ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 30 dicembre 1937, n. 2411 (Trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali ed ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione), convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550 (Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate), dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523 (Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali), dell'art. 113 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e dell'art. 67, lett. f, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), promossi con ordinanze emesse il 16 novembre 1972 e il 5 novembre 1980 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Ricci Ricciotti Pietro e da Sabena Irene, iscritte al n. 78 del registro ordinanze 1981 e al n. 196 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 111 dell'anno 1981 e n. 225 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza del 16 novembre 1972 (R.O. n. 78/81), la Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale, nel giudizio proposto da Ricci Ricciotti Pietro, diretto ad ottenere la valutazione, ai fini della pensione, del servizio prestato come ufficiale di complemento, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 30 dicembre 1937, n. 2411, conv. in legge 17 maggio 1938, n. 886, nella parte in cui dispone che non sono utili, ai fini suddetti, i servizi resi a domanda o con il consenso degli interessati e, in ogni caso, quelli non obbligatori ai sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali, salvo che si tratti di servizi prestati volontariamente presso unita' mobilitate in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure parziale, in riferimento all'art. 36 Cost., che sancisce il diritto alla pensione quale retribuzione differita; che, in via subordinata, lo stesso giudice ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparita' di trattamento che si crea tra gli stessi dipendenti statali, secondo che cessino dall'impiego come civili o come militari; che, con ordinanza del 5 novembre 1980 (R.O. n. 196/83), la stessa Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Irene Sabena quale vedova di Riva Giacomo, dipendente comunale, diretto ad ottenere la computabilita' nel servizio utile ai fini della pensione del servizio militare prestato dal de cuius e non riscattato dallo stesso, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, legge 22 giugno 1954, n. 523, e art. 113, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto non prevedono la ricongiunzione, a carico dello Stato, di tutti i servizi dei militari non di carriera con quelli resi con iscrizione alla Cassa di previdenza amministrata dal Ministero del Tesoro, nonche' dell'art. 67, lett. f, r.d. 3 marzo 1938, n. 680, che dispone il riscatto oneroso dei servizi medesimi, in riferimento all'art. 36 Cost., che riconosce alla pensione carattere di retribuzione differita, e all'art. 3 Cost., per la disparita' di trattamento che si verifica in danno del personale militare rispetto agli altri lavoratori; che nel giudizio si e' costituita l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione; che i due giudizi, siccome propongono questioni strettamente connesse, possono essere riuniti e decisi con un'unica ordinanza; Considerato che e' rimessa alla discrezione del legislatore la determinazione delle modalita' e dei tempi del ricongiungimento, ai fini della pensione, di periodi di servizio prestato presso enti ed amministrazioni diversi, specie se importa aggravi di bilancio, perche' alcuni di essi risultano essere privi di copertura previdenziale; che tra queste modalita' e' da ricomprendersi il previsto riscatto a cura dello stesso interessato; che spetta anche allo stesso legislatore la parificazione graduale delle varie situazioni che si verificano per i lavoratori, il che e' avvenuto a mezzo di varie disposizioni succedutesi nel tempo, e che siffatta gradualita' e' tanto piu' ragionevole quanto piu' gli interventi perequativi comportano rilevanti oneri economici per lo Stato; che gli oneri imposti dal legislatore a determinate categorie di lavoratori (per es. riscatto del servizio militare) non contrasta con il principio costituzionale della corrispondenza della pensione quale retribuzione differita e proporzionata alla qualita' ed alla quantita di lavoro; che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;