ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 7
 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi  dei
 lavoratori  a fini previdenziali), promossi con n. 2 ordinanze emesse
 il 26 novembre 1981 dal Pretore di Bologna  nei  procedimenti  civili
 vertenti tra Venieri Marisa e Bortolotti Lina e l'INADEL, iscritte ai
 nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1982 e pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica nn. 122 e 129 dell'anno 1982;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di Venieri Marisa e Bortolotti
 Lina;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Bologna,  con ordinanza in data 26
 novembre 1981 (R.O.  n.  22/82),  nella  causa  promossa  da  Venieri
 Marisa, dipendente dell'Ente Ospedali di Bologna, contro l'INADEL per
 la corresponsione dell'indennita' premio di  servizio,  negatale  per
 mancata  maturazione  degli  anni  di  servizio richiesti dall'art. 2
 della legge n. 152/68, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36
 Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 9 della
 legge 7 febbraio 1979, n.  29,  che  prevede  la  deroga  alla  norma
 suddetta  per coloro che si avvalgano della facolta' di ricongiungere
 presso le gestioni speciali di cui agli artt.  1  e  2  della  stessa
 legge  n.  29/79  periodi  di  assicurazione  presso la CPDEL che non
 abbiano dato luogo a pensione;
      che,  a  sostegno  della  prospettata  questione, ha rilevato la
 omogeneita' delle situazioni di colui che chiede il  ricongiungimento
 (ipotesi  prevista  dalla norma impugnata) e di colui per il quale la
 ricongiunzione  avviene  ex  lege  nonche'  la   natura   retributiva
 dell'indennita' di fine rapporto;
      che,  con  ordinanza  di  pari  data  (R.O. n. 23/82), lo stesso
 Pretore ha sollevato  identica  questione  nella  causa  promossa  da
 Bortolotti   Lina  contro  l'INADEL,  sempre  per  la  corresponsione
 dell'indennita'   premio   di   servizio   negatale   per    mancanza
 dell'anzianita'  minima  necessaria (di cui all'art. 2 della legge n.
 152/68);
      che  le parti private, costituitesi nel giudizio, hanno ribadito
 l'identita' delle situazioni, sia  nel  caso  che  la  ricongiunzione
 avvenga a domanda, sia che avvenga ex lege, trasferendosi in entrambi
 i casi la riserva dei  contributi  accumulati  senza  alcun  onere  a
 carico degli interessati;
    Considerato  che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
 un unico provvedimento in quanto prospettano identica situazione;
      che  questa  Corte,  con sentenza n. 763 del 1988, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge  n.  152  del
 1968,  talche'  sono  venute meno tutte le limitazioni poste da detta
 norma al conseguimento del diritto all'indennita' premio di servizio;
      che,  con  la  medesima  sentenza,  ha  dichiarato  assorbita la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9  della  legge  7
 febbraio  1979,  n. 29, in quanto il diritto alla suddetta indennita'
 compete, in forza della  menzionata  declaratoria  di  illegittimita'
 costituzionale,  indipendentemente  dall'applicazione,  in favore dei
 lavoratori interessati, della  disposizione  derogatoria  di  cui  al
 citato art. 9 della legge n. 29/79;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;