ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dimanica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Barrella Antonio ed altri, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 19 ottobre 1983, ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e dell'art. 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, primo comma, 35, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., stabiliscono, nei confronti dei dipendenti civili dello Stato, diversamente da quanto previsto dall'art. 32 dello stesso d.P.R. n. 1092/73 per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, l'onere del pagamento di un contributo di riscatto, per conseguire la valutazione in pensione del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, nel caso che il relativo diploma costituisca condizione necessaria per l'ammissione in servizio: che, ad avviso del giudice a quo, la normativa censurata viola il principio di eguaglianza in quanto l'istituto del riscatto si configura in modo sostanzialmente unitario per identita' di scopo (formazione del servizio utile per la pensione), di entita' del beneficio (durata legale del corso di studi superiori), di presupposto giuridico (possesso del titolo come condizione per l'ammissione in servizio), sia per il personale civile che per quello militare, onde non si giustifica il regime di onerosita' previsto soltanto per il primo; che, inoltre, ad avviso dello stesso giudice, la disposizione sul riscatto senza oneri del periodo di studi universitari - vigente per i soli ufficiali - non dovrebbe considerarsi una norma di favore nei riguardi di costoro, sibbene una norma conseguente all'applicazione dei principi direttamente scaturenti dagli artt. 35 e 36 Cost., con la conseguenza che gli oneri, imposti, invece, in parte qua, al personale civile dello Stato, si porrebbero in contrasto anche con queste disposizioni costituzionali; Considerato che, in materia di contributo di riscatto, come questa Corte ha gia' ritenuto (v. sent. n. 218/84), spetta al legislatore ordinario un ambito di discrezionalita', non solo nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere al riscatto medesimo, ma anche nello stabilire se porre a carico del dipendente il relativo onere in tutto o in parte; che nella specie, tale discrezionalita' appare correttamente esercitata in relazione alle peculiarita' proprie dell'impiego militare, rispetto a quello civile, destinate a ripercuotersi anche sulle modalita' e sui tempi del trattamento di quiescenza; che quest'ultimo rilievo vale in particolare riguardo ai piu' bassi limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali (limiti, tra l'altro, decrescenti in relazione al grado censeguito: v. legge n. 113/54), per i quali la conseguente maggior difficolta', rispetto agli impiegati civili, di raggiungere il massimo di anzianita' ai fini del trattamento di quiescenza, trova compensazione nel previsto beneficio della valutabilita', non onerosa, del periodo corrispondente alla durata del corso di studi universitari; che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;