ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge provinciale approvata dal Consiglio provinciale il 17 dicembre 1986 recante "Istituzione della Commissione multizonale per l'accertamento della idoneita' degli invalidi alla guida di motoveicoli", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 7 gennaio 1987, depositato in cancelleria il 13 gennaio 1987 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1987. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente, e l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso 5 gennaio 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, impugnava la legge approvata il 17 dicembre 1986 dalla Provincia autonoma di Bolzano, e riapprovata il 23 dicembre successivo, dopo il rinvio del Governo per nuovo esame: legge istitutiva di una commissione medica per l'accertamento dell'idoneita' degli invalidi alla guida di motoveicoli. Esponeva nel ricorso il Presidente del Consiglio che la composizione di detta commissione, cosi' come prevista dall'art.1 della legge impugnata, si discosta in modo radicale dalle indicazioni date, in ordine ai criteri di provvista dei suoi membri, dall'art.481 del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nel Testo sostituito dall'art.12 del d.P.R. n. 995 del 1976. Quell'articolo, infatti, prevede che i membri della Commissione debbano essere scelti fra tre categorie, e cioe': funzionari medici del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, medici militari in servizio, ufficiali sanitari dei comuni compresi nella circoscrizione provinciale. Secondo il ricorrente, si tratterebbe di indicazioni dotate di valore essenziale e qualificante in relazione alle delicate funzioni affidate alla Commissione, il cui buon operare, garanzia di fondamentali esigenze di sicurezza della circolazione stradale, non puo' prescindere dall'apporto di personale medico particolarmente specializzato nel valutare l'incidenza delle minorazioni sulle capacita' di guida dei motoveicoli. Per contro - sempre ad avviso del ricorrente - le scelte diverse contenute nella legge impugnata sarebbero insufficienti a fornire le stesse garenzie. Per tutto cio', la legge provinciale violerebbe i limiti assegnati alla potesta' normativa concorrente dagli articoli 5 e 9 dello Statuto di autonomia. 2. - Con atto 28 gennaio 1987 si e' costituita nel giudizio innanzi a questa Corte la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Guarino che ha richiesto declaratoria d'inammissibilita' o, comunque, d'infondatezza del ricorso. Ad avviso, infatti, del difensore della Provincia le norme regolamentari e di attuazione non possono rappresentare limite all'autonomia normativa regionale e provinciale che e' espressione di quella potesta' concorrente che consente alla provincia di Bolzano di legiferare in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico, nel rispetto delle norme-base stabilite dalle leggi statali in materia. Peraltro, poi, la Commissione, cosi' come istituita dalla legge provinciale impugnata, sarebbe in perfetta sintonia con le norme statali concernenti la garenzia e la sicurezza stradale, e persino con la norma regolamentare relativa all'accertamento dell'idoneita' degli invalidi alla guida dei motoveicoli, se si tiene conto del necessario adattamento della composizione della Commissione all'organizzazione sanitaria provinciale. Il 6 giugno u. s. il prof. avv. Sergio Panunzio, ritualmente sostituito nella rappresentanza e nella difesa della Provincia autonoma di Bolzano, depositava memoria nella quale, confermando le conclusioni gia' prese, ribadiva e sviluppava gli argomenti dedotti nell'atto di costituzione. In particolare, si fa notare che se, in luogo delle indicazioni regolamentari, si ha riguardo ai principi della legislazione statale valevoli nel campo della materia in esame, si dovra' constatare la perfetta corrispondenza della legge provinciale impugnata con il disposto del terzo comma dell'art.81 del d.P.R. n. 393 del 1959 (cosi' come modificato dall'art. 3 della legge n. 62 del 1974). Il detto articolo, infatti, nel disciplinare, fra l'altro, proprio la procedura d'accertamento dell'idoneita' degli invalidi alla guida di motoveicoli, null'altro pretende se non che quegli accertamenti siano effettuati "da Commissioni mediche provinciali". Il che comporterebbe che, quand'anche si fosse voluto seguire le indicazioni regolamentari, sarebbe stato impossibile istituire la commissione, dato che nell'ambito della provincia non esistono soggetti appartenenti alla categoria dei medici delle Ferrovie dello Stato. D'altra parte, poi, sostiene la memoria che i medici delle U.S.L. svolgenti "funzioni di medicina legale o di igiene e sanita'" sarebbero sostanzialmente assimilabili agli Ufficiali sanitari dei Comuni. Considerato in diritto 1. - E' fuori dubbio che la legge dello Stato, nella specie l'art.81, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 (T.U. della circolazione stradale), cosi' come modificato dall'art. 3 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, nel disciplinare, fra l'altro, la procedura di verifica dell'idoneita' degli invalidi alla guida di motoveicoli, stabilisce che "l'accertamento delle condizioni psico-fisiche, psico-tecniche ed attitudinali e' effettuato da commissioni mediche provinciali". La legge stessa, pero', alla lett. d) del comma sesto dello stesso articolo demanda al regolamento di esecuzione il compito di stabilire "la composizione e le modalita' di funzionamento delle Commissioni mediche provinciali": ed il Regolamento, approvato con d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420, ha, infatti, configurato la composizione delle dette Commissioni cosi' come descritte nella narrativa di fatto. 2. - La legge della Provincia autonoma di Bolzano, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, non si e' attenuta alle indicazioni del Regolamento e, nonostante le censure del Governo, e' stata riapprovata all'unanimita'. Di qui il giudizio di legittimita' in via di azione proposto dal Presidente del Consiglio, il quale lamenta che, cosi' operando, la Provincia autonoma avrebbe superato i limiti assegnati alla potesta' legislativa concorrente dagli art.li 5 e 9 dello Statuto di autonomia. Ora, a parte le considerazioni di merito della Provincia autonoma, secondo cui, comunque, la composizione della Commissione, cosi' come delineata dalla legge provinciale, non si sarebbe sostanzialmente discostata dalle indicazioni del Regolamento se non la' dove, non esistendo nella provincia rappresentanti delle categorie indicate, si e' supplito con medici parimenti esperti ed autorevoli, e' il punto di diritto che va innanzitutto preso in considerazione per il suo valore pregiudiziale e assorbente. Ed, in realta', non sembra superabile l'obbiezione di fondo opposta dalla Provincia, secondo cui, per il combinato disposto degli art.li 9, 5 e 4 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, i limiti che la Provincia incontra nell'emanazione di norme legislative, relative a numerose materie fra cui la sanita' pubblica, non sono certo rappresentati da atti normativi regolamentari. In effetti, l'art.4 (richiamato dagli altri due citati), a parte il rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali, e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, che qui non vengono in causa, fa esclusivo riferimento all'esigenza che le norme regionali e provinciali si armonizzino con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, cui l'art. 5 aggiunge quelli delle leggi dello Stato. Il che, del resto, e' quanto sostanzialmente prescrive l'art.117 Cost., il quale pure l'interesse nazionale, da una parte, ed i principi fondamentali delle leggi dello Stato, dall'altra, espressamente richiama. Orbene, e' pacifico che, quando la Costituzione e le altre leggi costituzionali menzionano le "leggi dello Stato", intendono riferirsi alle leggi formali e, al piu', a quelle disposizioni normative equiparate che delle leggi stesse hanno forza e valore. Ma i regolamenti, almeno sicuramente quelli di esecuzione delle leggi, non rientrano concettualmente ne' nell'una ne' nell'altra categoria normativa, in guisa che deve escludersi che la legge della Provincia autonoma possa trovare alcun limite alla sua potesta' legislativa nelle indicazioni del regolamento invocato dal Governo. 3. - D'altra parte, i principi dettati dalla legge n. 393 del 1959, con le modifiche apportate dalla l. n.62 del 1974, sono stati rispettati dalla legge provinciale, dato che una Commissione medica provinciale e' stata costituita, cosi' come esige il comma 3 dell'art.81, e la sua composizione peraltro non e' tale da compromettere i principi di garanzia per la sicurezza della circolazione che ispirano le disposizioni dettate dalla legge stessa per evitare che cittadini, in deficitarie condizioni psico-fisiche, psico-tecniche e attitudinali, sieno autorizzati a guidare veicoli a motore di determinate caratteristiche. La questione, pertanto, non e' ammissibile.