ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei   giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
 secondo, del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi
 sociali  di  malattia  dovuti  dagli artigiani, dagli esercenti delle
 attivita'  commerciali,  dai  coltivatori  diretti   e   dai   liberi
 professionisti)  e  dell'art.  2,  comma secondo del d.l. 22 dicembre
 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale) convertito,  con
 modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, promossi con n. 2
 ordinanze emesse dal Pretore di Parma in data  13  maggio  1986,  nel
 procedimento  civile  vertente tra Ferrari Carletto ed INPS, iscritta
 al n. 702 del registro ordinanze 1986  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  58, prima serie speciale, dell'anno
 1986 ed in data 29 ottobre 1986, nel procedimento civile vertente tra
 Pellizza  Icilio  ed  altri  ed INPS, iscritta al n. 365 del registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Guerci Guido nonche'
 gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
 Ugo Spagnoli;
    Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Parma, con due ordinanze in data 13
 maggio 1986  (r.o.  702/1986)  e,  in  data  29  ottobre  1986  (r.o.
 365/1987)  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 1, comma secondo, del  d.P.R.  8  luglio  1980,  n.  538  e
 dell'art.  2,  comma  secondo,  del  d.l.  22  dicembre 1981, n. 791,
 convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio  1982,  n.  54
 nella  parte  in  cui,  rispettivamente,  prevedono che il contributo
 aggiuntivo  aziendale  (a  percentuale)  dovuto  da  artigiani  e  da
 esercenti  attivita'  commerciali  per  l'assistenza  malattia  e per
 l'assicurazione  invalidita',  vecchiaia   e   superstiti   (gestione
 speciale) sia commisurato al "reddito d'impresa imponibile dichiarato
 ai  fini  dell'IRPEF",  anziche'  al  "reddito  dell'impresa",   come
 derivante  cioe'  dall'attivita'  (di  impresa)  tutelata che ha dato
 titolo alle assicurazioni sociali obbligatorie;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, le disposizioni impugnate
 contrastano con l'art. 3 Cost., in  quanto  il  sistema  contributivo
 delle   assicurazioni   sociali   e'   ancora   caratterizzato  dalla
 determinazione e commisurazione  dell'onere  sociale  al  reddito  di
 categoria,  derivante  cioe'  dall'esercizio dell'attivita' protetta:
 sicche',  se  il  legislatore,  nel  determinare   il   criterio   di
 contribuzione  aggiuntiva,  ha inteso riferirsi al reddito fiscale di
 impresa e non solo al reddito derivante dall'attivita'  tutelata,  si
 verrebbe  a  spezzare  quel  nesso  inscindibile  fra contribuzione e
 attivita' di categoria, che da' titolo all'assicurazione sociale;
      che  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, intervenuto nei
 predetti giudizi per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,
 ha chiesto dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata;
      che  nel primo giudizio (r.o. 702/1986) si e' costituito l'INPS,
 chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, e nel  secondo
 giudizio   (r.o.   365/1987)   si  e'  costituita  la  parte  privata
 concludendo per la fondatezza della questione;
    Considerato  che  i  giudizi  suindicati, coinvolgendo la medesima
 questione, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
      che  successivamente  alla pronuncia delle predette ordinanze e'
 intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536  (Fiscalizzazione  degli
 oneri  sociali,  proroga  degli  sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
 interventi per settori in crisi e norme in materia di  organizzazione
 dell'I.N.P.S.)  convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio
 1988, n. 48, il quale all'art. 6, comma 27,  ha  stabilito  che  "Per
 reddito  d'impresa  di  cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
 della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed
 integrazioni,  ed  all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981,
 n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26  febbraio  1982,
 n.  54,  s'intende  il reddito d'impresa relativo alla sola attivita'
 per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi";
      che,  poiche'  spetta  all'interprete  stabilire  se  tale nuova
 disposizione spieghi effetti su quelle impugnate,  occorre  rimettere
 gli  atti  al giudice a quo affinche' proceda ad un nuovo esame della
 rilevanza  della  questione   sollevata   in   relazione   allo   jus
 superveniens.