ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 13, primo
 comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione  del  testo
 unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
 e militari dello Stato), e 14 della legge  29  aprile  1976,  n.  177
 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dimanica delle
 retribuzioni.
 Miglioramento  del  trattamento di quiescenza del personale statale e
 degli iscritti alle casse pensioni  degli  istituti  di  previdenza),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  19 ottobre 1983 dalla Corte dei
 Conti - Sezione III giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da
 Barrella  Antonio ed altri, iscritta al n. 457 del registro ordinanze
 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  273
 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 19 ottobre
 1983,   ha   sollevato   questione   incidentale   di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  13,  primo  comma,  del d.P.R. 29 dicembre
 1973, n. 1092, e dell'art. 14 della legge 29  aprile  1976,  n.  177,
 nella  parte  in  cui,  in violazione degli artt. 3, primo comma, 35,
 secondo comma, e 36, primo comma, Cost., stabiliscono, nei  confronti
 dei  dipendenti  civili  dello Stato, diversamente da quanto previsto
 dall'art. 32 dello stesso d.P.R. n.  1092/73  per  gli  ufficiali  in
 servizio permanente effettivo, l'onere del pagamento di un contributo
 di riscatto, per conseguire la valutazione in  pensione  del  periodo
 corrispondente  alla durata legale degli studi universitari, nel caso
 che  il  relativo  diploma  costituisca  condizione  necessaria   per
 l'ammissione in servizio:
      che,  ad  avviso del giudice a quo, la normativa censurata viola
 il principio di eguaglianza in  quanto  l'istituto  del  riscatto  si
 configura  in  modo  sostanzialmente  unitario per identita' di scopo
 (formazione del servizio utile  per  la  pensione),  di  entita'  del
 beneficio   (durata   legale   del  corso  di  studi  superiori),  di
 presupposto  giuridico  (possesso  del  titolo  come  condizione  per
 l'ammissione in servizio), sia per il personale civile che per quello
 militare, onde non si giustifica il  regime  di  onerosita'  previsto
 soltanto per il primo;
      che,  inoltre,  ad  avviso dello stesso giudice, la disposizione
 sul riscatto senza oneri del periodo di studi universitari -  vigente
 per  i soli ufficiali - non dovrebbe considerarsi una norma di favore
 nei   riguardi   di   costoro,   sibbene   una   norma    conseguente
 all'applicazione  dei principi direttamente scaturenti dagli artt. 35
 e 36 Cost., con la conseguenza che gli  oneri,  imposti,  invece,  in
 parte  qua,  al  personale  civile  dello  Stato,  si  porrebbero  in
 contrasto anche con queste disposizioni costituzionali;
    Considerato che, in materia di contributo di riscatto, come questa
 Corte ha gia' ritenuto (v. sent. n. 218/84),  spetta  al  legislatore
 ordinario  un  ambito di discrezionalita', non solo nello scegliere i
 periodi e i servizi da ammettere al riscatto medesimo, ma anche nello
 stabilire se porre a carico del dipendente il relativo onere in tutto
 o in parte;
      che  nella  specie,  tale  discrezionalita' appare correttamente
 esercitata  in  relazione  alle  peculiarita'  proprie   dell'impiego
 militare,  rispetto  a quello civile, destinate a ripercuotersi anche
 sulle modalita' e sui tempi del trattamento di quiescenza;
      che  quest'ultimo  rilievo  vale in particolare riguardo ai piu'
 bassi limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente  degli
 ufficiali  (limiti,  tra  l'altro,  decrescenti in relazione al grado
 censeguito: v. legge n. 113/54), per i quali la  conseguente  maggior
 difficolta',  rispetto  agli  impiegati  civili,  di  raggiungere  il
 massimo di anzianita' ai fini del trattamento  di  quiescenza,  trova
 compensazione   nel   previsto  beneficio  della  valutabilita',  non
 onerosa, del periodo corrispondente alla durata del  corso  di  studi
 universitari;
      che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;