ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.15, primo comma,
 della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 1979, n.  4  "Criteri
 generali  in materia di rilascio di autorizzazioni alla installazione
 di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli
 impianti,  ai  sensi  dell'art. 54 del d.P.R. n.616/77", promosso con
 ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal TAR  per  la  Basilicata  sui
 ricorsi  riuniti  proposti  dalla  s.p.a.  A.P.I.  ed altri contro la
 Regione  Basilicata  ed  altri,  iscritta  al  n.  806  del  registro
 ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 301 dell'anno 1984;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto   che   il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
 Basilicata, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 (R.O. n. 806/84),
 ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15,
 primo comma, della l.r. Basilicata 2  febbraio  1979  n.  4,  recante
 "Criteri  generali  in  materia  di  rilascio  di autorizzazioni alla
 installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura  e
 chiusura  degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 616/77"
 in riferimento all'art. 117, u.c. Cost;
      che  ad  avviso  del giudice a quo la disposizione impugnata, in
 quanto "norma di attuazione" emanata ex art. 7 del d.P.R.  24  luglio
 1977  n. 616 per la disciplina delle funzioni amministrative delegate
 alla Regione  -  e  quindi  vincolata  al  rispetto  delle  direttive
 impartite  dal Governo in base all'art. 4 dello stesso d.P.R.- doveva
 essere adottata non in forma di legge, ossia  di  atto  avente  forza
 superiore a quella delle stesse direttive, bensi' di regolamento;
    Considerato  che  dalla  disposizione  dell'art.  117  u.c. Cost.,
 secondo cui "leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
 potere  di  emanare  norme per la loro attuazione", non puo' in alcun
 modo desumersi l'obbligo, per la  Regione,  di  adottare  tali  norme
 sotto forma di regolamento, anziche' sotto forma di legge;
      che detto obbligo non puo', nel caso in esame, desumersi neppure
 dalla norma di legge statale che ha demandato alla Regione il  potere
 normativo di attuazione (art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977);
      che  d'altra  parte l'eventuale contrasto tra la legge regionale
 di attuazione e le direttive impartite dal Governo  con  D.P.C.M.  31
 dicembre  1982, recante "Aggiornamento delle direttive alle regioni a
 statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in  materia
 di  distribuzione  automatica  di carburanti per uso di autotrazione"
 non da' luogo a questione di legittimita' costituzionale,  rientrante
 nella  competenza  di  questa  Corte,  non  potendo  le  direttive in
 questione   rappresentare   un   parametro   di   valutazione   della
 legittimita' costituzionale della legge regionale;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.