ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), in relazione all'art. 2, n. 13, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 (Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1982 dalla Corte dei Conti - Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Prospero Solidea, iscritta al n. 661 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco. Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 2 febbraio 1982, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, concernente il trattamento di quiescenza del personale statale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; che, secondo il giudice remittente, la norma denunciata esorbiterebbe dai limiti posti dalla delega legislativa al Governo di cui all'art. 2, n. 13 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, che riguardava esclusivamente la fissazione dell'aliquota della retribuzione fondamentale unica da assumere, a decorrere dal 1 luglio 1956, a base della liquidazione del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, nonche' delle relative ritenute; che l'intento del legislatore, nel concedere tale delega al Governo, sarebbe stato quello di migliorare la situazione economica dei pensionati, non gia' di limitarne i diritti, come, invece, farebbe la norma censurata, disponendo la prescrizione dei ratei di pensione gia' maturati qualora la domanda di liquidazione della pensione sia stata presentata oltre due anni dopo l'insorgenza del diritto; che, inoltre, secondo l'assunto del giudice a quo, la incostituzionalita' della norma censurata si rifletterebbe sulla corrispondente norma di cui all'art. 191 del vigente d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, della quale potrebbe essere dichiarata l'illegittimita' in via conseguenziale, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953; Considerato che l'ordinanza di rimessione muove da una interpretazione ingiustificatamente restrittiva della norma delegante, dal contesto della quale emerge che il potere conferito al Governo dall'art. 2, n. 13, della legge n. 1181 del 1954, era di portata assai ampia: il legislatore delegato era, invero, abilitato alla regolamentazione della "disciplina del nuovo trattamento di quiescenza da accordarsi dal 1 luglio 1956". In tale ambito, la fissazione delle aliquote e delle relative ritenute avrebbe dovuto costituire, in conformita' agli intendimenti perseguiti dalla legge delega, soltanto un momento della regolamentazione dell'intera materia; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.