ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 2, del
 d.l. 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14  del
 d.l.  25  gennaio  1982,  n.  9, convertito, con modificazioni, nella
 legge  25  marzo  1982,  n.  94,  in  materia  di  sfratti,   nonche'
 disposizioni  procedurali  per l'edilizia agevolata), convertito, con
 modificazioni, in legge  10  novembre  1983,  n.  637,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  22  luglio  1987  dal  Pretore  di  Milano nel
 procedimenti civile vertente tra  Governi  Mario  e  Alessi  Cattaneo
 Liana,  iscritta  al  n. 550 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  44,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Milano  ha  sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l.  12 settembre
 1983,  n.  462,  conv.,  con modif., nella legge 10 novembre 1983, n.
 637, nella parte in cui  collega  la  cessazione  dell'applicabilita'
 della normativa (legge n. 94 del 1982) di nuova fissazione della data
 di esecuzione del provvedimento di rilascio di abitazione  alla  data
 di  scadenza  del contratto successiva al 30 giugno 1984, per preteso
 contrasto  con  l'art.  3  Cost.,  in  quanto  la   norma   impugnata
 privilegerebbe,  ai  fini  suddetti,  i contratti scaduti prima della
 menzionata data rispetto a quelli venuti a scadenza successivamente;
    Considerato  che  dopo  l'ordinanza  di  rimessione  e' entrato in
 vigore il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26,  il  cui  art.  1,  nel  testo
 sostituito  dalla  legge  di  conv. 8 aprile 1988, n. 108, ha sospeso
 fino al 31 dicembre 1988 l'esecuzione dei provvedimenti  di  rilascio
 degli  immobili  di  proprieta'  privata e pubblica adibiti ad uso di
 abitazione, nei comuni di cui all'art. 1 del d.l. 29 ottobre 1986, n.
 708,  conv.,  con modif., nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, fra i
 quali certamente e' compreso il Comune di Milano;
      che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice a
 quo perche' riesamini la rilevanza della questione  alla  stregua  di
 tale sopravvenuta disposizione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;