ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. unico della l.
 9 maggio 1984, n.118 (interpretazione autentica della legge 24 maggio
 1970, n.336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti
 di pensione a carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  dei
 lavoratori  dipendenti),  degli  artt.  4 della l. 24 maggio 1970, n.
 336, (Norme a favore  dei  dipendenti  civili  dello  Stato  ed  Enti
 pubblici  ex  combattenti  ed  assimilati) 6 della l. 9 ottobre 1971,
 n.824, (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione  della  l.
 24  maggio  1970,  n.  336, concernente norme a favore dei dipendenti
 dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) 30- bis l.
 26 aprile 1983, n. 131, (Conversione in legge, con modificazioni, del
 D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti  urgenti  per  il
 settore  della  finanza  locale  per  l'anno  1983,  promosso  con le
 ordinanze emesse: il 17 maggio 1985 dal Pretore di  L'Aquila,  il  20
 marzo 1987 dal Pretore di Cagliari, il 2 dicembre 1986 dal Pretore di
 Arezzo, il 4 febbraio 1987 dal Pretore di Venezia, il 6  maggio  1987
 dal Pretore di Cagliari, il 3 giugno 1987 dal Pretore di Roma e il 1›
 settembre 1987 dal Pretore di Bari, iscritte  rispettivamente  al  n.
 208  del  registro ordinanze 1986 e ai nn. 263, 270, 330, 364, 371, e
 779 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
 della  Repubblica  nn.  28, prima serie speciale, dell'anno 1986, 28,
 30, 34, 36 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto di costituzione dell'A.CO.TRA.L. nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  nel corso di un procedimento civile vertente tra il
 Consorzio di bonifica montana dell'Aterno-Tavo  e  Ratale  e  l'INPS,
 concernente  la  pretesa  di  quest'ultimo  al  rimborso  del  valore
 capitale corrispondente ai benefici  combattentistici  erogati  sulle
 pensioni  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  il  Pretore di
 L'Aquila, con ordinanza in data 17  maggio  1985  (r.o.  n.  208/86),
 solleva  questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico
 della l. 9 maggio 1984,  n.  118,  in  riferimento  agli  artt.  101,
 secondo   comma,   e  104,  primo  comma,  Cost.,  assumendo  che  il
 legislatore,  con  lo  strumento  della  interpretazione   autentica,
 avrebbe  in  realta'  introdotto  una  nuova  regolamentazione  della
 materia con  effetto  retroattivo,  in  assenza  di  un  apprezzabile
 contrasto  giurisprudenziale,  con cio' interferendo illegittimamente
 nella  sfera  dei  poteri  garantiti  all'ordine  giudiziario   dalle
 invocate norme costituzionali;
      che,  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, intervenuto in
 giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato,  conclude  per
 l'infondatezza della questione;
      che  nel  corso  di  analoghi  procedimenti civili, vertenti tra
 l'INPS e, rispettivamente,  il  Banco  di  Sardegna,  i  Consorzi  di
 bonifica  della  Piana  di  Terralba  e  Arborea  e  del Campidano di
 Oristano, la Cassa di Risparmio di Puglia, il  Pretore  di  Cagliari,
 con  due ordinanze identiche, in data, rispettivamente, 20 marzo 1987
 (r.o. n. 263/1987) e 6 maggio 1987 (r.o. n. 364/1987) e il Pretore di
 Bari,  con  ordinanza  del  1›  settembre  1987  (r.o.  n. 779/1987),
 sollevano questioni di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  4
 della  l. 24 maggio 1970, n. 336, 6 della l. 9 ottobre 1971, n. 824 e
 unico della l. 9 maggio 1984, n. 118, lamentandone il contrasto  con:
 l'art. 3 Cost., perche' introdurrebbero una irrazionale disparita' di
 trattamento tra gli enti pubblici  economici  e  le  imprese  private
 dello  stesso  settore, da un lato, e gli enti della finanza pubblica
 allargata, dall'altro; l'art. 53 Cost., perche' imporrebbero un nuovo
 onere,  con  rilevante  effetto  retroattivo,  non proporzionato alla
 effettiva capacita' contributiva  dei  soggetti  colpiti;  l'art.  41
 Cost.,    perche'    con   la   detta   imposizione   comprimerebbero
 illegittimamente l'iniziativa economica di tali soggetti;
      che  il  Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, per
 tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio instaurato
 dal   Pretore   di  Cagliari  (r.o.  n.  364/1987),  chiede  che  sia
 pronunziata la manifesta infondatezza o, in subordine, l'infondatezza
 della questione;
      che  nel corso di altrettanti procedimenti civili concernenti la
 corresponsione dei benefici combattentistici a dipendenti di  aziende
 pubbliche  di trasporto locali, e vertenti, il primo tra il Comune di
 Venezia,  l'INPS  e  l'Azienda  del  Consorzio  Trasporti  Veneziano,
 (A.C.T.V.);   il   secondo   tra   l'INPS   e   l'Azienda   Trasporti
 Automobilistici  Municipali  (A.T.A.M.);  il  terzo   tra   l'Azienda
 Consorziale Trasporti Lazio (A.CO.TRA.L.) e il sig. Raimondo Orlando,
 il Pretore di Venezia, con ordinanza del 4  febbraio  1987  (r.o.  n.
 330/1987),  il  Pretore  di Arezzo, con ordinanza del 2 dicembre 1986
 (r.o. n. 270/1987) e il Pretore di Roma, con ordinanza del  3  giugno
 1987   (r.o.   n.   371/1987)  sollevano  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 30- bis del D.L. 28  febbraio  1983,  n.  55
 introdotto  dalla  legge  di  conversione  26  aprile  1983, n. 131 a
 integrazione dell'art. 6 l. 9 ottobre 1971, n. 824, poiche',  a  loro
 parere,  le  indicazioni  di copertura finanziaria ivi contenute, per
 essere eccessivamente vaghe e generiche, e  per  contemplare  risorse
 meramente teoriche ed ipotetiche, o mezzi finanziari a loro volta non
 assistiti  dalla  necessaria  copertura,  non  sarebbero   idonee   a
 soddisfare il precetto dell'art. 81, quarto comma Cost.;
      che   nel  giudizio  promosso  dal  Pretore  di  Roma  (r.o.  n.
 371/1987), e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a
 mezzo   dell'Avvocatura   Generale   dello   Stato,  concludendo  per
 l'irrilevanza  della  questione  e,  in   subordine,   per   la   sua
 infondatezza;   si   e'   costituita  l'A.CO.TRA.L.,  sostenendo,  al
 contrario, la fondatezza della censura;
      che,  nei  giudizi  instaurati  dal  Pretore di Venezia (r.o. n.
 330/1987) e dal Pretore di Arezzo (r.o. n. 270/1987),  il  Presidente
 del  Consiglio  dei ministri, intervenuto per tramite dell'Avvocatura
 Generale dello Stato, chiede una declaratoria di  infondatezza  delle
 relative questioni;
    Considerato  che,  data  l'analogia  o  identita' della materia, i
 diversi giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
      che,  con  la  sentenza n. 123 del 1988 questa Corte ha respinto
 un'eccezione di irrilevanza identica a  quella  proposta  avverso  la
 questione  sollevata dal Pretore di Roma e ha dichiarato, nel merito,
 non fondate tutte le questioni oggetto del presente giudizio;
      che,  non  sono  stati prospettati profili o argomenti nuovi che
 persuadano questa Corte a mutare la propria precedente decisione;
    Visti  gli  artt.  26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme
 integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;