ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo e
 terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124  (Testo  unico  delle
 disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
 sul lavoro e le malattie professionali), nel testo  risultante  dalla
 sentenza  n.  22  del  1967  della Corte costituzionale, promosso con
 ordinanza  emessa  il  4  maggio  1987  dal  Pretore  di  Modena  nel
 procedimento  civile  vertente  tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a. Ceramica
 Keramus ed altro, iscritta al n. 383 del registro  ordinanze  1987  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 37, prima
 serie speciale, dell'anno 1987;
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe, ha
 sollevato questione di legittimita', in  riferimento  agli  artt.  3,
 primo comma, e 24, secondo comma, Cost.:
       a)  dell'art.  10,  terzo  comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
 1124, nella parte in cui dispone che, nel giudizio di danno a  carico
 del  datore  di  lavoro  per  un  infortunio  di  cui  sia civilmente
 responsabile per fatto di un proprio dipendente,  l'accertamento  dei
 fatti  materiali  che  furono  oggetto  di  un  giudizio  penale  sia
 vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto  ad  esso
 estraneo perche' non posto in condizione di intervenire;
       b)  del  secondo  comma dello stesso art. 10 nella parte in cui
 dispone che il condannato in sede penale non possa piu' contestare la
 propria  responsabilita' nel giudizio civile "anche nei confronti dei
 soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perche' non legittimati
 a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto non posti in
 grado di parteciparvi";
      che,  nel  giudizio innanzi alla Corte, si e' costituito l'INAIL
 ed e' altresi' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato che la prima questione e' manifestamente inammissibile
 perche' la norma impugnata, precisamente in parte qua, e' gia'  stata
 dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte n.
 102 del 1981; onde l'odierna denuncia e' sostanzialmente  carente  di
 oggetto;
      che,  a  sua  volta,  la  seconda  questione  e'  manifestamente
 infondata, poiche' nessuna discriminazione sul terreno  della  difesa
 puo'  evidentemente  derivare all'imputato dalla opponibilita' (nelle
 successive sedi in cui rilevi) del giudicato  di  condanna  formatosi
 nel processo penale, cui egli abbia partecipato e nel quale gli siano
 stati garantiti tutti i diritti di difesa (tra i  quali,  ovviamente,
 non  rientra  quello  di  instaurare  il  contraddittorio con tutti i
 possibili danneggiati civili);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.