione  di  legittimita' costituzionale degli
 artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47  (Norme
 in   materia   di   controllo   dell'attivita'  urbanistico-edilizia,
 sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella  parte  in
 cui  non  prevedono l'applicazione della disciplina ivi contenuta per
 il reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale,  sotto  il  profilo
 che   la   mancata   previsione  dell'estinzione  per  un  reato  che
 costituisce in ogni caso un  quid  minus  rispetto  alla  piu'  grave
 ipotesi  di lottizzazione abusiva con opere, determina un'irrazionale
 disparita' di trattamento per condotte ugualmente lesive dello stesso
 bene;
      che  nei  giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, chiedendo che le questioni siano  dichiarate  inammissibili
 o, in subordine, infondate;
    Considerato  che,  per  l'identita'  delle  questioni,  i  giudizi
 possono essere riuniti;
      che  identica questione di legittimita' costituzionale sollevata
 dal Tribunale di Lucera con ordinanza 2 luglio 1985 (R.O.  n. 694/85)
 e  dal  Pretore  di  Trentola  con ordinanza 30 ottobre 1986 (R.O. n.
 843/86) - e' stata da questa Corte dichiarata  inammissibile  con  la
 sent.  n.  369  del  1988  per  difetto  di  idonea motivazione sulla
 rilevanza in quanto, mancando nelle ordinanze di rimessione  una  sia
 pur  sommaria  indicazione degli elementi delle fattispecie concrete,
 non era possibile stabilire se alle fattispecie stesse fosse oppur no
 applicabile la nuova disciplina normativa "piu' favorevole al reo" di
 cui all'art. 18, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la
 cui  sola impossibilita' d'applicazione avrebbe invero reso rilevante
 la sollevata questione;
      che  anche  le  ordinanze del Tribunale di Lucera del 16 gennaio
 1986 (R.O. n. 176/86 e 265/86)  ora  in  esame,  contengono  identico
 difetto  di  idonea  motivazione  sulla  rilevanza  e,  pertanto,  la
 questione  con  le  stesse  sollevata  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;