ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti) e dell'art. 2, comma secondo del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale) convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, promossi con n. 2 ordinanze emesse dal Pretore di Parma in data 13 maggio 1986, nel procedimento civile vertente tra Ferrari Carletto ed INPS, iscritta al n. 702 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986 ed in data 29 ottobre 1986, nel procedimento civile vertente tra Pellizza Icilio ed altri ed INPS, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Guerci Guido nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che il Pretore di Parma, con due ordinanze in data 13 maggio 1986 (r.o. 702/1986) e, in data 29 ottobre 1986 (r.o. 365/1987) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 e dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e da esercenti attivita' commerciali per l'assistenza malattia e per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti (gestione speciale) sia commisurato al "reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF", anziche' al "reddito dell'impresa", come derivante cioe' dall'attivita' (di impresa) tutelata che ha dato titolo alle assicurazioni sociali obbligatorie; che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate contrastano con l'art. 3 Cost., in quanto il sistema contributivo delle assicurazioni sociali e' ancora caratterizzato dalla determinazione e commisurazione dell'onere sociale al reddito di categoria, derivante cioe' dall'esercizio dell'attivita' protetta: sicche', se il legislatore, nel determinare il criterio di contribuzione aggiuntiva, ha inteso riferirsi al reddito fiscale di impresa e non solo al reddito derivante dall'attivita' tutelata, si verrebbe a spezzare quel nesso inscindibile fra contribuzione e attivita' di categoria, che da' titolo all'assicurazione sociale; che Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei predetti giudizi per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata; che nel primo giudizio (r.o. 702/1986) si e' costituito l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, e nel secondo giudizio (r.o. 365/1987) si e' costituita la parte privata concludendo per la fondatezza della questione; Considerato che i giudizi suindicati, coinvolgendo la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia; che successivamente alla pronuncia delle predette ordinanze e' intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale all'art. 6, comma 27, ha stabilito che "Per reddito d'impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, s'intende il reddito d'impresa relativo alla sola attivita' per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi"; che, poiche' spetta all'interprete stabilire se tale nuova disposizione spieghi effetti su quelle impugnate, occorre rimettere gli atti al giudice a quo affinche' proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata in relazione allo jus superveniens.