ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale della legge provinciale
 approvata dal Consiglio  provinciale  il  17  dicembre  1986  recante
 "Istituzione  della  Commissione multizonale per l'accertamento della
 idoneita' degli invalidi alla guida  di  motoveicoli",  promosso  con
 ricorso  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, notificato il 7
 gennaio 1987, depositato in cancelleria il 13 gennaio 1987 successivo
 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1987.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
 Ettore Gallo;
    Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente,
 e l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso 5 gennaio 1987, il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  impugnava  la  legge  approvata  il  17  dicembre  1986 dalla
 Provincia  autonoma  di  Bolzano,  e  riapprovata  il   23   dicembre
 successivo,  dopo  il  rinvio  del  Governo  per  nuovo  esame: legge
 istitutiva   di   una   commissione   medica    per    l'accertamento
 dell'idoneita' degli invalidi alla guida di motoveicoli.
    Esponeva   nel   ricorso   il  Presidente  del  Consiglio  che  la
 composizione di detta commissione,  cosi'  come  prevista  dall'art.1
 della legge impugnata, si discosta in modo radicale dalle indicazioni
 date, in ordine ai criteri di provvista dei suoi membri, dall'art.481
 del   regolamento   per  l'esecuzione  del  T.U.  delle  norme  sulla
 disciplina  della  circolazione  stradale,   nel   Testo   sostituito
 dall'art.12 del d.P.R. n. 995 del 1976.
    Quell'articolo,  infatti,  prevede  che i membri della Commissione
 debbano essere scelti fra tre categorie, e cioe':  funzionari  medici
 del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, medici militari in
 servizio, ufficiali sanitari dei comuni compresi nella circoscrizione
 provinciale.  Secondo  il  ricorrente,  si tratterebbe di indicazioni
 dotate di valore essenziale e qualificante in relazione alle delicate
 funzioni  affidate alla Commissione, il cui buon operare, garanzia di
 fondamentali esigenze di sicurezza della circolazione  stradale,  non
 puo'  prescindere  dall'apporto  di  personale medico particolarmente
 specializzato  nel  valutare  l'incidenza  delle  minorazioni   sulle
 capacita' di guida dei motoveicoli. Per contro - sempre ad avviso del
 ricorrente -  le  scelte  diverse  contenute  nella  legge  impugnata
 sarebbero insufficienti a fornire le stesse garenzie.
    Per tutto cio', la legge provinciale violerebbe i limiti assegnati
 alla potesta' normativa  concorrente  dagli  articoli  5  e  9  dello
 Statuto di autonomia.
    2.  -  Con  atto  28  gennaio  1987  si e' costituita nel giudizio
 innanzi a questa Corte la Provincia autonoma di Bolzano,  in  persona
 del  Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentato e
 difeso dal prof. avv. Giuseppe Guarino che ha richiesto  declaratoria
 d'inammissibilita' o, comunque, d'infondatezza del ricorso.
    Ad  avviso,  infatti,  del  difensore  della  Provincia  le  norme
 regolamentari  e  di  attuazione  non  possono  rappresentare  limite
 all'autonomia normativa regionale e provinciale che e' espressione di
 quella potesta' concorrente che consente alla provincia di Bolzano di
 legiferare   in   armonia  con  la  Costituzione  e  con  i  principi
 dell'ordinamento giuridico, nel rispetto delle  norme-base  stabilite
 dalle leggi statali in materia.
    Peraltro,  poi,  la  Commissione, cosi' come istituita dalla legge
 provinciale impugnata, sarebbe in  perfetta  sintonia  con  le  norme
 statali  concernenti  la  garenzia e la sicurezza stradale, e persino
 con la norma regolamentare relativa  all'accertamento  dell'idoneita'
 degli  invalidi  alla  guida  dei  motoveicoli, se si tiene conto del
 necessario   adattamento   della   composizione   della   Commissione
 all'organizzazione sanitaria provinciale.
    Il  6  giugno  u.  s.  il  prof. avv. Sergio Panunzio, ritualmente
 sostituito  nella  rappresentanza  e  nella  difesa  della  Provincia
 autonoma  di  Bolzano, depositava memoria nella quale, confermando le
 conclusioni gia' prese, ribadiva e sviluppava gli  argomenti  dedotti
 nell'atto  di  costituzione.  In particolare, si fa notare che se, in
 luogo delle indicazioni regolamentari, si  ha  riguardo  ai  principi
 della legislazione statale valevoli nel campo della materia in esame,
 si  dovra'  constatare  la  perfetta   corrispondenza   della   legge
 provinciale impugnata con il disposto del terzo comma dell'art.81 del
 d.P.R. n. 393 del 1959 (cosi' come modificato dall'art. 3 della legge
 n.  62  del  1974). Il detto articolo, infatti, nel disciplinare, fra
 l'altro, proprio la  procedura  d'accertamento  dell'idoneita'  degli
 invalidi  alla  guida  di motoveicoli, null'altro pretende se non che
 quegli  accertamenti  siano  effettuati   "da   Commissioni   mediche
 provinciali".  Il  che comporterebbe che, quand'anche si fosse voluto
 seguire  le  indicazioni  regolamentari,  sarebbe  stato  impossibile
 istituire  la  commissione,  dato che nell'ambito della provincia non
 esistono  soggetti  appartenenti  alla  categoria  dei  medici  delle
 Ferrovie  dello  Stato. D'altra parte, poi, sostiene la memoria che i
 medici delle U.S.L. svolgenti  "funzioni  di  medicina  legale  o  di
 igiene   e   sanita'"  sarebbero  sostanzialmente  assimilabili  agli
 Ufficiali sanitari dei Comuni.
                         Considerato in diritto
    1.  -  E'  fuori  dubbio  che  la  legge dello Stato, nella specie
 l'art.81, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959  n.393  (T.U.  della
 circolazione stradale), cosi' come modificato dall'art. 3 della l. 14
 febbraio 1974 n. 62, nel disciplinare, fra l'altro, la  procedura  di
 verifica  dell'idoneita'  degli  invalidi  alla guida di motoveicoli,
 stabilisce  che  "l'accertamento  delle   condizioni   psico-fisiche,
 psico-tecniche  ed  attitudinali e' effettuato da commissioni mediche
 provinciali".
   La  legge stessa, pero', alla lett. d) del comma sesto dello stesso
 articolo demanda al regolamento di esecuzione il compito di stabilire
 "la  composizione  e  le modalita' di funzionamento delle Commissioni
 mediche provinciali": ed il  Regolamento,  approvato  con  d.P.R.  30
 giugno  1959  n.  420, ha, infatti, configurato la composizione delle
 dette Commissioni cosi' come descritte nella narrativa di fatto.
    2.  -  La legge della Provincia autonoma di Bolzano, impugnata dal
 Presidente del Consiglio  dei  ministri,  non  si  e'  attenuta  alle
 indicazioni  del Regolamento e, nonostante le censure del Governo, e'
 stata riapprovata all'unanimita'. Di qui il giudizio di  legittimita'
 in  via  di  azione  proposto  dal Presidente del Consiglio, il quale
 lamenta che, cosi' operando, la Provincia autonoma avrebbe superato i
 limiti assegnati alla potesta' legislativa concorrente dagli art.li 5
 e 9 dello Statuto di autonomia.
    Ora, a parte le considerazioni di merito della Provincia autonoma,
 secondo cui, comunque, la composizione della Commissione, cosi'  come
 delineata  dalla  legge  provinciale,  non si sarebbe sostanzialmente
 discostata dalle indicazioni del Regolamento se  non  la'  dove,  non
 esistendo nella provincia rappresentanti delle categorie indicate, si
 e' supplito con medici parimenti esperti ed autorevoli, e'  il  punto
 di  diritto  che  va  innanzitutto preso in considerazione per il suo
 valore pregiudiziale e assorbente.
    Ed,  in  realta',  non  sembra  superabile  l'obbiezione  di fondo
 opposta dalla Provincia, secondo cui, per il combinato disposto degli
 art.li  9,  5  e 4 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo
 Statuto  speciale  per  il  Trentino  Alto-Adige,  i  limiti  che  la
 Provincia  incontra  nell'emanazione di norme legislative, relative a
 numerose  materie  fra  cui  la  sanita'  pubblica,  non  sono  certo
 rappresentati da atti normativi regolamentari.
    In  effetti,  l'art.4 (richiamato dagli altri due citati), a parte
 il rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali,
 e  delle  norme  fondamentali  delle  riforme economico-sociali della
 Repubblica, che qui non vengono in causa,  fa  esclusivo  riferimento
 all'esigenza  che le norme regionali e provinciali si armonizzino con
 la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello  Stato,
 cui  l'art.  5  aggiunge  quelli delle leggi dello Stato. Il che, del
 resto, e' quanto sostanzialmente prescrive l'art.117 Cost., il  quale
 pure  l'interesse nazionale, da una parte, ed i principi fondamentali
 delle leggi dello Stato, dall'altra, espressamente richiama.
    Orbene,  e'  pacifico che, quando la Costituzione e le altre leggi
 costituzionali menzionano le "leggi dello Stato", intendono riferirsi
 alle  leggi  formali  e,  al  piu',  a  quelle disposizioni normative
 equiparate che  delle  leggi  stesse  hanno  forza  e  valore.  Ma  i
 regolamenti, almeno sicuramente quelli di esecuzione delle leggi, non
 rientrano  concettualmente  ne'  nell'una  ne'  nell'altra  categoria
 normativa,  in guisa che deve escludersi che la legge della Provincia
 autonoma possa trovare alcun limite  alla  sua  potesta'  legislativa
 nelle indicazioni del regolamento invocato dal Governo.
    3.  -  D'altra  parte,  i  principi dettati dalla legge n. 393 del
 1959, con le modifiche apportate dalla l. n.62 del 1974,  sono  stati
 rispettati  dalla  legge provinciale, dato che una Commissione medica
 provinciale  e'  stata  costituita,  cosi'  come  esige  il  comma  3
 dell'art.81,   e   la  sua  composizione  peraltro  non  e'  tale  da
 compromettere  i  principi  di  garanzia  per  la   sicurezza   della
 circolazione  che ispirano le disposizioni dettate dalla legge stessa
 per evitare che cittadini, in deficitarie  condizioni  psico-fisiche,
 psico-tecniche  e attitudinali, sieno autorizzati a guidare veicoli a
 motore di determinate caratteristiche.
    La questione, pertanto, non e' ammissibile.