ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 3, primo
 comma, e 25, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.
 643,  ("Istituzione  dell'imposta  comunale sull'incremento di valore
 degli immobili") in relazione all'art. 6, primo comma,  n.  2,  della
 legge  9  ottobre  1971, n. 825 ("Delega legislativa al Governo della
 Repubblica per la riforma tributaria"), promossi con n.  3  ordinanze
 emesse  il 22 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di 1› grado di
 Piacenza sui ricorsi proposti dall'Istituto  Sordomute  Scalabrini  e
 della Pia Casa di Ricovero e Provvidenza Maruffi contro l'Ufficio del
 Registro di Fiorenzuola d'Arda, iscritte ai nn. 416, 417  e  418  del
 registro  ordinanze  1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 40, 1a s.s. dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 22 giugno 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che la Commissione tributaria di primo grado di Piacenza
 con tre identiche ordinanze in data 22 giugno 1987 (r.o. nn. 416, 417
 e  418/87),  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
 degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma lett. a)  del  d.P.R.
 26   ottobre   1972,   n.  646  ("Istituzione  dell'imposta  comunale
 sull'incremento  di  valore   degli   immobili"),   in   riferimento,
 rispettivamente, all'art. 77 e all'art. 3 Cost.;
      che la prima delle disposizioni denunciate viene censurata nella
 parte in cui, assoggettando ad I.N.V.I.M. per decorso decennio  anche
 gli  immobili  di  proprieta'  degli  enti  pubblici,  si porrebbe in
 contrasto con l'art. 77  Cost.,  violando  il  criterio  della  legge
 delega  9  ottobre  1971,  n.  825  (art. 6), che ne prevede, invece,
 l'applicabilita' ai soli immobili appartenenti a societa';
      che  la  seconda delle disposizioni impugnate e' censurata nella
 parte in cui, sancendo l'esenzione dall'I.N.V.I.M. decennale soltanto
 per  lo  Stato,  le  regioni,  le  province,  i  comuni, e i relativi
 consorzi e associazioni dotate di personalita' giuridica, e non anche
 per le I.P.A.B., violerebbe il principio di eguaglianza, determinando
 una  ingiustificata  disparita'  di   trattamento,   soprattutto   in
 considerazione    dell'affinita'   degli   scopi   perseguiti   dalle
 istituzioni di assistenza e  beneficenza  rispetto  a  quelli  propri
 dello Stato e degli altri enti beneficiari dell'esenzione;
      che  nei giudizi cosi' promossi non si sono costituite le parti,
 mentre ha  spiegato  intervento  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato
 concludendo per l'infondatezza delle questioni;
    Considerato  che  i  giudizi  vanno  riuniti per la loro identita'
 oggettiva;
      che  la  questione  relativa  all'art. 3, primo comma, d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost.  per
 un  asserito  eccesso di delega (in relazione all'art. 6 legge n. 825
 del 1971) e' stata gia' da questa Corte,  con  sentenza  n.  410  del
 1988,  dichiarata  inammissibile,  in  quanto  la  norma impugnata fu
 introdotta con atto legislativo ordinario  e  non  gia'  con  decreto
 delegato  nell'esercizio della funzione prevista dagli artt. 76 e 77,
 primo comma, Cost.;
      che,  nella  stessa  pronuncia,  l'altra  questione  riguardante
 l'art. 25, secondo comma, lett. a), d.P.R. n. 643 del  1972,  che  si
 assume   lesivo   del  principio  di  eguaglianza,  e'  stata  invece
 dichiarata  infondata,  per  la  sostanziale  non  omogeneita'  delle
 fattispecie poste a raffronto;
      che  le  ordinanze  di  rimessione  non  prospettano argomenti o
 circostanze nuove tali  da  indurre  questa  Corte  a  modificare  le
 predette statuizioni;
      che,  conseguentemente,  la  prima  delle questioni sollevate va
 dichiarata manifestamente inammissibile, e la seconda  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e n. 9, secondo comma,  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi
 davanti alla Corte costituzionale;