ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.15, primo comma, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 1979, n. 4 "Criteri generali in materia di rilascio di autorizzazioni alla installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n.616/77", promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal TAR per la Basilicata sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. A.P.I. ed altri contro la Regione Basilicata ed altri, iscritta al n. 806 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 (R.O. n. 806/84), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, della l.r. Basilicata 2 febbraio 1979 n. 4, recante "Criteri generali in materia di rilascio di autorizzazioni alla installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 616/77" in riferimento all'art. 117, u.c. Cost; che ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, in quanto "norma di attuazione" emanata ex art. 7 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 per la disciplina delle funzioni amministrative delegate alla Regione - e quindi vincolata al rispetto delle direttive impartite dal Governo in base all'art. 4 dello stesso d.P.R.- doveva essere adottata non in forma di legge, ossia di atto avente forza superiore a quella delle stesse direttive, bensi' di regolamento; Considerato che dalla disposizione dell'art. 117 u.c. Cost., secondo cui "leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione", non puo' in alcun modo desumersi l'obbligo, per la Regione, di adottare tali norme sotto forma di regolamento, anziche' sotto forma di legge; che detto obbligo non puo', nel caso in esame, desumersi neppure dalla norma di legge statale che ha demandato alla Regione il potere normativo di attuazione (art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977); che d'altra parte l'eventuale contrasto tra la legge regionale di attuazione e le direttive impartite dal Governo con D.P.C.M. 31 dicembre 1982, recante "Aggiornamento delle direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione" non da' luogo a questione di legittimita' costituzionale, rientrante nella competenza di questa Corte, non potendo le direttive in questione rappresentare un parametro di valutazione della legittimita' costituzionale della legge regionale; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.