ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale della legge 27 ottobre
 1973, n.  628  (Concessione  dell'assegno  perequativo  al  personale
 militare  e  adeguamento  della  indennita'  per servizio di Istituto
 spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e  ai  funzionari  di
 pubblica  sicurezza),  promossi  con  ordinanze emesse il 29 novembre
 1979  e  l'8  gennaio  1980  dalla  Corte  dei  Conti   -   Sez.   IV
 giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Vitucci Rocco e Paolantonio
 Giacinto, iscritte ai nn. 442 e 817 del  registro  ordinanze  1980  e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno
 1980 e n. 34 dell'anno 1981;
    Visti  l'atto di costituzione di Vitucci Rocco nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza emessa il 29 novembre 1979 (R.O. n.
 442/80), nel giudizio promosso da Vitucci Rocco,  capo  musicante  di
 III  classe  della Marina Militare, collocato a riposo dal 31 gennaio
 1948, diretto ad ottenere la riliquidazione  della  pensione  con  il
 computo   dell'assegno  perequativo  pensionabile,  concesso  dal  1›
 gennaio 1973 al personale in servizio dalla legge 27 ottobre 1973, n.
 628,  la  Corte  dei  Conti  ha  sollevato  questione di legittimita'
 costituzionale  della  legge  27  ottobre  1973,  n.  628,  nel   suo
 complesso,  in  quanto  non  prevede la riliquidazione con il computo
 dell'assegno  perequativo  teorico,  delle  pensioni  percepite   dal
 personale  militare  cessato dal servizio anteriormente al 1› gennaio
 1973,  in  riferimento  all'art.  3,  primo  comma,  Cost.,  per   la
 disparita'  di  trattamento  fatta  alla  categoria dei sottufficiali
 rispetto ai pensionati militari che abbiano lasciato il servizio  con
 il  grado  di  colonnello e di generale, per i quali ha riconosciuto,
 con efficacia retroattiva, la perequazione delle pensioni sulla  base
 della   retribuzione   comprensiva   della   indennita'  di  funzione
 pensionabile;
      che,  con ordinanza emessa l'8 gennaio 1980 (R.O. n. 817/80) nel
 giudizio promosso da Giacinto  Paolantonio,  tenente  colonnello  dei
 Carabinieri  cessato  dal  servizio  il  19  gennaio 1951, diretto ad
 ottenere  la   riliquidazione   della   pensione   con   l'inclusione
 dell'indennita'   di   servizio,   analoga,  secondo  il  ricorrente,
 all'indennita' di funzione, la stessa Corte dei  Conti  ha  sollevato
 questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 della
 legge 27 ottobre 1973, n. 628, nella parte in cui non ha previsto  la
 computabilita'  nella  pensione anche della indennita' di servizio in
 riferimento all'art. 3 Cost. per la disparita' di trattamento che  si
 verifica  rispetto  alle  altre  categorie di ufficiali (colonnelli e
 generali) per i quali e' stata prevista la  computabilita',  ai  fini
 della  pensione, della indennita' di funzione con effetto retroattivo
 anche a favore dei gia' pensionati;
      che  nel  giudizio si e' costituito Vitucci Rocco, il quale, con
 l'atto di costituzione e una memoria, ha  sostenuto  l'illegittimita'
 della  legge  impugnata in quanto l'indennita' di servizio e' analoga
 alla indennita' di funzione  e  all'assegno  perequativo,  stante  la
 parita' di carriera;
      che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in entrambi i
 giudizi in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso
 per  l'infondatezza  delle  questioni,  essendo le situazioni poste a
 confronto disomogenee, essendo i trattamenti migliorativi, sui quali,
 peraltro,  gravano  i  contributi  ai fini pensionistici, intervenuti
 dopo che il rapporto di impiego dei ricorrenti era cessato  e  stante
 la  valenza  del  principio di gradualita' nella materia, imposto dal
 fatto che i miglioramenti comportano aggravi finanziari di bilancio;
    Considerato  che,  sebbene  l'impugnazione sia riferita alla legge
 nel suo complesso, e' possibile identificare e individuare  le  norme
 applicabili alla fattispecie;
      che  i  due  giudizi,  siccome  prospettano  identica questione,
 possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;
      che  sussiste  la discrezionalita' del legislatore nel prevedere
 trattamenti  retributivi  diversi  e  nello   stabilirne   anche   la
 decorrenza;
      che  la  situazione  di  coloro che godevano della indennita' di
 servizio non e' identica a quella di coloro che godevano l'indennita'
 di funzione;
      che la valutazione del tempo e dei modi della perequazione delle
 pensioni e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore che l'attua
 con   gradualita',   in   ordine   alle  disponibilita'  finanziarie,
 risultando un aggravio del bilancio;
      che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;