ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel testo risultante dalla sentenza n. 22 del 1967 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1987 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a. Ceramica Keramus ed altro, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimita', in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.: a) dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispone che, nel giudizio di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perche' non posto in condizione di intervenire; b) del secondo comma dello stesso art. 10 nella parte in cui dispone che il condannato in sede penale non possa piu' contestare la propria responsabilita' nel giudizio civile "anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perche' non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto non posti in grado di parteciparvi"; che, nel giudizio innanzi alla Corte, si e' costituito l'INAIL ed e' altresi' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che la prima questione e' manifestamente inammissibile perche' la norma impugnata, precisamente in parte qua, e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte n. 102 del 1981; onde l'odierna denuncia e' sostanzialmente carente di oggetto; che, a sua volta, la seconda questione e' manifestamente infondata, poiche' nessuna discriminazione sul terreno della difesa puo' evidentemente derivare all'imputato dalla opponibilita' (nelle successive sedi in cui rilevi) del giudicato di condanna formatosi nel processo penale, cui egli abbia partecipato e nel quale gli siano stati garantiti tutti i diritti di difesa (tra i quali, ovviamente, non rientra quello di instaurare il contraddittorio con tutti i possibili danneggiati civili); Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.